Autovelox e il ricorso » Tutto quello che non volevano farti sapere

La guida al ricorso per multe da autovelox

Si ragiona spesso sull'efficacia del sistema degli autovelox e sulla validità delle multe elevate con questo strumento elettronico.

Questi apparecchi di rilevazione costituiscono un vero e proprio sollazzo per le casse delle pubbliche amministrazioni locali.

La loro utilizzazione diffusa viene ritenuta, almeno in via potenziale, conforme alla legge.

Per cui, nel tempo continueranno ad essere messe a punto apparecchiature sempre più sofisticate e di certo si estenderà notevolmente l’ambito territoriale in cui la macchina multavelox si sostituirà alla contestazione immediata dei verbali.

Non tutti i tribunali di competenza, però, la pensano allo stesso modo quando si tratta di punire un trasgressore.

Perciò, l'obiettivo di questo articolo è informare sull'argomento, per approfondire al lettore tutto ciò che riguarda gli strumenti di accertamento delle violazioni del codice della strada, come autovelox e tutor, e le opportunità per un ipotetica irregolarità al fine di un ricorso.

Multe da autovelox - Come tutelarsi

Per cominciare, bisogna dire che non tutti sanno che non serve un avvocato per opporsi alle multe automobilistiche.

Per difendersi al meglio contro le multe da AUTOVELOX, bisogna conoscere:

  • gli strumenti previsti dalla legge per proporre ricorso;
  • le ipotesi in cui non possono toglierti i punti dalla patente o sospendertela;
  • le 7 strategie difensive per farti annullare la multa;
  • lo schema completo di ricorso da presentare alle autorità competenti;
  • la normativa e la giurisprudenza di riferimento.

Multe da autovelox - Limiti di velocità e sanzioni

Sulle nostre strade, i cosìdetti limiti di velocità, sono svariati e si differenziano a seconda della specie.

Molto cambia, infatti, a seconda ci si trovi su autostrade, strade statali, extraurbane, o strade di centri abitati.

Anche le sanzioni amministrative, con relativa decurtazione dei punti patente cambiano.

Dipende, da quanto si è superato limite massimo di velocità consentito in un'area, dall'orario in cui si è commessa l'infrazione, e naturalmente, dalla velocità raggiunta.

Ricordiamo i limiti attuali:

  1. sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.
  2. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo
  3. sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
  4. in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall'articolo 142 del codice della strada) sono:

  1. fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 39 e 159euro;
  2. oltre 10 km/h e fino a 40 km/hin più - sanzione pecuniaria compresa tra 159 e 639 euro e decurtazione di 3 punti patente;
  3. oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 500 e 2000 euro, decurtazione di 6 punti patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
  4. chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 779 e 3.119, con la decurtazione di 10 punti patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

Le velocità si intendono come velocità accertate.

Ad esse si applica una tolleranza di 5 km/h, se inferiori ai 100 km/h e del 5%, se superiori ai 100 km/h.

Ultimamente si è dato il via libera al limite di 150 km/h sulle autostrade, ma non è stato ancora adottato da alcun gestore autostradale.

Tutte le sanzioni sono aumentate di 1/3 se la violazione è commessa tra le ore 22:00 e le 7:00 del mattino.

La Polizia di Stato rende note le strade dove sono operativi giorno per giorno gli strumenti di controllo della velocità, un modo per invitare gli automobilisti a moderare la velocità, rispettando i limiti, per prevenire gli incidenti.

Ogni lunedì e per tutti i giorni della settimana in corso vengono pubblicati regione per regione i tratti di strada sui quali sono collocati gli autovelox mobili della polizia stradale.

Ulteriori servizi di rilevazione della velocità possono comunque essere disposti a livello locale in base a situazioni particolari (ad esempio in prossimità dei cantieri stradali, in concomitanza di servizi straordinari di controllo in determinate località e così via). ).

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate con cartelli o segnali luminosi e ben visibili così come stabilito dall'articolo 142 del Codice della Strada così come modificato dalla Legge 120 del 2010.

Multe da autovelox - Cartello di avviso obbligatorio

La multa per eccesso di velocita' è valida anche se l’autovelox non è ben visibile. O perlomeno, è sufficiente che sia segnalato almeno 400 metri prima, con un apposito cartello.

Se c’è il cartello di avviso, non c’è bisogno che l’autovelox sia anche visibile.

