Autotutela e accesso agli atti – guida pratica

Autotutela e accesso agli atti – guida pratica

La previsione dell'articolo 26, dpr 29 settembre 1973 numero 602 (L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione - ndr) non legittima sicuramente Equitalia a smarrire o distruggere le cartelle di pagamento prima di aver effettuato l'esecuzione, né individua una modalità di accesso ai documenti, ma disciplina il rapporto giuridico corrente tra l'agente della riscossione e il debitore, con specifico riferimento all'onere probatorio della pretesa di pagamento.

Il che comporta che qualora sia ancora pendente l'esecuzione anche decorso il quinquennio dalla loro notifica l'accesso ai ripetuti atti non può essere negato, giacchè è solo sulla scorta degli stessi che può essere comprovata, con onere a carico dell'agente di riscossione, l'idoneità del titolo esecutivo e non opposto nei termini di legge a sorreggere validamente le pretese di cui trattasi ovvero a sorreggere validamente dinieghi di rilascio di certificazioni di regolarità fiscale.

Questo il principio, condivisibile e sensato, sancito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con la sentenza numero: 767 del 26 ottobre 2011. Lo stesso organo di giustizia amministrativa aveva stabilito, con sentenza numero 2597 del 07 ottobre 2010, che Equitalia è un gestore di servizio pubblico, in quanto tale tenuta a garantire il diritto di accesso ai sensi degli articolo 22 e seguenti, l. numero 241 del 1990.

Il debitore, quindi, ha il diritto di pretendere che Equitalia gli consenta l’accesso agli atti che lo riguardano, allo scopo di verificare la legittimità delle procedure per la formazione e la notifica della cartella esattoriale a lui destinata.

Cosa è l'autotutela - Istanza di riesame dell'atto

In tutti i casi in cui un atto (avviso, verbale, cartella esattoriale, etc.) e' palesemente illegittimo o errato - perché per esempio riguarda una tassa, un tributo o una multa regolarmente pagata- prima di presentare il vero e proprio ricorso e' possibile tentare di ottenerne l'annullamento in modo, diciamo, amichevole.

Si presenta una richiesta tramite l'istituto di autotutela, introdotto dall'articolo 68 del dpr 287/1992 -poi abrogato - e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 - integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze numero 37/97.

L'autotutela costituisce il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.

Tale potere spetta all'ufficio che ha emanato l'atto o che e' competente per gli accertamenti d'ufficio, oppure - in via sostitutiva e in caso di grave inerzia - alla Direzione Regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.

Un caso particolare sono le cartelle esattoriali e tutti quegli atti emanati dai concessionari incaricati alla riscossione.

In questi casi la regola generale e' che ci si debba rivolgere direttamente all'ente che ha emesso l'atto e che ha poi dato al concessionario incarico di riscuoterlo (per esempio il comune quando si tratti di cartella riguardante l'ICI).  Tuttavia nei casi in cui la cartella stesso presenti evidenti vizi di forma si può tentare di ottenerne l'annullamento o la correzione rivolgendosi direttamente al concessionario (EQUITALIA, GERIT, etc.).

Ricordiamo comunque che qualora ci si rivolga all'ufficio sbagliato (per esempio al concessionario quando questi non e' propriamente competente) esso deve "far da tramite" inoltrando l'istanza all'ufficio giusto.

Sono competenti anche le Regioni, le Province e i Comuni, relativamente ai tributi di loro competenza (ICI, Tarsu, Tosap, etc.).

Autoaccertamento - Riesame dell'atto impositivo su iniziativa dell'amministrazione

L'amministrazione finanziaria, ovvero l'ufficio che ha emesso l'atto, può provvedere di propria iniziativa, a seguito di riesame, ad annullarlo -totalmente o parzialmente- o sostituirlo in questi casi:

  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell'imposta;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

Il Ministero delle finanze, con la circolare numero 198/98 ha inoltre chiarito che qualunque atto viziato può essere annullato d'ufficio anche nel caso in cui:

  • siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l'atto sia diventato definitivo;
  • il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilita', irricevibilita', improcedibilita', eccetera);
  • vi sia pendenza di giudizio;
  • non sia stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

In pratica, la legge prevede che l'amministrazione finanziaria possa annullare l'atto, di sua iniziativa, anche qualora il contribuente non ne abbia fatta richiesta e indipendentemente da quanto tempo e' passato dall'emanazione dello stesso.

Puo' farlo, inoltre, pur se l'atto e' oggetto di vicende processuali, con unica eccezione il caso in cui sia stata emessa una sentenza passata in giudicato inerente il merito della controversia (giudicato sostanziale). Se i motivi di merito della sentenza sono diversi da quelli rilevati dall'amministrazione, l'azione di autotutela può invece essere esercitata.

La valutazione dell'amministrazione, ovvero dell'ufficio che ha emesso l'atto, dev'essere in tal caso autonoma ed indipendente da eventuali altri giudizi.

Se dalla verifica viene rilevato che l'atto e' annullabile, in tutto o in parte, l'amministrazione deve procedere, inviando al contribuente una comunicazione motivata ed -eventualmente- un nuovo atto sostitutivo del precedente.

