Avviso di mora non preceduto dalla regolare notifica dell’atto impositivo – bisogna impugnarli entrambi

In tema di riscossione delle imposte, l'avviso di mora assolve due funzioni:

Pertanto il contribuente il quale lamenti che la notifica dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli.

In difetto, egli decade non solo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti, ma decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall'amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell’espropriazione nel termine di legge.

Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza numero 6721, del 4 maggio 2012.

7 Maggio 2012 · Giorgio Valli




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3 risposte a “Avviso di mora non preceduto dalla regolare notifica dell’atto impositivo – bisogna impugnarli entrambi”

  1. Ludmilla Karadzic ha detto:

    L’impugnazione della cartella insieme a quello presupposto è una facoltà del contribuente e non un obbligo

    La Cassazione, con la sentenza 17687 del 19 luglio 2013, ha stabilito che il contribuente può decidere di impugnare la cartella di pagamento, senza obbligatoriamente dover unitamente impugnare l’atto presupposto, in quanto si tratta di una facoltà e non di un obbligo
    .
    Nel merito, la Cassazione si era già espressa a Sezione Unite, con la sentenza n. 5791 del 2008, stabilendo che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di una atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato

    Secondo i giudici di piazza Cavour, tale nullità può essere fatta rilevare dal contribuente esercitando la scelta di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto) oppure quella di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato (facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria) Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o non, di tale pretesa.

  2. Marzia Ciunfrini ha detto:

    Il contribuente deve impugnare congiuntamente sia la cartella di pagamento che l’atto impositivo a questa presupposto se affetto da nullita’ della notifica

    Così ha deciso la sezione tributaria civile della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 6721 depositata il 4 maggio 2012, pronunciandosi su di un ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione Tribunale Regionale.

    In particolare, la predetta Commissione aveva rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente sul presupposto che l’atto di accertamento (relativo, nella fattispecie, ad ILOR) non fosse stato notificato alla società contribuente.

    La sentenza impugnata aveva ritenuto, infatti, che la procedura di notifica dell’avviso di accertamento fosse stata fatta in violazione delle prescrizioni dell’art. 145 c.p.c. (non essendosi verificata l’impossibilità di eseguire la consegna né per irreperibilità, né per incapacità, né per rifiuto) ed in ogni caso per omessa indicazione della relata di notifica degli elementi imposti dagli artt. 138, 139 e 145 del c.p.c. La stessa Commissione aveva, altresì, evidenziato che l’inidoneità della procedura di notifica non avrebbe potuto essere avanzata in occasione della notifica della cartella esattoriale “in quanto i vizi di notifica dell’atto presupposto ne avrebbero comunque inficiato la validità”.

    L’Agenzia, ricorrendo in cassazione, aveva rilevato, tra l’altro, che il giudice di appello aveva omesso di rilevare che, pur dandosi per presupposto come inidonea la procedura di notifica dell’avviso di accertamento, quest’ultimo avrebbe potuto essere comunque impugnato unitamente alla consequenziale cartella di pagamento.

    La Suprema Corte ha ribadito un principio che, sebbene dettato in materia di avviso di mora, risulta estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale. In tema di riscossione delle imposte, l’avviso di mora assolve a due funzioni: la prima, avente carattere necessario, consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l’avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale.

    Pertanto, il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questi presupposti e non notificatigli. In difetto, egli decade dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall’amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell’espropriazione nel termine di legge. Dunque, la Corte, affermando che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la definitività del provvedimento impositivo impugnato, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo.

  3. Marzia Ciunfrini ha detto:

    Una decisione, questa appena emessa dalla Cassazione, che si presta a diverse critiche. Innanzitutto essa si pone in contrasto con quanto già deciso in passato dalla stessa Corte, per di più, a sezioni unite.

    In secondo luogo, non si comprenderebbe come possa il contribuente impugnare un atto che egli assume non essergli mai stato notificato e quindi di non averne mai avuto conoscenza. Dovrebbe egli adoperarsi per l’acquisizione di tale atto presso i competenti uffici?

    Non è tutto. Stando a tale decisione, gli uffici pubblici non avrebbero più alcun obbligo di notificare (o notificare correttamente) gli accertamenti. Essi potrebbero limitarsi a iscrivere a ruolo le somme dovute, disinteressandosi della comunicazione al contribuente dell’atto presupposto.

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