Lo ha deciso la Corte di cassazione, che con l'ordinanza numero 4067 del 14 marzo 2012, ha sancito che: La questione di cui si tratta non era stata sollevata: si faceva cenno soltanto alla scarsa visibilità dell'apparecchiatura, non alla mancanza di segnaletica che preavvisasse della eventualità di controllo elettronico della velocità in quella strada». Inoltre, l’infrazione per eccesso di velocita' deve essere immediatamente contestata ai trasgressore se la violazione è stata accertata mediante strumenti che consentono la misurazione della velocità del veicolo a una congrua distanza prima che questo transiti dinanzi al posto di accertamento.
Al contrario, l'impiego di apparecchiature di controllo elettronico (come ad esempio l'autovelox) che consentono la rilevazione dell'illecito solo in un tempo successivo esenta dall'obbligo della contestazione immediata e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata».

Così la seconda sezione civile ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Paola che aveva convalidato il verbale, a causa di un eccesso di velocita', segnalato da un autovelox, a detta del ricorrente, poco visibile.

Questo perché, motivano brevemente gli Ermellini, la questione di cui si tratta non era stata sollevata: si faceva cenno soltanto alla scarsa visibilità dell'apparecchiatura, non alla mancanza di segnaletica che preavvisasse della eventualità di controllo elettronico della velocità in quella strada.

Inoltre, non è neanche necessaria la contestazione immediata della multa al trasgressore se è stata utilizzata apparecchiatura di controllo elettronico (autovelox) che consente la rilevazione della velocità del veicolo solo un in tempo successivo dal passaggio del conducente.

Multe da autovelox - Cartello di avviso NON obbligatorio

Unica eccezione sotto questo aspetto, è quello in cui la multa comminata sia effettuata tramite un dispositivo Provida, ovvero il modello di autovelox installato direttamente sull'auto della polizia stradale.

In questo caso, non è obbligatorio che il dispositivo sia segnalato con un cartello.

Infatti, la Suprema Corte, con la sentenza 10199 del 30 aprile 2013, ha stabilito che: È valida la multa per eccesso di velocita' fatta con il rilevatore Provida installato sull'auto della polizia stradale e non segnalato. Irrilevante la mancata taratura periodica. Infatti, in tema di rilevamento delle violazioni al codice stradale mediante apparecchiature elettroniche, mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, ad essi restano applicabili le norme nazionali relative all'omologazione dell'apparecchiatura. Peraltro, l'efficacia probatoria dello strumento di rilevazione utilizzato per accertare l'inosservanza dei limiti di velocità del veicolo, perdura fino a quando non risultino verificati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di funzionalità dello strumento stesso o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa opporsi, sulla base di considerazioni meramente congetturali, la inidoneità dell'apparecchiatura elettronica per mancanza di revisione o manutenzione periodica.

Così, i giudici di piazza Cavour, hanno dato torto a un automobilista che aveva superato il limite di velocità in autostrada.

L'uomo era stato inseguito dall'auto della polizia stradale che aveva rilevato l'infrazione con l'apparecchio Provida.

Inutile impugnare la sanzione amministrativa puntando il dito contro la mancata segnalazione.

Multe da autovelox - Segnaletica nascosta

Infine, l'automobilista deve essere a conoscenza del fatto che per la validità del verbale, è necessario che l’autovelox non sia posizionato immediatamente dopo il cartello verticale del limite di velocità. Questo, perchè ciò imporrebbe brusche frenate, pericolose per il traffico.

Inoltre, se la segnaletica in questione è nascosta da alberi, lampioni dell'illuminazione pubblica o, peggio, si trova in curva, tanto da rendersi poco visibile al conducente impegnato nelle manovre di guida, la sanzione deve essere annullata.

A stabilirlo, è una la sentenza 762/2012 del giudice di pace di Terni, che ha vietato il posizionamento seminascosto di qualsiasi autovelox, fisso o mobile.

A presentare ricorso era stato un automobilista umbro che ha vinto la propria battaglia giudiziaria, nonostante l’amministrazione locale avesse segnalato il dispositivo di rilevazione della velocità con ben due appositi cartelli. Questi, però, a parere del giudice non erano posizionati secondo i criteri di legge: uno era collocato troppo in prossimità del rilevatore, secondo i limiti di legge di almeno un chilometro, e l’altro era leggibile a malapena causa alcuni ostacoli.

E, come noto già dal 2007, il Codice della strada prevede all'articolo 142, comma 6 bis, che le postazioni di rilevamento debbano essere indicate in maniera ben visibile.

Multe da autovelox - Camerino, la Waterloo dei vigili urbani

La polizia municipale non può fare multe sulla superstrada, neanche con l’autovelox. Sembra quasi che a Camerino, un paesino in provincia di Macerata, i vigili urbani stiano un po' antipatici.

Il giudice di pace di questa ridente località, infatti, aveva preso un'importante decisione, alla faccia dell'autovelox: niente multa per l'eccesso di velocita' sulla superstrada se a rilevare l'infrazione è la polizia municipale.

