Nuove regole per autovelox tutor e speed check » Il punto

Come accennato in un precedente articolo, è in corso di approvazione da parte della Conferenza Stato-Città, il nuovo decreto interministeriale che sta portando grosse modifiche in tema di autovelox e speed check. Nel prosieguo dell'articolo, faremo il punto della situazione, andando ad analizzare tutte le singole misure che si apprestano ad essere varate.

Il punto principale del decreto riguarda la ripartizione dei proventi delle multe che, sebbene già prevista dalla riforma del codice della strada del 2010, è sempre rimasta in sospeso per assenza di un decreto attuativo.

Come chiarito nel testo, in via di approvazione, a partire dalle contravvenzioni accertate nel 2014, gli importi delle contravvenzioni saranno divisi a metà tra il proprietario della strada, di solito il Comune, e l’organo accertatore.

Ma ciò, ancora non si capisce la motivazione, riguarderà solo le polizie locali e non invece gli organi di polizia stradale dello Stato.

Inoltre, i Comuni avranno un obbligo di rendicontare l’utilizzo dei proventi delle multe che deve avvenire entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La comunicazione dovrà avvenire per via telematica, attraverso un portale che ancora non è pronto.

Sarà determinato, poi, uno stop ai costi aggiuntivi. Al trasgressore, infatti, non potranno essere addebitati, con la multa, oneri ulteriori rispetto alla contravvenzione e alla sua notifica come, per esempio, le spese di assistenza legale e di recupero del credito. Fino ad ora, invece, non esistevano paletti per cui ogni amministrazione faceva un po’ come voleva.

Comunque, proprio per evitare aggravi sulle multe non dovuti, i costi dovranno essere documentabili e analiticamente indicati e non potranno mai includere quelli che non concorrono direttamente all'individuazione del trasgressore o alla notifica.

Proseguendo, in materia di accertamento della velocità media attuata con strumenti come il tutor, verrà finalmente chiarito che il luogo della commessa violazione dovrà essere considerato quello dove è posizionato il secondo portale di controllo.

In più, gli strumenti di misurazione elettronica della velocità non potranno essere più utilizzati, né commercializzati, dopo 20 anni dalla loro approvazione.

Quanto, invece, alla manutenzione ordinaria degli strumenti essa sarà definita dai manuali d’uso, ma per gli apparecchi utilizzati in modalità automatica sarà sempre necessaria una verifica metrologica almeno annuale.

Ciò significa che l’automobilista, il quale abbia proposto ricorso davanti al giudice di pace contro la sanzione amministrativa, potrà sempre esigere l’esibizione dei certificati dell'apparecchiatura, in modo da verificare che le disposizioni siano state rispettate. Al contrario, si profilerebbero nuove ipotesi di nullità dei verbali.

Per ultimo, ma non per importanza, viene stabilito che gli speed check, ovvero i box dissuasori della velocità i quali, secondo un parere espresso dal Ministro qualche settimana fa, sarebbero stati pericolosi per il traffico, potranno essere collocati in modo permanente solo in caso di impiego sistematico programmato della postazione.

6 Maggio 2014 · Gennaro Andele




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