Quando l’autovettura acquistata presenta difetti di fabbricazione » Guida a tutela del consumatore

Vademecum per il consumatore che ha acquistato un'autovettura con difetti di fabbricazione

Molto spesso, l'autovettura acquistata presenta difetti di fabbricazione. Se alcuni possono essere superficiali, ad esempio spie perennemente ed inutilmente accese, altre problematiche invece, possono comportare disagi più gravi per l'utente: si pensi ad un cortocircuito o addirittura a pericolose fuoriuscite di carburante. In tali fattispecie, come deve comportarsi il consumatore? Ecco alcune dritte su manutenzione, 4 officine convenzionate, assicurazione, garanzia per la riparazione o restituzione del prodotto.

Tutte i mezzi possono avere difetti di fabbricazione: nei casi più gravi, ovvero quando si compromette la sicurezza alla guida o il funzionamento del veicolo, è sempre possibile fare riferimento alla garanzia.

La garanzia offerta all’acquisto dell’auto è, di solito, di due anni per le auto nuove e di uno per quelle usate che decorrono a partire dalla consegna.

Le garanzie, come noto, sono di due tipi, una legale e una convenzionale.

Usufruire della garanzia legale e della garanzia di produzione quando l'autovettura presenta difetti di fabbricazione

La garanzia legale, detta di conformità, deve essere riconosciuta dal rivenditore di auto nuove o usate. Dalla normativa prevista dal Codice del Consumo discende la responsabilità assoluta del venditore rispetto a quanto scritto nel contratto di vendita relativamente alle caratteristiche e alla funzionalità del bene.

Il rivenditore è tenuto a consegnare all’acquirente un certificato di conformità, che farà fede nel caso in cui vengano rilevati difetti non descritti o citati nel documento. Naturalmente un grave difetto (nella maggior parte dei casi) viene rilevato immediatamente dall'acquirente, per questo egli ha tempo 60 giorni per segnalarlo.

La garanzia di produzione, invece, viene rilasciata direttamente dalla casa produttrice dell’auto ed è chiamata anche garanzia di buon funzionamento: è questa garanzia specifica che vi tutela in caso di reali difetti di costruzione (alcune case automobilistiche estendono tale garanzia fino a 7 anni).

La garanzia legale del rivenditore sono cumulative, ciò significa che al consumatore è riservata una forte tutela per il malfunzionamento dell’auto acquistata. La tutela più efficace però è quella relativa alla garanzia legale in quanto le condizioni di quella convenzionale possono variare di casa automobilistica in casa automobilistica.

Usufruire della garanzia assicurativa in caso di autovettura acquistata con difetti di fabbricazione

Infine, esiste un terzo tipo di garanzia, quella stipulata convenzionalmente tramite le assicurazioni.

La garanzia assicurativa è rilasciata previo pagamento del relativo premio, esattamente come funziona per la Rc auto. La caratteristica della garanzia assicurativa è quella di fare le veci della casa di produzione nel provvedere al risarcimento in caso di difetti di produzione. Di solito questo tipo di garanzia prevede nel contratto precisi obblighi di manutenzione da parte del richiedente.

Anche la garanzia assicurativa può essere cumulabile con le altre due esplicate nel paragrafo precedente.

La tutela del Codice del Consumo per l'autovettura acquistate con difetti di fabbricazione

Il Codice del Consumo prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (garanzia legale).

Lo stesso Codice prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo.

Dunque, il consumatore ha diritto alla riparazione, alla sostituzione o ad una riduzione sul prezzo d’acquisto. Optare per l’una o per l’altra soluzione è una scelta soggettiva e dipende dal livello di gravità dei difetti di produzione o dei vizi del veicolo.

Per quanto concerne la riparazione, qualora il mezzo sia ancora in garanzia, è possibile fare riferimento al venditore o alla casa di costruzione che provvede al ricovero dell’auto presso una delle proprie officine e alle riparazioni.

Qualora, invece, il mezzo non fosse più in garanzia, è possibile stipulare un'assicurazione rc auto che comprenda anche una polizza relativa a manutenzione e assistenza. Un’assicurazione di questo tipo di permette di usufruire, a diverse condizioni, delle riparazioni presso le officine convenzionate con la vostra compagnia.

Se, invece, il vizio è particolarmente grave è possibile richiedere la sostituzione dell’auto.

A riguardo il Codice del Consumo specifica il consumatore può richiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso diverso all’altro.

Così, ad esempio, non sarà concessa la riparazione di un’auto gravemente incidentata in caso la riparazione costi più della sostituzione del veicolo, così come non sarà rilasciata una nuova auto, in sostituzione di quella viziata, qualora la riparazione sia semplice da realizzare ed economica.
Attenzione ai termini

Infine, occhio alla decorrenza dei termini: ricordate che la garanzia legale ha una durata minima di due anni, ma il termine per far valere il vizio di conformità del bene è di appena due mesi (60 giorni) dalla consegna.

Nei casi in cui il difetto di produzione o il vizio si manifesti in un secondo momento e trascorsi i due mesi con tutta probabilità né il rivenditore né la casa di produzione vorrà sentir ragioni: in tale fattispecie è bene munirsi di un legale per dimostrare che il vizio era tale da manifestarsi oltre quel termine e che non vi è colpa del consumatore che lo ha scoperto in ritardo.

27 Novembre 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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2 risposte a “Quando l’autovettura acquistata presenta difetti di fabbricazione » Guida a tutela del consumatore”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    mi chiamo Davide e vivo a Riese Pio X (TV). Volevo avere un suo consiglio riguardo una rottura che ha colpito la mia auto circa due mesi fa. In particolare il cedimento del sistema di distribuzione a catena che ha conseguentemente portato al danneggiamento di valvole, testata, pistoni, alberi a camme, ecc., e ad un costo di manutenzione di 5000€ tra ricambi e manodopera.
    Dopo questa premessa, la domanda che vorrei porle, è: ci sono gli estremi per un’azione legale considerando che l’auto è stata immatricolata in Giugno 2009, ma che al momento dell’inconveniente aveva solamente 93.000Km circa? La catena di distribuzione non dovrebbe essere garantita a vita? E’ a conoscenza se per caso ci siano state delle azioni contro Volkswagen per questi tipi di rottura (dato che indagando un po’ mi sono accorto che è molto frequente), da parte di qualche associazione dei consumatori?
    La ringrazio infinitamente in anticipo per il suo aiuto.

    Distinti saluti,
    Davide.

    • Rosaria Proietti ha detto:

      La garanzia legale di conformità (Codice del Consumo articoli 128 e successivi), per legge dura 24 mesi (per l’acquisto di auto usata da concessionario). Per la catena di distribuzione non sono previste deroghe. Tenga conto che il veicolo data ormai dieci anni ed è pressochè impossibile, eccepire ormai anche un difetto di fabbricazione. Ci spiace.

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