Secondo la sentenza del GdP di Camerino numero 842 del 9 Luglio 12, invero, si nota che: i vigili urbani non sono la polizia di Stato, che è in servizio permanente sul tutto il territorio nazionale e, dunque, non risultano legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui avviene la violazione del codice della strada ricade entro il territorio del Comune cui afferisce la polizia. E ciò anche se il tratto di strada su cui avviene la violazione del codice della strada ricade entro il territorio del Comune cui afferisce la polizia.

Per evitare l'annullamento del verbale, allora, l'amministrazione locale avrebbe dovuto dimostrare la propria potestà giuridica sul tracciato "incriminato".

Non essendoci riuscita, dunque, ha dovuto rinunciare all'introito legato alla sanzione.

Così era stato accolto il ricorso del trasgressore e cancellata la multa ex articolo 142 comma 8 del codice della strada, anche se l'automobilista andava a 110 chilometri l'ora contro i 90 consentiti.

Infatti, la superstrada dove è avvenuta l'infrazione, aveva osservato il magistrato onorario, è gestita dall'Anas anche se il tratto in cui transitava l'automobilista all'atto della condotta multata rientrava nel territorio del Comune cui appartiene la polizia locale che elevò la contravvenzione.

Il punto, secondo il gdp, era che si trattava di una zona extraurbana.

Insomma: la pulizia municipale non è né ente proprietario né gestore della superstrada e non solo non ha titolo per svolgervi servizio di polizia stradale, ma non può piazzarci né segnaletica né autovelox.

Già in passato la Cassazione, con la sentenza 23813/09, si era pronunciata egualmente sullo stesso tema.

Multe da autovelox - Taratura apparecchi

C'è lo stop ai ricorsi contro le sanzioni effettuate dall'autovelox fondati sulla mancata o errata taratura dell'apparecchio.

La Cassazione, con una recente pronuncia, ha praticamente annullato migliaia di ricorsi.

Infatti, con la sentenza numero 1743 del 24 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che: Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della legge 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia della metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. Inoltre nessuna norma prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 Cost.

D’altra parte, l’obbligo di taratura non è previsto da nessuna norma nazionale o comunitaria.

Le stesse circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti (del Direttore della Motorizzazione civile) si limitano solo a “consigliare” la taratura nei soli casi in cui il misuratore della velocità venga adoperato senza la contestuale presenza su strada degli agenti accertatori.

Sulla taratura, non si pronuncia neanche il codice della strada, che nell’articolo 142, comma 6, si limita a prescrivere, ai fini della validità della sanzione amministrativa, la sola omologazione dell'autovelox, recitando così: Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Ai fini della validità della multa accertata con l’autovelox, quindi, basta dunque solo il fatto che l’agente accertatore abbia dato atto, in verbale, di avere verificato il corretto funzionamento dello strumento.

Multe da autovelox - Foto e privacy

Non deve assolutamente comparire nessun estraneo, oltre al trasgressore, sulla foto scattata dall'autovelox per elevare una multa.

Il codice della privacy, vieta di riportare immagini scattate da autovelox di soggetti non coinvolti nella documentazione fotografica comprovante violazioni in materia di multe per infrazioni del codice della strada.

È questo, quanto stabilito dal Garante con il provvedimento numero 408 del 13 dicembre 2012.

Nel caso analizzato, un automobilista aveva subito, esattamente come il suo amico, una contravvenzione tramite autovelox per aver superato i limiti di velocità, dopodichè, ricevute le foto dell'infrazione, aveva notato che nelle stesse appariva un’altra vettura, che però era estranea alla contravvenzione.

Si notavano chiaramente conducente e passeggeri, nonché era visibile addirittura il numero di targa.

Quindi potevano essere identificati.

Il Garante della Privacy, ha ribadito che nella trasmissione delle foto non devono essere visualizzabili terzi estranei al procedimento amministrativo, dichiarando così, che: le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'articolo 383 [del dpr 16 dicembre 1992, numero 495] il tipo di veicolo, il giorno, l’ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada)” (v. par. 5.3.1., lettera b), del provvedimento citato);

Comunque, la questione si era posta già qualche tempo fa, quando, le foto dell'autovelox venivano inviate direttamente a casa del trasgressore.

Molte volte, era capitato che a causa di queste si veniva sorpresi dai coniugi con partner segreti a bordo dell'auto.

Dopo numerose segnalazioni, proteste e ricorsi all'Autorità per la tutela della privacy, da parte di automobilisti che, a ragione, vedevano violata la propria privacy, è stato stabilito che le foto prese con autovelox devono essere ritirate personalmente dal proprietario del veicolo presso gli organi di polizia che hanno elevato la contravvenzione.

Multe da autovelox - Occhio alla polizza RC auto

L’articolo 13, comma 5, della legge di stabilità per il 2012 (numero 183/2011) ha introdotto delle modifiche all'articolo 193 del Codice della strada (obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per veicoli a motore e rimorchi), aggiungendo tre commi.