Nota importante: abbiamo usato la frase “può provvedere di sua iniziativa” non a caso. Secondo la legge, e a quanto ha ribadito il ministero delle Finanze con la circolare suddetta, non vi e' a carico dell'amministrazione finanziaria un dovere giuridico in tal senso.

Si tratta di una semplice facolta' discrezionale, il cui mancato esercizio non può essere in alcun modo contestato.

Riesame dell'atto impositivo su richiesta del contribuente

La procedura di annullamento può avviarsi anche su richiesta del contribuente, che può presentare istanza in carta semplice. Su di essa deve specificare:

  • l'atto di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale);
  • i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile, in tutto o in parte (per i motivi gia' esposti, ovvero errore di persona, errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell'imposta, doppia imposizione, mancata considerazione dei pagamenti gia' effettuati, presenza di requisiti per fruire di agevolazioni o riduzioni, errore materiale del contribuente, etc.).

Tali motivi devono essere opportunamente documentati.

La domanda dev'essere presentata all'ufficio (di competenza) che ha emesso l'atto. Nel caso si sbagli ufficio, quello che riceve l'istanza deve comunque consegnarla all'ufficio di competenza.

L'ufficio competente al riesame deve, nel caso in cui l'importo dell'imposta e delle sanzioni superi I 516.456,90 euro, sottoporre il caso al parere della Direzione Regionale da cui dipende.

Tale parere e' necessario anche qualora l'importo non sia facilmente determinabile ma si possa comunque supporre che esso superi la soglia. Il parere e' vincolante e deve essere riportato nell'atto finale con cui l'ufficio comunicherà al contribuente l'esito del riesame.

La Direzione Regionale non deve intervenire, invece, nel caso in cui l'istanza venga rigettata dall'ufficio competente.

Dopo aver esaminato l'istanza e l'atto contestato, l'ufficio deve provvedere ad annullare o correggere lo stesso oppure a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente e fornendo le motivazioni della propria decisione (ai sensi della legge 241/90 e dei principi ribaditi dallo statuto del contribuente).

L'eventuale annullamento, sia che scaturisca dall'iniziativa dell'ufficio sia che derivi dall'esame di una richiesta del contribuente, riguarda in automatico anche tutti gli eventuali atti successivi a quello esaminato (per esempio la cartella esattoriale che segue l'avviso di accertamento) e comporta il rimborso di tutte le somme riscosse in base a questi atti.

Riguardo ai tempi, non fissati dalla legge, una direttiva della Direzione Regionale della Lombardia (la numero 11/28093 del 7/4/2000) ipotizza che la decisione venga comunicata al contribuente entro un periodo massimo di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo casi particolari in cui sia necessario un esame particolarmente approfondito.

Autotutela - La sospensione degli effetti dell'atto impositivo

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso (presso l'organo competente, giudice di pace, ordinario o tributario a seconda dei casi), ne' quelli di pagamento, ambedue di solito di 60 giorni.

Considerando che i procedimenti spesso durano piu' di due mesi, e' bene chiedere, presentando l'istanza, la sospensione di tutti gli effetti dell'atto contestato, compreso il termine di ricorso.

Se ottenuta, la sospensione termina con l'eventuale notifica di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello contestato. In questa ipotesi il termine per ricorrere riparte, e il contribuente potra' impugnare, con un successivo ricorso, ambedue gli atti.

Se la sospensione non viene ottenuta, e' consigliabile presentare, prima che il termine decorra, il ricorso vero e proprio (in commissione provinciale tributaria per esempio), per non rischiare che esso diventi inammissibile.

Autotutela - Inerzia delle Pubblica Amministrazione

Si ha inerzia nel momento in cui l'ufficio competente, sollecitato dalla stessa amministrazione o dall'istanza del contribuente, non proceda al riesame dell'atto oppure non comunichi l'esito del riesame al contribuente che ha inoltrato la richiesta.

L'inerzia diventa inerzia grave quando:

  • l'ammontare delle imposte, interessi e sanzioni supera i 516.456,90 euro;
  • il lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la grave inerzia sia irragionevolmente lungo;
  • vi sia stato un errore di persona (o sul presupposto) oppure una duplicazione dell'importo, ovvero quando sull'atto vi sia un vizio rilevante e sostanziale ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale numero 37/1997;

Relativamente all'elemento temporale, inoltre, tra le ipotesi di “grave” inerzia vi sono anche:

  • il mancato esame protratto nel tempo dell'istanza tout court;
  • la mancata richiesta del parere alla Direzione regionale delle Entrate nei casi in cui e' obbligatorio;
  • la presenza di atti prodromici, nel mancato esame protratto fino all'emissione dell'atto impositivo;
  • il mancato riesame prima della scadenza dei termini di impugnativa (in quanto con la presentazione del ricorso gia' potrebbe verificarsi un'ipotesi di danno);
  • in corso di giudizio per il protrarsi del silenzio dalla data di presentazione dell'istanza e fino al compimento di ulteriori atti processuali (ad esempio, fino all'udienza di trattazione del ricorso);
  • il prolungato silenzio a fronte di istanza su atti definitivi ove non ricorra la preclusione del giudicato sostanziale.

