Autovelox » La segnalazione dell’apparecchio va nel verbale

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Autovelox: necessaria la preventiva segnalazione documentata nel verbale di accertamento

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, ha ricevuto una stangata, grazie alla sentenza del Tribunale di Piacenza dell'8 Giugno 2013, con la quale è stato annullato il verbale di contestazione elevato a carico di un automobilista per eccesso di velocita', verificato con dispositivo autovelox, e condannato il comune ad una sostanziosa refusione delle spese di lite.

L’uomo aveva impugnato il verbale per assenza della segnaletica stradale di preventiva segnalazione del rilevamento elettronico, comunque per non aver gli agenti accertatori dato atto, nel documento notificato, della corretta segnalazione dell'apparecchio.

Ad avviso del giudice, evidenti ragioni di tutela del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell'azione amministrativa implicano in capo alla amministrazione procedente un correlativo onere di documentazione dell'adempimento di tale obbligo.

Ciò può avvenire mediante la predisposizione, da parte dell'Amministrazione, di appositi moduli prestampati (che rechino l’espressa menzione della presenza o dell'assenza di segnaletica mobile) da compilarsi in occasione della contestazione delle infrazioni.

Nel caso di specie, il modulo notificato, e prodotto in atti, non recava alcuna indicazione circa la presenza o meno di autovelox, e ciò in aperta violazione dell'articolo 142 C.d.S., che assume rilevanza anche sotto il diverso e connesso profilo del vizio di motivazione dell'atto.

Il Tribunale, quindi, fa propria la tesi difensiva del ricorrente, evidenziando come la pubblica amministrazione non possa ricoprire un ruolo privilegiato rispetto ai cittadini.

Cosa che accade ogni qual volta si sostiene che il verbale è dotato di fede privilegiata ed impedisce quindi che il ricorrente possa dimostrare, ad di fuori di un procedimento per querela di falso, il contrario delle affermazioni ivi contenute, ma viene ammessa l’escussione degli agenti accertatori per dimostrare la presenza dei cartelli stradali di accertamento.

Essa, infatti, renderebbe incerto e modificabile in ogni tempo ed al di fuori dei modi e termini di legge il contenuto dell'atto amministrativo, rimuovendo pertanto ogni garanzia del corretto operato della P.A.

Ciò implica, conclude il Tribunale di Piacenza, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto attenersi alle risultanze dell'atto fidefaciente, così concludendo per l’assenza sui luoghi dell'apparecchio di rilevamento della velocità” e conseguente illegittimità del verbale di contestazione impugnato.

12 Settembre 2013 · Tullio Solinas




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