Le nuove disposizioni consentono di controllare la copertura assicurativa, anche a posteriori, attraverso immagini riprese dalle apparecchiature autovelox già omologate per l’accertamento in modo automatico di altre infrazioni al Codice della strada.

La verifica potrà essere effettuata anche dai misuratori di velocità e dai rilevatori di sorpasso o di accesso a zone a traffico limitato, aree pedonali e corsie riservate.

La norma, tuttavia, non è formulata in maniera molto chiara, per cui non si desumono con certezza tutte le apparecchiature in grado di effettuare il rilievo, ed in particolare se fra esse vi siano anche i rilevatori di passaggio col rosso.

Comunque, in linea di massima, il meccanismo di funzionamento della rilevazione è questo: le apparecchiature immortalano l’immagine, che in un secondo momento saranno poste all'attenzione dell'organo di polizia che avrà il compito di verificare se al momento del transito esisteva la copertura assicurativa.

Le immagini che possono essere utilizzate sono, tuttavia, solo quelle di chi ha già commesso una violazione, ossia quella per cui è stata posta l’apparecchiatura: le altre, come avviene già adesso per quelle registrate dai tutor che immortalano tutte le targhe, vengono cancellate per la privacy.

Quindi, in sostanza, la nuova legge non amplia il novero di casi in cui è possibile effettuare controlli, ma si pone comunque nel quadro della lotta contro le frodi assicurative, per le quali verranno approvate in futuro ulteriori misure.

Multe da autovelox - Contestazione immediata

La sanzione elevata con l’autovelox e non contestata immediatamente all'automobilista è considerata valida solo nel caso in cui la strada dove è avvenuta la trasgressione ha i requisiti previsti dal codice della strada che consentono di non fermare l'automobile.

Con la sentenza 1214/13, pubblicata il 20 febbraio 2013, il Giudice di Pace di Terni ha annullato un verbale contestato in maniera differita a seguito di rilevazione a mezzo autovelox nel caso in cui la strada risultava carente di uno dei requisiti indicati dal Codice della Strada per la legittimità dei controlli remoti, e tra questi in particolare la banchina o le uscite dagli di sosta prescritti dall'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo.

Così, il magistrato ordinario ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato su una strada del capoluogo di provincia Umbro ed aveva ricevuto la contestazione successiva del verbale.

Secondo il giudice, la multa elevata per superamento del limite di velocità sul tratto in questione doveva essere annullata perché la strada cittadina era carente delle caratteristiche tassativamente richieste dal codice della strada per evitare che il veicolo cui si dovrebbe contestare l’infrazione, sia fermato nell’immediatezza dalle forze di polizia stradale.

In tal senso la legge vigente è assolutamente chiara: si può considerare a scorrimento soltanto la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.

Ma la norma è anche più completa: Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

In tal senso l’articolo 4, comma 2, del d.l.121/02 non permette all'autorità prefettizia d’inserire nell’apposito elenco una strada che sia priva delle caratteristiche in questione secondo l’articolo 2 comma 3 del Codice della Strada.

Se il Prefetto, con un proprio provvedimento, individua altre strade, prive dei suddetti requisiti, su cui viene legittimato l’uso dell'autovelox senza contestazione immediata, il giudice può disapplicarne il provvedimento amministrativo.

Fuori da questi casi, la multa fatta con l’autovelox deve essere sempre contestata immediatamente, pena la nullità della multa.

Photored - Un caso particolare

Via libera, invece, alla multa con il photored all'automobilista indisciplinato che passa col rosso. Qui, non c'è obbligo di contestazione immediata.

E' quanto ha sancito il Tribunale di Lecce il quale, con la sentenza 1261/13, ha stabilito che: In tema di violazioni del codice della strada, con riferimento al caso di infrazione riconducibile all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, l’indicazione nel verbale notificato di una delle ragioni indicate dall'articolo 384, lettera b) del Dpr 495/92 rende legittimo il differimento della contestazione, e con esso il verbale e l’irrogazione della sanzione, senza che in proposito il giudice del merito abbia alcun margine di apprezzamento circa la possibilità concreta di contestazione immediata.

Quindi, a parere del giudice Paolo Moroni, inutile invocare l’obbligo di contestazione immediata dell'infrazione se il verbale contiene un riferimento all'articolo 384 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, cosa che rende “ipso facto” legittimo il differimento dell'addebito al trasgressore.

Nel caso in questione un trasgressore, passava con il rosso ad un semaforo, e veniva fotografato dal Photored.

La foto, scattata dall'apparecchio, immortalava l’automobilista dalla guida sportiva mentre attraversava l’incrocio ben 9 secondi dopo che era scattato il rosso.