In tutti i casi di grave inerzia deve intervenire la Direzione regionale dalla quale dipende l'ufficio competente che, d'ufficio o su istanza del contribuente, dovra' sostituire l'ufficio nella sua attività accogliendo o respingendo l'istanza.

Ci si può quindi rivolgere alla Direzione Regionale da cui dipende l'ufficio a cui e' stata presentata l'istanza, sollecitando un intervento o almeno una valutazione. Nel caso la Direzione ritenga che sussista una grave inerzia, può sostituire l'ufficio nel procedere all'annullamento dell'atto.

Autotutela - Richiesta di sospensione della riscossione della cartella esattoriale per illegittimità del credito sotteso

Se un cittadino ritiene non dovuto l'importo iscritto a ruolo e notificato tramite cartella esattoriale, oppure non legittimo (ad esempio nel caso di omessa notifica dell'atto propedeutico) la successiva azione cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Attenzione, pero'. La procedura di richiesta di sospensione della riscossione non sospende anche il termine per il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu' presentato.
Per fare una domanda sullo strumento di autotutela a disposizione di cittadini e contribuenti,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

10 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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69 risposte a “Autotutela e accesso agli atti – guida pratica”

  1. Vanessa ha detto:

    vorrei sapere se e possibile compensare una cartella essatoriale con un credito irpef.

    grazie

  2. Giovanni ha detto:

    Lavoro in una Azienda Comunale nel Comune di Scafati (SA) da oltre 20 anni, ma sono stabilmente residente a Napoli. Mi spetta pagare la tassa dell’addizionale comunale per il Comune di Scafati? Come funziona? L’Azienda che trattiene dalla busta paga l’importo relativo lo versa poi al mio comune di residenza? Se no, per il mio comune risulto essere evasore perchènon verso l’addizionale comunale?

    • cocco bill ha detto:

      Non si preoccupi. Il sostituto d’imposta preleva l’addizionale comunale (sulla base dell’aliquota dal Comune stabilita) e la versa al fusco che poi la conferisce al Comune di residenza del lavoratore.

      Lei deve solo preoccuparsi di fornire al suo datore di lavoro (il Comune di Scafati) l’informazione corretta sulla sua residenza.

  3. michpaler () ha detto:

    Alcune domade agli Esperti :
    TARSU
    1) E’ possibile notificare cinque anni di mancato pagamento TARSU, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, senza che preventivamente sia stato inviato un avviso bonario, limitato alla tassa, senza spese aggiuntive?
    2) Un’ istanza di riesame in autotutela non interrompe i sessanta giorni previsti per pagare con la sanzione ridotta o per effettuare un ricorso?
    3) Una cartella Equitalia riferita a TARSU anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 può essere seguita da una seconda cartella limitata all’ anno 2005? Se non sbaglio, esiste una norma di Legge secondo la quale tale operazione non dovrebbe essere possibile (per il medesimo anno, cioé, non possono essere emesse due cartelle TARSU).
    ICI
    Nel 2008, mi perviene una notifica ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, anche in questo caso senza avviso bonario.
    Pago l’ imposta base 2003 e 2004 ma avanzo ricorso per le sanzioni (non dovute in base al comma 1 dell’ art. 74 della Legge 21 Novembre 2000, n. 342) e perchè il 2002 dovrebbe essere prescritto. Alcuni mesi dopo mi vedo restituire la somma versata, senza che qualcuno mi scriva per spiegarmi che cosa sta succedendo.
    Dopo alcuni mesi ancora, mi rivedo notificare le medesime richieste per per le quali c’ era (e c’é ancora adesso) in piedi un ricorso. Non ritenendo di poter fare un secondo ricorso, non ho fatto nulla.

    Di quanto tempo disponela Commissione tributaria per emettere una sentenza?

    Potrei avere un Vs graditissimo ed utilissimo parere? Molte grazie e tante cordialità. Michpaler.
    11 Marzo 2010

    e perchè, secondo me, il 2002 é già presritto.

    Che ne penste?

    • cocco bill ha detto:

      1) cosa intende per avviso bonario? La cartella esattoriale è preceduta da un avviso in cui si quantifica l’importo preteso, con legittime sanzioni ed interessi per omesso o ritardato pagamento. Se non si paga e non si fa ricorso seguono iscrizione a ruolo e cartella esattoriale. E neanche si può pretendere di pagare in ritardo senza sanzioni ed interessi. L’avviso è bonario solo perchè si risparmiano le spese di riscossione coattiva prima dell’iscrizione a ruolo.

      Poi, va sempre verificato che l’atto che si presume non ricevuto sia stato effettivamente non notificato o notificato con vizio. Non vorrei apparire il difensore di Equitalia (sarebbe il colmo per me) ma credo si debba cominciare ad usare qualche “FORSE”.

      Un qualsiasi atto può essere notificato correttamente per compiuta giacenza in caso di temporanea irreperibilità del destinatario. Prima di trarre conclusioni vanno acquisite le relate di notifica degli enti impositori.

      2) L’istanza di autotutela non sospende i termini per presentare un ricorso. E’ un’operazione che va fatta con cautela e checché possa assicurare il funzionario dell’ente impositore, il rischio è a carico del solo contribuente (mentre si attende l’accoglimento dell’istanza di autotutela, scadono i termini per presentare ricorso).

