Gli avvisi di accertamento fiscali possono essere sottoscritti anche da soggetti che non rivestono la qualifica di dirigente

Il presupposto che ai fini della valida sottoscrizione di un atto impositivo, sarebbe necessario in chi ha sottoscritto l'atto (ovvero ha conferito la delega) il possesso di una qualifica dirigenziale, non è giustificato dal dato normativo, e dunque non è corretto.

Infatti, la norma vigente (dpr 600/73, articolo 42) si limita a prevedere che gli avvisi, con cui sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio, sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che il capo dell'ufficio abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale.

La norma individua cioè nel capo dell'ufficio, per il solo fatto di essere stato nominato tale, l'agente capace di manifestare la volontà dell'amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna. In tal modo identifica quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere atti suscettibili di produrre i previsti effetti nella sfera giuridica del destinatario.

Sempre l'articolo 42 del dpr 600/73, inoltre, prevede che l'atto impositivo possa essere sottoscritto anche da un altro impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio, e se tale altro impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale, per proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo dell'ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria, ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli atti.

Peraltro, la sentenza della Consulta 37/15 ha riguardato solo le norme che hanno consentito alle amministrazioni finanziarie l'attribuzione di incarichi dirigenziali ai propri funzionari fino all'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, con salvezza degli incarichi già conferiti. Norme ritenute in aperta violazione della Costituzione per aver contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di assegnazioni asseritamente temporanee di mansioni superiori, senza coprire i posti dirigenziali vacanti con i vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.

Tuttavia i due aspetti, quello della dirigenza e quello della validità degli atti anteriormente sottoscritti da impiegati della carriera direttiva, preposti agli uffici finanziari o delegati, non sono, per quanto esposto, in modo alcuno confondibili, non essendo previsto che gli avvisi di accertamento promanino, per essere imputabili all'amministrazione finanziaria, da soggetti aventi qualifiche dirigenziali.

Può, in conclusione, essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, la normativa vigente, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.

Non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza 37/15 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati (e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del dpr. 600/73), non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale loro attribuita.

Quella appena riportata è la sintesi del dispositivo contenuto nella sentenza 22810/15 con cui la Corte di cassazione ha definitivamente archiviato la vicenda degli avvisi di accertamento fiscali sottoscritti dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, cui era stato conferito un incarico dirigenziale senza concorso pubblico.

10 Novembre 2015 · Giorgio Valli




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