L'uomo, non soltanto perdeva 6 punti sulla patente, ma si vedeva pure sospendere la licenza di guida per il fatto che si trattava della seconda violazione in due anni.

Ma l'automobilista, ricorreva al giudice di pace per contestare la multa, sostenendo che non fosse avvenuta la contestazione immediata.

Perdeva, però, il ricorso e si appellava al Tribunale di Lecce.

Ma anche qui, il giudice d'appello, sostiene che l’opposizione alla multa non ha alcun margine per escludere l’impossibilità di contestare immediatamente l’infrazione al multato, sostenendo ad esempio che sarebbe stato astrattamente possibile organizzare il servizio di polizia municipale in modo da fermare il veicolo “incriminato”.

A tagliare la testa al toro è il riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 384 del Dpr 495/92, che comprende anche l’attraversamento dell'incrocio con luce semaforica rossa.

L’apparecchio, inoltre, risulta omologato dal ministero dei Trasporti e non ha bisogno di taratura periodica.

Al trasgressore, quindi non resta che pagare al Comune anche le spese del secondo grado di giudizio.

Vittoria totale, quindi, per il Comune del capoluogo salentino che ha installato l’apparecchio Traffiphot III Sr-Photored V per regolare gli incroci più strategici.

Multe da autovelox - I trucchi per evitare il verbale di infrazione

In Italia, si sa, gli automobilisti sono persone disposte veramente a far di tutto pur di non incorrere in un verbale di multa.

Che sia per eccesso di velocita', per cinture non allacciate, per l‘utilizzo del cellulare durante la guida e molte altre infrazioni comuni ad un automobilista.

Sono diversi i trucchi che circolano su internet, consigliati per occultare la targa e così, evitare la multa.

Ci sono storie sull’utilizzo di riflettenti come carta da forno, cd e lacca per capelli.

Si commercializzano anche spray, venduti in rete e pubblicizzati come prodigiosi.

C’è anche chi vernicia la targa con una pittura trasparente, che rende impossibile leggerla se fotografata con il flash, anche se ormai i dispositivi che lo installano sono sempre più rari.

Questo tipo di targhe, quasi catarifrangenti, se illuminate, riflettono la luce, facendo si che si crei un abbaglio che rende poco leggibile la targa e quindi impossibile la notifica della multa.

C'è poi chi suggerisce di usare il gel per capelli, il fango o "dimenticarsi" uno straccio che penzola sulla targa.

Addirittura, sono in commercio degli apparecchi capaci di disturbare il segnale di Telelaser o Laser, accecandolo con un particolare flash.

Questi si basano sullo stesso principio del misuratore di velocità: hanno una coppia di sensori infrarosso da montare dentro la mascherina dell'automobile e una centralina che va nascosta dentro l’abitacolo.

Non pochi corridori sono stati trovati dalle volanti con vere e proprie targhe false o con targhe contraffatte con l’uso di vernice sui numeri (ad esempio un “O” che si trasformava in una “Q”)

Si tratta, ovviamente, di meccanismi illegali.

Infatti, è indifferente che l'automobilista abbia agito con dolo o colpa: egli risponde della mancata leggibilità della targa anche solo per non aver prestato la dovuta diligenza alla sua pulizia.

Il rischio è quello di affrontare un processo penale per scampare invece ad una semplice multa.

E in alcuni dei casi sopracitati, i guai possono essere abbastanza seri.

Il modo più efficace per evitare la multa con tutor e autovelox resta sempre e comunque quello di rispettare i limiti.

Ma se proprio volete testare la vostra nuova Ferrari, sappiate che esistono GPS e applicazioni per cellulari che forniscono la localizzazione di diverse postazioni fisse di autovelox lungo le autostrade italiane.

Le mappature, sono realizzate attraverso le segnalazioni effettuate dagli utenti che attraversano le strade e che le inviano alla community in tempo reale.

Multe da autovelox - Escamotage alla 007

Singolare è stato l’episodio successo in autostrada A4 in direzione Milano ad un imprenditore di Bolzano.

La polizia stradale ha trovato sulla sua propria auto, un meccanismo in grado di rendere illeggibile la targa agli autovelox.

Fin qui, come visto prima, tutto ok.

Ma questo attrezzo aveva dell'inverosimile, in quanto la vettura disponeva di un dispositivo che permetteva di nascondere la targa quando il conducente lo riteneva opportuno.

Se pensiamo ai precedenti di questa “invenzione” dobbiamo risalire all'agente James Bond di 007 nella sua Aston Martin.

L’imprenditore bolzanino ha fatto la medesima cosa ma non più in un’Aston Martin ma in una sportiveggiante berlina come appunto la sua Skoda Octavia RS.

E' stato però scoperto da un poliziotto trevigiano non in servizio.