      3) Una qualsiasi cartella non può essere riemessa se impugnata e riconosciuta nulla o illegittima, semplicemente rimuovendo da essa i vizi di legittimità. Il ricorso doveva farlo, se le imposte erano le stesse. Adesso anche se vince il primo ricorso, dovrà pagare comunque la seconda cartella.

      4) Per una sentenza la CTP prende il tempo che ci vuole, purtroppo. La magistratura tributaria funziona come quella ordinaria. E dunque, se i tempi sono lunghi bisogna solo denunciarla alla Corte Europea.

  4. sole ha detto:

    buongiorno, vorrei un parere su tasse sugli immobili.
    ipotizzando che una persona fisica acquista un immobile negli stati uniti d’america, e quindi paga le tasse in america per suddetto immobile.
    quando vende l’immobile paga le tasse americane sul guadagno ottenuto.
    i soldi che porta in italia , già tassati in america, che tassazione hanno?
    grazie

  5. Antonino ha detto:

    Egregio Direttore
    Mi è arrivata una cartella esattoriale, per mancato pagamento abbonamento TV,iscrizione a ruolo 2009,, a prescindere dal fatto che a suo tempo ho revocato con l’apposita cartollina, allegata al libretto TV. Nella cartella NON viene indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, cosi come previsto dal Decreto mille proroghe, ma riporta un generico Direttore dell’Ufficio locale di Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate, o un suo delegato. Posso ritenere che questa omissione sia un vizio di forma che mi consenta di sollevare ricorso. In attesa di Vs. cortese riscontro, ringrazio e porgo i piu cordiali saluti.
    Nino Segreto

  6. Michela ha detto:

    ciao devo fare il mod 730, 2 domande , se mio figlio ha percepito da una società sportiva 3000 € non è più a carico ? e non devo mettere il suo nome nel frontespizio (famigliari a carico)? un figlio, a carico, ha fatto un anno di università negli stati uniti. Le tasse universitarie le posso detrarre? quanto ? ho pagato ca. 8000 €

    • cocco bill ha detto:

      Sono redditi esenti

       le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
       talune borse di studio;
       le pensioni di guerra;
       le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
       pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e
      assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

       sussidi a favore degli hanseniani;
       pensioni sociali;
       compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche.

      Dunque suo figlio è ancora a carico se i 3000 euro sono stati percepiti per attività dilettantistica.

      Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute nel 2009, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

      Il suo problema sarà conoscere l’importo massimo delle tasse che in Italia bisogna corrispondere per un corso universitario equivalente a quello seguito da suo figlio negli USA.

  7. anna ha detto:

    salve , mi è successo che ho venduto la mia macchina in quanto è stata sostituita con una nuova.mi chiama l’interessato alla vendita e mi averte che la macchina ha un fermo amministartivo. fa ugualmente la vendita, mi porta il foglio di proprietà con l’annotazione che la macchina ha un fermo dal 2007 per €4.106,00 circa di cui io e mio marito non sapevamo completamente nulla e premetto la macchina la guidavo soprattutto io quindi attenta a tutto ed ho pagato regolarmente tutti i bolli tutti gli anni ci ho camminato sempre ho preso anche qualche multa che è regolarmente pagato.mio marito va all’esattoria per informarsi e viene a sapere che il debito addirittura sembra ancora più maggiorato e che siamo in fase di pignoramento!!!!
    ma dico siamo ammattiti!!!! a chi hanno avvisato? e di cosa?
    qualche anno fa sempre la stessa esattoria mi ha mandato una multa maggiorata il doppio senza che io avessi mai ricevuto la notifa della prima!!!quale deficente è che arriverebbe una multa da €300,00 e sapendo che le multe si devono pagare non la paga per aspettare che si raddoppi? io lo dovuta pagare come una cretina pur affermando che volevo vedere la firma della ricevuta che non ho visto!!!!

    qualcuno per favore mi dia una mano perche’ vi giuro proprio non ne posso più!!!
    ditemi cosa posso fare al più presto perchè devo in tempi brevi sistemARE LA questione per l’urgenzq della vendita che è stata effettuata!!!
    grazie anticipatamente

    • cocco bill ha detto:

      Dubito signora che la vendita sia stata effettuata. Verifichi, perchè non è possibile trasferire la proprietà di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. E non è che la cosa possa dipendere dal venditore.

      Se devo essere sincero, le dico che non mi meraviglio che lei si trovi nel pasticcio in cui si è cacciata, in ragione della sua evidente propensione a dare per scontato questioni che scontate non sono.

  8. Fabio ha detto:

    QUALCUNO SA AIUTARMI?
    Vorrei fare un controsoffitto in cartongesso,vorrei farmelo da solo perchè non ho le possibiità economiche (Sono in cassa integrazione a zero ore), ho spedito la lettera all’agenzia delle entrate per ristrutturazione (Senza DIA poichè per il controsoffitto non è necessaria, vero no?)pagherò i materiali con iva al 20% (Vero no?)Potrò poi detrarre il 36% sull’Irpef?Se comprassi anche il box doccia potrei in qualche maniera infilarlo dentro le detrazioni Irpef?Siccome con la cassa integrazione pagherò a fine anno un sacco di soldi di Irpef (Almeno 2000 euro) mi dispiaceva regalarli allo stato e preferivo usarli per i miei lavori se riuscissi a metterli in detrazione.
    Grazie a tutti

    • cocco bill ha detto:

      Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:

      – ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
      – ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
      – alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
      – alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

      Dunque va bene l’IVA al 20%.

