Avvio attività – segnalazione all’Agenzia delle Entrate

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Quando si intraprende una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando un'apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.

Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.

Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.

COMUNICAZIONE UNICA PER AVVIO ATTIVITÀ

Dal 19 febbraio 2008 è entrata in vigore, sperimentalmente, la Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa, prevista dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, numero 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, numero 40.

Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, una Comunicazione Unica (modello informatico unificato approvato con decreto 2 novembre 2007 e pubblicato in gazzetta ufficiale numero 296 del 21 dicembre 2007), per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché per ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA.

I dati della comunicazione unica, per la parte attinente le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, saranno trasmessi dall'Ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delle entrate, tramite collegamento telematico.

L'Agenzia, utilizzando lo stesso tipo di collegamento, rilascerà all'Ufficio del registro delle imprese una ricevuta contenente la conferma dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e, in caso di inizio di attività, il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell'eventuale rifiuto. Sarà cura dell'Ufficio del registro delle imprese inoltrare al richiedente la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

La norma prevede una fase transitoria, che durerà sei mesi a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di comunicazione unica, durante la quale gli interessati avranno la facoltà di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previgente. Trascorsi i sei mesi sarà obbligatorio presentare la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese.

I MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui nuovi modelli AA9/9 e AA7/9, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
In particolare deve essere utilizzato:

Le dichiarazioni modelli AA7/9 e AA9/9, possono essere presentate o trasmesse presso un qualunque ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

  1. direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All'atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in copia fotostatica;
  2. a mezzo servizio postale, in unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione;
  3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ovvero nell'ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia.
    Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:

    1. immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio attività, attestante la data di consegna, con l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
    2. successivamente, una copia della dichiarazione trasmessa e la comunicazione dell'Agenzia che conferma l'avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (contenente, in caso di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita Iva nonché l'indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente).

In caso di società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le dichiarazioni modello ANR/2, utilizzate dai soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente (al momento, solo gli operatori dei paesi dell'UE) devono essere presentate con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva.

Il modello ANR/2 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.

Il modello ANR/2 deve essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.

CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI - (MODD. AA7/9 E AA9/9)

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

Per i contribuenti che intendono effettuare acquisti intracomunitari di determinati beni (autoveicoli, telefonini, personal computer, ecc.), ai fini dell'attribuzione del numero di partita Iva viene richiesto il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di trasmissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente.

COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/9 per le persone fisiche, AA7/9 per i soggetti diversi. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all'Ufficio del registro imprese.

In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.

Dal 1º gennaio 2008 è entrata in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, configurati in sei cifre. La modifica del codice di attività economica non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati. I codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007, potranno essere comunicati in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati, unitamente alle altre variazioni eventualmente intervenute.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI

A partire dal 1º gennaio 2008, è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti "minimi e marginali".

Rientrano in tale categoria, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

  1. nell'anno solare precedente:
    1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
    2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
    4. non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro;
  2. nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Non sono considerati contribuenti minimi, e pertanto non rientrano nell'agevolazione:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltori, agenzie di viaggio e turismo, ecc.);
  2. i soggetti non residenti;
  3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
  4. gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, l'opzione per il nuovo regime semplificato avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale comunicano di presumere la sussistenza dei requisiti per usufruirne. In sintesi, le agevolazioni riguardano sia l'IVA che le imposte sul reddito oltre che gli adempimenti contabili.

AGEVOLAZIONI IVA

Riguardo all'IVA, i contribuenti minimi da un lato non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa e, dall'altro, non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Inoltre, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, devono integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L'ulteriore conseguenza dell'adozione del nuovo regime consiste nel dover effettuare la rettifica della detrazione relativa all'acquisto di beni ammortizzabili. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario IVA. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo IVArelativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef. È possibile usufruire dell'istituto della compensazione.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Premesso che i contribuenti minimi non sono assoggettati all'IRAP, per quanto riguarda le imposte sul reddito è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

A tal fine, valgono le seguenti considerazioni:

Inoltre, i contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

AGEVOLAZIONI CONTABILI

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi:

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

L'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

CESSAZIONE DEL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di applicazione dello stesso.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro. In tal caso sarà dovuta l'IVA sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare che, per la frazione d'anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi e compensi, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime agevolato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime agevolato, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime agevolato, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime agevolato. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello agevolato.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP.

In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per accedere al regime agevolato, che determinano la cessazione del regime stesso, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

REGIMI AGEVOLATI ABROGATI

Con l'introduzione del nuovo regime agevolato sono abrogati alcuni dei vecchi regimi agevolati.