Questo marchingegno l’automobilista l’ha comperato da un sito internet ed è lo stesso che spesso si trova in negozi cinesi.

Si tratta appunto di un’apparecchiatura collegata all'interno dell'auto pronta ad abbassarsi quindi nascondendo la targa da eventuali autovelox qualora il conducente lo ritenga opportuno.

Si chiama metodo della targa a scomparsa ed è “utile” appunto per lo scopo pensato dal conducente della Skoda Octavia RS, quello di non dover più ricorrere al pagamento di una multa per eccesso di velocita'.

La sfortuna però ha voluto che il trentacinquenne abbia sorpassato ad elevata velocità un poliziotto non in servizio il quale ha provveduto subito a seguirlo fotografando la sua auto con la targa nascosta e lanciata quasi ai 200 Km/h.

Il poliziotto, che non si trovava in servizio, non ha potuto fermare la sportiva vetturae ha subito informato i colleghi della vicenda che son accorsi prontamente individuando il conducente del mezzo.

Una volta portato in questura ha solamente confermato le proprie colpe senza negare nulla.

L’imprenditore era un recidivo della multa per l’elevata velocità e si era stancato di pagare.

Ora, però, sarà accusato di “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”.

Infatti, l'articolo 100 del codice della strada, attribuisce alla targa di ciascun veicolo una funzione documentale in quanto ne rappresenta i dati di identificazione (immatricolazione).

Chiunque dunque manomette la targa è punito ai sensi del codice penale, che nell'articolo 490, recita: Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute .

Dunque, state in campana, forse è meglio una multa salata che qualche mese a Rebibbia!

Multe da autovelox - Legittimità del dispositivo di rilevamento della velocità

Niente comodato gratuito per l'autovelox e gli altri controllori elettronici del traffico. Questi devono essere di proprietà degli Enti locali e non possono essere loro prestati gratuitamente dai privati.

Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con il parere numero 5887 del 22 ottobre 2012.

La questione della disponibilità da parte degli enti locali degli strumenti automatici per il controllo del traffico è stata valutata con attenzione durante l'iter di approvazione dell'ultima importante riforma del codice stradale, la legge numero 120 del 2010, entrata in vigore il 13 agosto 2010.

In particolare, con questa disposizione, è stato stabilito chiaramente all'articolo 61 che per evitare abusi e ingerenze da parte di privati gli strumenti autovelox e similari in dotazione alla polizia locale devono essere di proprietà di comuni e provincie oppure in locazione finanziaria o a noleggio con canone fisso.

A parte l'esclusione espressa dalla vicenda dei sistemi per il controllo elettronico degli accessi ai centri storici la questione del comodato gratuito non viene proprio trattata.

Per questo motivo il ministero dei trasporti ha specificato che non sono regolari contratti di prova della strumentazione con corrispettivo pari a zero.

Non è pertanto ammesso il comodato.

Infatti il “noleggio a costo zero”, nel nostro ordinamento, è un comodato.

In parole povere, non è consentito agli agenti accertatori contestare agli automobilisti le infrazioni del codice della strada attraverso dotazione elettronica acquisita in comodato gratuito.

Perciò, nel caso di un verbale di multa da autovelox, sarebbe buona norma, da parte del trasgressore, controllare sempre la proprietà degli apparecchi. In caso di comodato gratuito del dispositivo, la sanzione è nulla.

Multe da autovelox - Pertinenza del giudice sul tutor

La Corte di Cassazione ha chiarito la competenza del giudice in caso di contestazione della multa per eccesso di velocita' rilevata con il Tutor, e quindi con il sistema che fa una media dei tempi di percorrenza. Dev’essere investito della causa il magistrato del luogo dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve.

Infatti, nella pronuncia 9486 dell'11 Giugno 2012, la Suprema Corte, ha stabilito che: n tema di competenza del giudice in caso di contestazione della multa per eccesso di velocita' rilevata con il Tutor, e quindi con il sistema che fa una media dei tempi di percorrenza, dev’essere investito della causa il magistrato del luogo dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve. Infatti, l'articolo 22, comma 1, della L.24/11/81 numero 689 e l'articolo 204 bis del CdS dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Però, la violazione accertata con il sistema Sicve (Sistema informativo controllo della velocità) "Tutor", (come è avvenuto nel caso in esame) si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, "Autovelox", poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell'opposizione potrà utilmente farsi ricorso all'articolo 9 del codice di procedura civile laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all'articolo precedente (ossia conriferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

Così, gli Ermellini hanno ricordato che l'articolo 22, comma 1, della L.24/11/81 n umero 689 e l'articolo 204 bis del Codice della Strada dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Però, la violazione accertata con il sistema Sicve (Sistema informativo controllo della velocità), il cosìdetto. "Tutor", come è avvenuto nel caso in esame, si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, come gli Autovelox, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi.

Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione».

In altri termini, se l'automobile percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi, si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve.

Multe da autovelox - Come Effettuare il ricorso

COME FARE RICORSO ALLA MULTA DA AUTOVELOX:

  1. Per prima cosa controllare bene tutti i dati riportati sul verbale che deve contenere tutti i seguenti elementi: la data dell'infrazione, l’ora, il luogo dell'infrazione con l’indicazione del Prefetto competente ed il Giudice di Pace competente per territorio, il nome chiaramente identificabile dell'accertatore ed il comando a cui lo stesso appartiene ( es: Polizia Municipale di….- Polizia stradale di…. etc.);
  2. Sul verbale deve essere chiaramente indicato l’articolo di legge non rispettato e deve essere presente una dettagliata descrizione del comportamento posto in essere dal conducente dell'auto fotografata con Autovelox o Telelaser. Sul verbale deve anche essere indicata la direzione di marcia del veicolo indicato. Le foto non vengono inviate a casa unitamente al verbale per questione di Privacy;
  3. Cosa molto importante è che venga indicato che agli atti del comando accertatore sia presente la foto visionabile dell'infrazione contestata. E’ sempre bene recarsi a visionare la foto in quanto sulla stessa deve apparire sempre un solo veicolo; a volte compaiono 2 veicoli nel fotogramma e se essi non sono troppo distanti tra loro e le targhe risultano entrambe chiaramente leggibili…la foto deve essere annullta e di conseguenza l’infrazione in quanto non è assolutamente certo quale sia il veicolo che abbia fatto scattare la rilevazione;
  4. Altra cosa importante è la presenza dell'indicazione sul verbale del tipo di Autovelox o Telelaser utilizzati per la rilevazione, la relativa matricola, e l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, della quale deve essere sempre essere controllata la reale corrispondenza;
  5. Una cosa necessaria che deve essere indicata sul verbale è il Decreto de Prefetto competente dove sono indicate le strade sulle quali può essere effettuata la rilevazione della velocità sui veicoli circolanti, senza procedere al fermo dei veicoli stessi per mancanza di spazi idonei per poterlo fare senza creare pericolo per la circolazione;
  6. Accertatevi inoltre che la notifica sia stata effettuata entro 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione; fa fede la data in cui l’organo accertatore ha consegnato il verbale all'ufficio postale per la spedizione, e non la data in cui si riceve il verbale a casa;
  7. A questo punto se almeno una delle cose descritte sopra risulta assente o incompleta si puo provare a fare ricorso con buone probabilità di vincerlo. E’ bene ricordare che il Ricorso puo essere presentato al Prefetto competente o al Giudice di Pace di zona. Nel primo caso solitamente la decisione del Prefetto arriva dopo i 60 giorni di tempo per il pagamento, quindi se il ricorso viene rispinto ci si trova a dover pagare il doppio della somma iniziale del verbale;
  8. Nel caso invece del ricorso - più precisamente dell'opposizione - presentato al Giudice di Pace, i 60 giorni per il pagamento della sanzione amministrativa vengono comunque interrotti e l’eventuale rigetto del ricorso non comporta il raddoppio della sanzione iniziale;
  9. In conclusione è sempre bene leggere attentamete il verbale e nel caso si abbia la possibilita di fare ricorso, presentarlo sempre al Giudice di Pace competente per i motivi sopra indicati;
  10. Il mio consiglio finale?….Andate piano e non esagerate con l’acceleratore…e tentate sempre di rispettare i limiti….ne va della vostra sicurezza!

Multe da autovelox - Il ricorso a Trento Monte Bondone è altamente sconsigliato

Come già visto in precedenza, la Cassazione con la sentenza numero 1743 del 24 gennaio 2013, la Corte di Cassazione aveva già bocciato i ricorsi contro le sanzioni amministrative e la decurtazione dei punti patente, conseguenti al mancato rispetto dei limiti di velocità rilevati da autovelox, basati esclusivamente sulla non conforme taratura delle apparecchiature.

I giudici di piazza Cavour avevano infatti ribadito che Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate e utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli della legge 273 del 1991 in quanto non rientrano nella previsione di tale normativa che attiene alla materia della metrologica, ossia a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. Inoltre nessuna norma prevede l’obbligo di taratura e la mancanza di tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 Cost.

Ma il monito non è stato sufficiente a scoraggiare un automobilista trentino, multato e sottoposto alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente per aver superato il prescritto limite di velocità. L'uomo, infatti, ha presentato opposizione al Giudice di Pace contestando, fra l'altro, l'omessa taratura dell'apparecchiatura di rilevamento e la sua corretta funzionalità, nonché la regolarità dell'attività di controllo degli agenti del corpo di polizia locale di Trento Monte Bondone. Nel ricorso, veniva eccepita, in particolare, la mancanza della segnaletica di preavviso e la scarsa visibilità della postazione mobile di rilevamento, peraltro priva, a dire del trasgressore, dei colori di istituto.