      Potrà fruire della detrazione IRPEF al 36% per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali se nella comunicazione all’agenzia ha specificato che la ristrutturazione verrà effettuata direttamente da lei in economia.

      Si ricordi che i materiali vanno pagati con bonifico bancario con il riferimento alla legge nella causale (” Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41“ ).

      Il box doccia non so come potrà infilarlo dentro, atteso che al 31 dicembre 2009 è scaduta la possibilità di detrarre il 20% dall’IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di arredamento ecc… Se nella fattura le indicano acquisto di rubinetteria, forse.

      Mi spiace deluderla, ma le detrazioni vanno divise in 10 rate. Dunque l’anno prossimo potrà detrarre solo la decima parte del 36% delle spese sostenute.

    • Fabio ha detto:

      Grazie Cocco Bill,le tue risposte sono sempre utilissime sia nel bene che nel male. So che ad oggi non hanno ancora prorogato la possibilità di detrazione per i mobili, nell’attesa io comunque ho inviato la comunicazione, non si sa mai. Solo un dubbio, se io acquisto i materiali per la ristrutturazione in un centro commerciale,come faccio a pagare con bonifico? Vale anche se mi faccio fare solo fattura, oppure lo scontrino basta o mi devo far dare gli estremi per il bonifico?
      Esiste,a tua memoria, qualche altra opportunità per utilizzare in qualche modo questa Irpef che dovrò versare nelle casse dello stato?
      Io sono assunto a tempo indeterminato (Ancora per pochi mesi penso..) e mia moglie è precaria della scuola,avevamo comprato casa a ottobre 2009 accendendo un mutuo (Non so come venga influenzata l’Irpef in questo caso), mia moglie dovrà versare l’Irpef per la disoccupazione percepita l’anno scorso, secondo te è meglio fare la dichiarazione dei redditi congiunta o disgiunta?

    • cocco bill ha detto:

      Fabio i materiali le consiglio di acquistarli laddove sia possibile pagare con bonifico. Le norme indicano di procedere così. Fare diversamente ci si espone a rischi.

      Non c’è alcuna differenza fra dichiarazione congiunta e disgiunta. Le due dichiarazioni vengono elaborate una indipendentemente dall’altra. Con la congiunta si ha il vantaggio di poter compensare debiti e crediti dei due dichiaranti laddove solo uno ha sostituto d’imposta.

      In sintesi, la dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati di seguito:

       redditi di lavoro dipendente;
       redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
       redditi dei terreni e dei fabbricati;
       redditi di capitale;
       redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
       alcuni dei redditi diversi;
       alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

      e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

      Per il resto, l’unica forma conveniente per evitare il salasso IRPEF è pagare contributi previdenziali obbligatori in sospeso o da riscatto di laurea per sé o per qualche familiare.

    • Fabio ha detto:

      Grazie Cocco Bill, meriti un monumento al valore.
      Per chiunque ne avesse utilità vorrei dire:
      Avevo fatto un mutuo con la banca,con una sorta di ricatto mi avevano obbligato a sottoscrivere un’assicurazione integrativa (Del tipo “Vita” e similari) che da contratto non era obbligatoria.
      Una volta deliberato il mutuo ho chiesto la rescissione di questa assicurazione (Si hanno 30 giorni per il ripensamento, vale per tutti i contratti). Ho trovato sul conto che mi hanno restituito i soldi di tale assicurazione senza conseguenze per il mutuo (Solo la direttrice di banca è inferocita perchè non avrà la provvigione).
      Un saluto

  9. Anonimo ha detto:

    Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

    Sono detraibili i canoni di locazione sostenuti all’estero ? In Spagna ?

    • cocco bill ha detto:

      L’art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir prevede una detrazione d’imposta del 19 per cento per “i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro”.

      Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall’ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall’agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.

      Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l’agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431 del 1998), la quale, nell’effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.

  10. Andrea ha detto:

    Vorrei sapere se è possibile rateizzare solo alcune cartelle e lasciare in sospeso altri debiti, nel caso vorrei rateizzare l’inps e l’inail ma non le tasse su cartella esattoriale.

    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      L’unica cosa che può fare è distinguere i debiti INPS dagli altri e chiedere la dilazione solo all’INPS.

      Ma la avverto. Si infila in un casino di cui non ha nemmeno idea.

      Non si capisce perchè si offre questa possibilità (la riscossione coattiva all’INPS delle evasioni contributive) quando poi la mano destra non sa cosa fa quella sinistra …

      Prima o poi, pur pagando il dovuto all’INPS, Equitalia le richiederà anche quegli importi iscritti a ruolo. Ed allora sarà costretto a fare la spola fra INPS ed Equitalia.