In particolare, a partire dal 1º gennaio 2008, cessano di avere effetto:

ENTRATA IN VIGORE E ACCONTI

Come accennato, il nuovo regime entra in vigore dal 1º gennaio 2008.
Ai fini del calcolo IRPEF dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni che regolano il regime agevolato.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ

Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un ulteriore regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche ed imprese familiari che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Si applica per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

Requisiti

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

  1. il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
  2. il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare;
  3. l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
  4. è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o di ricavi non oltre un determinato ammontare. Precisamente, l'ammontare dei compensi o ricavi attesi deve essere:
    1. per i lavoratori autonomi, non superiore a 30.987,41 euro;
    2. per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
  5. qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, deve essere:
    1. per le imprese, non superiore a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi,
    2. per le imprese aventi ad oggetto altre attività, non superiore a 61.974,83 euro;
  6. occorre, infine, adempiere regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Vantaggi del regime fiscale agevolato

Per chi sceglie di avvalersi del regime fiscale agevolato, le agevolazioni consistono in:

  1. riduzione del carico fiscale: infatti, è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%.

    ATTENZIONE -  L'imposta è sostitutiva solo dell'Irpef. Pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto). Per le imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato.

  2. semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto, infatti, l'esonero dai seguenti obblighi contabili:
    1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta sul valore aggiunto (Iva);
    2. liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;
  3. ATTENZIONE - Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale (l'Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l'obbligo di emissione di fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali.
  4. concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro;
  5. non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto;
  6. assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate (tutoraggio - vedi piu' avanti): è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell'UNICO, liquidazione dei tributi, ecc.).

Durata e comunicazione dell'opzione per il regime fiscale agevolato

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi.

I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l'apposito modello:

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all'Agenzia delle Entrate anche l'assistenza fiscale nell'adempimento degli obblighi tributari (il cosiddetto servizio di "Tutoraggio " - vedi piu' avanti).

Decadenza

L'unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:

Passaggio al regime dei minimi

I contribuenti che hanno optato ad inizio attività per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, valido per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti, di applicare il nuovo regime dei contribuenti minimi.

IL TUTORAGGIO

Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell'assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente riduzione del rischio di errori.

Da un punto di vista operativo l'assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell'Agenzia e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l'ufficio o anche mediante la posta elettronica.

Ad ogni modo, gli Uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.

Per tale scopo, in ciascun ufficio è presente il "tutor ", cioè una persona appositamente designata per assistere il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari (tra i quali, ad esempio, la liquidazione delle imposte, la compilazione del modello per il pagamento, la predisposizione della dichiarazione annuale).

Come chiedere il servizio

Per usufruire del servizio occorre farne richiesta ad un ufficio locale attraverso l'apposito modello.

La richiesta, che è valida fino a revoca, può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività, ovvero presentata o spedita entro i successivi trenta giorni (per le annualità successive va fatta entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta).

La rinuncia all'assistenza fiscale è effettuata secondo le stesse modalità previste per la richiesta ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

Una volta richiesta l'assistenza, occorre farsi assegnare un codice personale (codice PIN) ed una password. Il codice PIN per accedere al servizio può essere richiesto direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La prima parte del codice è comunicata subito al contribuente in via telematica, mentre la seconda parte e la password di accesso sono inviate al suo domicilio, entro pochi giorni, tramite l'ente Poste Italiane Spa.

Il passo successivo consiste nell'accedere al programma software appositamente predisposto raggiungibile all'interno del sito internet Fisconline.

Con l'obiettivo di semplificare e di snellire ulteriormente gli adempimenti, è stato attivato un nuovo programma che consente al contribuente, grazie al collegamento via Web con l'Amministrazione finanziaria, di effettuare l'operazione in tempo reale. Non è più necessario scaricare i software per l'invio dei dati fiscali ed in più si ha la garanzia di usufruire sempre di un software aggiornato. La procedura informatica consente di comunicare i dati necessari per l'elaborazione della contabilità e per il successivo obbligo di dichiarazione, permettendo allo stesso tempo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti.

COME SI CHIUDE L'ATTIVITÀ

In caso di cessazione dell'attività è necessario presentare la relativa dichiarazione (mod. AA9/9 per le persone fisiche, AA7/9 per i soggetti diversi), entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

I soggetti diversi da persona fisica che intendono cessare l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, continuando ad esercitare attività non soggette ad Iva, presentano il mod. AA7/9 nel quale barrano la casella "P" nel Quadro A per mantenere in vita il codice fiscale attribuito.

Per fare una domanda sul tutoraggio,  sulla comunicazione unica per avvio attività, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca qui.

30 Aprile 2008 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!