Il Comune si è costituito ribattendo punto per punto le argomentazioni del ricorrente, tanto che il giudice ha accolto pienamente le tesi difensive dell'amministrazione pubblica. Ed ha avuto, così, la mano particolarmente pesante nei confronti del ricorrente, applicando la sanzione massima prevista di 639 euro, quattro volte superiore rispetto alla sanzione contestata di 159 euro più spese.

Ma c'è di più. Il giudice, oltre alla sanzione amministrativa, ha condannato il ricorrente al risarcimento di 500 euro, quale danno all'immagine dell'amministrazione comunale di Trento.

Il Giudice di Pace, per la parte relativa alla sanzione amministrativa, ha respinto il ricorso evidenziando la legittimità dell'accertamento e, entrando nel merito del contenzioso, ha ritenuto che l'opposizione al verbale di multa fosse basato esclusivamente su «pretestuose» motivazioni formali relative alla presunta mancata verifica periodica della taratura della strumentazione utilizzata.

Per quanto attiene il risarcimento del danno di immagine del Comune di Trento, è stato considerato censurabile il comportamento processuale e le argomentazioni del ricorrente che nel ricorso aveva utilizzato espressioni considerate «pretestuose e censurabili» in relazione alla professionalità e alla correttezza dell'operato della polizia municipale.

Multe da autovelox - Una interessante sentenza del Tribunale di Firenze

Un viale della città può essere considerata strada urbana di scorrimento soltanto in parte, dunque la multa dell'autovelox è valida se il tratto dell'arteria di collegamento dove è montato l’apparecchio elettronico di rilevamento presenta queste caratteristiche.

È quanto emerge dalla sentenza 1529/13, pubblicata l’8 maggio dalla seconda sezione civile del tribunale di Firenze, nella quale si evince che Deve essere ritenuta valida la sanzione amministrativa per eccesso di velocita' rilevata da apparecchiatura elettronica laddove anche solo il singolo tratto dell'arteria dove la violazione al codice della strada è accertata presenta i requisiti di strada urbana a scorrimento di cui al Dl 121/02, laddove, secondo lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere del Dir. gen. protocollo 1380 dell'11.3.2011, «poiché raramente le strade hanno una medesima caratteristica lungo tutto il loro tratto si può conferire loro una medesima funzione anche se caratterizzate lungo tutta l’estensione da “differenti tipologie geometriche con difformità dei requisiti per una determinata tipologia” ». Ne consegue che «la classificazione di una strada può esser operata per tratti purché i tratti siano ragionevoli e non siano una successione “con alternanze tanto frequenti tali da non far riconoscere all'utente il tipo di strada sulla quale sta circolando»”»

Così, è stato accolto il ricorso dell'amministrazione contro la sentenza del giudice di pace che annullava la multa per “guida sportiva”.

Il viale cittadino nel tratto dove c’è l’autovelox ha tutte le carte in regola per essere definito strada urbana di scorrimento, requisito necessario al rilevamento automatico della velocità dei veicoli.

Il giudice verifica che, come richiede il Codice della Strada, si tratta di una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.

E anche per la sosta «sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate».

Quindi, secondo il Giudice di merito, nessun dubbio che la titolarità dei requisiti possa essere verificata anche “a pezzi” sulle arterie cittadine più lunghe: è lo stesso ministero dei Trasporti a confermarlo nel parere del direttore generale numero 1380 dell'11 marzo 2011.

È difficile, osservano i tecnici delle Infrastrutture, che le strade abbiano le stesse caratteristiche lungo tutto il loro tracciato: insomma, la classificazione di una strada può esser operata per tratti purché i tratti siano ragionevoli e non siano una successione con alternanze tanto frequenti tali da non far riconoscere all'utente il tipo di strada sulla quale sta circolando.

6 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

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2 risposte a “Autovelox e il ricorso » Tutto quello che non volevano farti sapere”

  1. Anonimo ha detto:

    Mi scappa da ridere a leggere il consiglio di non fare ricorso a sanzioni relative all’Autovelox comminate dalla polizia locale di Trento Bondone. Lo si fa eccome quando le postazioni non sono segnalate e per altre anomalie, anche sulla manutenzione e revisione delle apparecchiature. Ovvio che se uno offende qualche rappresentante del Corpo dei Vigili Urbani che svolge il suo prezioso compito in questo e altri campi e sostiene che la postazione non era visibile si da la zappa sui piedi da solo….. ma, ribadisco il cittadino ha il sacrosanto diritto di farsi rispettare anche perchè molte norme sono perlomeno discutibili o assurde.

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