  11. Arya ha detto:

    Buongiorno,
    scrivo per sapere se in fase di presentazione modello 730, posso indicare che il mio primo figlio (non sono sposata ma convivo) è a carico mio per il 50% anzichè del 100%, come inizialmente indicato al momento della sua nascita (a settembre scorso) al mio datore di lavoro (sono lavoratrice dipendente) perchè intervenute variazioni di reddito tali per cui quello del mio convivente risulterà probabilmente superiore al mio.
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Non essendo coniugati, nè separati, nè divorziati lei (e l’altro genitore) dovevate detrarre ciascuno la quota del 50% già dall’anno scorso.

  12. cristina ha detto:

    Salve
    Vi prego fate mi sapere ,se il socio accomandatario della sas receduto da più di un anno è responsabile ,per i debiti l’inps del periodo della sua presenza nella società?O tutti debiti ricadono su socio accomandatario rimasto?
    Grazie.

  13. Anonimo ha detto:

    le ricevute fiscali del condominio vanno conservate per i condomini o per il fisco?

  14. gianfranco ha detto:

    mi sono recato negli uffici di equitalia gerit per vedere la mia situazione debitoria e ho trovato cartelle di bolli auto del 1991 e sanzioni comunali sempre del 1991. sono prescritte?

  15. Giuseppe ha detto:

    Sono un affittuario ATER già IACP di Roma dal 1966.
    Possso usufruire anch’io della detrazione al rigo E41 del 730/2010?
    Il mio contratto di affitto si può considerare come riportato sul punto 1 delle istruzioni riguardanti il rigo E41?

    Grazie
    Giuseppe

    • cocco bill ha detto:

      No. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

  16. Anonimo ha detto:

    Volevo chiedere un po’ di informazioni sulla compilazione del 730/2010.
    Mi chiedevo se oltre al ssn dell’RCAuto si può anche scaricare l’ssn di un motore nautico.
    E capire se si può scaricare la quota di mantenimento mensile con bonifico per un figlio minore.
    E sapere come come si calcolano gli interessi passivi del mutuo per scaricarli sul 730,

    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Prima risposta. Bisogna verificare se nella polizza assicurativa c’è la voce relativa al contributo per SSN.

      Seconda risposta. Non può dedurre l’assegno di mantenimento per il figlio.

      Terza risposta. L’istituto erogante invia, ad inizio anno, la comunicazione inerente il calcolo degli interessi passivi corrisposti nell’anno precedente. In alternativa e nel caso di mutuo a tasso fisso, può utilizzare il prospetto relativo al piano di ammortamento e sommare per il 2009 gli importi delle rate che afferiscono la quota interessi. Escluse queste due possibilità deve recarsi in banca (o contattare l’istituto erogante) e farsi rilasciare la distinta dei pagamenti effettuati nel 2009.

  17. Anonimo ha detto:

    ho avuto un fermo amministrativo riguardante un ciclomotore vespa 125 prim. che da diversi anni no ho più perchè demolita per sbaglio assieme alle targhe.csa devo fare?

    • cocco bill ha detto:

      Se Equitalia le ha apposto fermo amministrativo su un ciclomotore correttamente rottamato, buon per lei.

    • rocco ha detto:

      mi scusi sign. cocco billo, ma la cartella è sempre li nell agenzia, un domani cosa puo accadere?
      complimenti di questo forum molto interessante.
      buona giornata, e buon lavoro, saluti.

    • cocco bill ha detto:

      Fermo su altri veicoli di proprietà, ipoteca pignoramento e vendita all’asta della casa se ne ha una sua, pignoramento del quinto dello stipendio se lo percepisce, blocco del conto corrente.

  18. domenico ha detto:

    vorrei gentilmente sapere ….ho acquistato casa con agevolazione prima casa .posso non portare la residenza in questa abitazione,visto che ho letto che non e’ previsto piu’ ….se si posso locarla parzialmente e rimanere anchio in qualla casa? grazie anticipatamente per la risposta…

    • cocco bill ha detto:

      Non sapevo che non fosse più previsto il requisito relativo all’obbligo di trasferire la residenza nell’immobile acquistato quando si fruisce delle agevolazioni fiscali “prima casa”.

      Al sito dell’Agenzia delle Entrate ancora non provveduto all’aggiornamento.

      Lì c’è ancora scritto:

      Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni e’ che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile e’ considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).

      Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:

      a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attivita’ principale.

      Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non e’ richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

      Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

      b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprieta’, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

      c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta’, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta’, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

  19. Ponzio Vincenzo ha detto:

    Salve, sono un lavoratore dipendente e ho una figlia non convivente di 28 anni, che ha redditi all’incirca di 5.000 euro all’anno per lavori “a progetto”.Non sono nè sposato nè vivo con la madre ,la quale ha anche un reddito più alto del mio . Mia figlia dovrà sostenere una spesa di circa 1.500 euro dal dentista. E’ possibile intestare la fattura a me, per poter recuperare qualcosa ?(visto che ho pagato io questa cifra), o la regola dice che può usufruirne solo il genitore con il reddito più alto?
    Grazie!
    Enzo

    • cocco bill ha detto:

      Sua figlia non è a carico fiscale per il 2009 avendo percepito un reddito lordo superiore a 2840,51 euro. Deve lei (sua figlia) presentare dichiarazione dei redditi per detrarre il detraibile.

      Qualora non ci fosse capienza per le detrazioni spettanti a sua figlia, le può compilare il rigo E2 del suo 730. Il rigo E2 deve, infatti, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

      La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo (sua figlia, nel caso specifico).

  20. ANDREA ha detto:

    se le cartelle esattoriali dei bolli e delle contravvenzioni vanno in prescrizione come le altre perchè apliccano dei fermi amministrativi sui veicoli? e un altra domanda non pagando le cartelle esattoriali dei vari enti irpef, unico, iva, posso aspettare la prescrizione senza rischiare pignoramenti o ipoteche alle mie propietà o alle mia azienda? grazie è il sito + utile del mondo saluti

  21. Anonimo ha detto:

    ho un debito con l’INPS di circa 13.000 euro per contributi artigiani non pagati .stamane mi e’ arrivata una raccomandata EQUITALIA che mi comunica l’Iscrizione Ipotecaria sulla casa dove abito e che è di mia propietà al 50%.come possso risolvere e fae cancellare l’iscrizione ipotecaria?in che modo e in quanto tempo posso pagare,e cosa mi succede se non pago?sono disperata vi prego rispondetemi.Lina de maio

    • cocco bill ha detto:

      Può risolvere pagando. Anche a rate, fino a 72 in dipendenza della sua situazione economica (ISEE).

      Se non paga seguirà, probabilmente, l’espropriazione della sua quota del 50%. Il che significa vendita all’asta della casa, restituzione della metà dell’importo ricavato all’altro comproprietario e compensazione dei suoi debiti (comprensivi di interessi e spese di esazione).

  22. ferdinando ha detto:

    Salve, gradirei avere una vostra proposta sulla seguente vicenda accadutami con l’agenzia delle entrate.

    Ho ricevuto una comunicazione con cui mi venivao decurtati euro 3899,00 quale minor credito, in quanto non riconosciuto dall’agenzia delle entrate.
    Recatomi presso l’agenzia, con le copie delle dichiaraione dei redditi, UNICO 2006 ( credito 1.263,00) + UNICO 2007 (credito 2.636,00). L’impiegato mi informava che non avvano in archivo la mia dichiarazone UNICO 2007 e che quindi essendo questa omessa, non mi veniva riconosciuto nemmeno il credito di UNICO 2006. Mi consigliava quindi di pagare e presentare ricorso. Alla mia domanda ,se pagando perdevo il diritto al ricorso Egli mi rassicurava.
    Ho quindi pagato con F24 una parte di quanto richiesto rateizzando il resto,al fine di impostare il ricorso. Il giorno dopo (oggi 10-3-010) un altro impiegato dell’agenzia delle entrate mi informava che accettando il pagamento ho perso ogni diritto al ricorso.
    Desideravo sapere come comportarmio, quali azioni intraprendere .
    Premetto che dell’UNICO 2006 ho la regolare ricevuta telematica, mentre dell’UNICO 2007 in cui non vi erano imposte d vesare ma solo credito,non ho la ricevuta postale. Come posso sanare la omessa dichiarazione?
    Domanda n.2 tenuto conto che il credito dell’UNICO 2006 è documentato,non dovrebbe potere essere portato in detrazione su quanto richiestomi dall’agenzia?
    Domanda n.3 é corretto che l’agenzia abbia calcolato sanzioni e interessi su una somma che non ho incassato?
    grazie
    Ferdinando

    • cocco bill ha detto:

      Lasciamo stare quello che io possa o non possa ritenere corretto. Serve a poco.

      Il problema fondamentale è l’omessa dichiarazione dei redditi. Se lei aveva solo crediti, non rileva nulla. Se era obbligato alla presentazione doveva presentarla. Se l’ha presentata deve averne ricevuta.

      Ogni ricorso, nella sua situazione (senza la prova di non essere evasore totale per il 2006 – Unico 2007) è temerario. E comunque, purchè presentato nei termini (60 giorni dalla comunicazione impugnata) l’ammissibilità del ricorso è indipendente dalla circostanza che si paghi o meno la pretesa, se la si paghi a rate o in un’unica soluzione.

      Il contribuente, infatti, può decidere di richiedere, o meno, la sospensiva. Questa, anche se richiesta, può non essere concessa. Se non ottiene sospensiva il contribuente è comunque obbligato a pagare una parte della pretesa fiscale. Il contribuente, inoltre, può decidere di pagare anche impugnando l’atto per evitare che l’agente esattoriale possa avviare azioni di riscossione coattiva nelle more del giudizio o solo per non sottostare al maturare degli interessi moratori, richiedendo il rimborso di quanto corrisposto e non dovuto in caso di vittoria.

  23. Anonimo ha detto:

    salve, sono un padre separato con due figli, qust’ultimi sono stati affidati alla madre, desideravo sapere, in che misura vanno ripartite le detrazioni fiscali per i figli a carico. e soprattutto da che anno e’ in vigore questa normativa o legge… grazie anticipatamente cordiali saluti

    • cocco bill ha detto:

      In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

      Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
      Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

      Lei può recuperare solo una detrazione non fruita nel 2008.

  24. Anonimo ha detto:

    Ho una domanda per quanto riguarda la detrazione del 36% e 20% su manutenzione straordinaria della mia casa. Non mi è chiaro un punto. Ho acquistato un mobiletto bagno con tanto di lavello, quando dovrò effettuare il bonifico bancario dovrò specificare la normativa del 36% o del 20%?

  25. Andrea ha detto:

    Buongiorno, avrei da sottoporre i seguenti quesiti, visto che in materia non ci capisco nulla, magari qualcuno può aiutarmi:
    Sono impiegato dipendente con contratto Edile

    .1 Sono separato legalmente ed ho un figlio nato dal matrimnonio a mio carico in busta paga al 50%; quanto mi spetta di detrazioni/anno?;

    .2 Se decidessi con la mia nuova compagna (non siamo sposati) di avere un’altro figlio quali detrazioni mi spetterebbero lavorando solo io all’interno dell’attuale nucleo famigliare?

    .3 L’assegno di mantenimento di mio figlio (420 €/mese) è deducibile o detraibile?

    Ringrazio sentitamente chi mi farà un po’ di chiarezza.

    • cocco bill ha detto:

      Prima domanda: bisognerebbe conoscere il suo reddito. La detrazione per coniuge, figlio e familiari a carico è in genere un beneficio teorico, il cui importo decresce al crescere del reddito, fino ad annullarsi.

      Seconda domanda: come sopra.

      Terza domanda: l’assegno di mantenimento per figlio non è né deducibile, né detraibile.

  26. giuseppe ha detto:

    salve quest’anno mentre mi accingevo a pagare il bollo auto ho scoperto che c’è un fermo amministrativo al mio veicolo.. credo si tratti di qualche cartella esattoriale non pagata per tasse spazzatura a nome di mio padre perchè disoccupato..poichè la mia macchina è cointestata, mi è stato sottoposto il fermo amministartivo senza che ne sapessi nulla e la cifra è abbastanza esosa. .cosa posso fare? si può far ricorso a chi posso rivolgermi?

    • cocco bill ha detto:

      Deve acquisire la relata di notifica della cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione.

      In caso di vizio di notifica può proporre ricorso. Ma potrebbe anche darsi che la cartella le sia stata notificata per compiuta giacenza (irreperibilità momentanea sia nel momento in cui le volevano consegnare la cartella sia quando è arrivata la raccomandata AR che l’avvisava della giacenza dell’atto presso l’ufficio postale).

  27. fra ha detto:

    Salve, volevo chidere, se invio una dichiarazione correttiva oltre i termini di 90 giorni, che sanzioni e panali ci sono?

  28. Dario ha detto:

    Buongiorno,

    mia suocera ha ricevuto al proprio indirizzo una cartella esattoriale indirizzata alla figlia (residente in altro comune). La cartella é relativa ad imposte sulla nettezza urbana presuntamente non pagate.
    La descrizione del tributo però indica un debito relativo ad un immobile di cui la destinataria non é nè propietaria nè inquilina.

    E’ contestabile?

    grazie

  29. Anonimo ha detto:

    Sono una mamma di una ragazza invalida al 100% con assegno acc.to – mi sono sempre occupata io in quanto padre inesistente da ben 16 anni. Oro ho acquistato veicolo (1volta) chiedendo le agevolazioni legge 104 iva 4% ma mi vengono negate perchè non ho dichiarazione dei redditi che risulta a mio carico. Io non lavoro o meglio faccio lavori domestici quando e come posso il genitore mi ha sempre aiutato ma non ho mai avuto redditi tali da dichiarare ma sopratutto io e solo io ho accudito e mantenuto mia figlia, trovo inciusto che oltre ad essere povere dobbiamo essere escluse dalle agevolazioni, potevo intestare la vettura alla figlia ma l’assicurazione è talmente alta visto l’età giovane della ragazza. Insomma cosa devo fare? posso in un secondo tempo chiedere il rimborso IVA? Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Gentile mamma, dica ai signori che le negano l’agevolazione che la documentazione richiesta è

      fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

      Come può verificare a pagina 10 di questa guida dell’Agenzia delle Entrate. Guida che farà meglio a scaricare ed a consultare in futuro per combattere, quando ne avrà l’esigenza, l’ignoranza dilagante di operatori che tutto fanno, meno che aiutare chi ne ha bisogno.

  30. Enrico ha detto:

    Salve

    leggendo le istruzioni dei modelli 730/2010 e Unico MINI 2010 mi è sembrato che non ci siano indicazioni circa la detraibilità dei canoni di locazione, ma che venga indicata solo la detraibilità per canoni di locazione versati da studenti fuori sede. Vorrei sapere se effettivamente quest’anno non sia prevista la detrazione dei canoni di locazione per tutti coloro che non rientrino nella categoria studenti fuori sede.

    Inoltre mi chiedevo se è possibile dedurre l’imposta di registro versata per la registrazione del canone di locazione.

    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Deve consultare la sezione VI (pagina 46 istruzioni ufficiali 730/2010)

      RIGO E41 – Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

      Il rigo E41 deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale
      che si trovano in uno dei seguenti casi:

      1. hanno stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo;

      2. hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e
      3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

      3. hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

      Per compilare il rigo indicare:

      • nella colonna 1 (tipologia) il codice:
      ‘1’ se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 1;
      ‘2’ se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 2;
      ‘3’ se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 3.

      Qualora nel corso dell’anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con codici differenti, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365;

      • nella colonna 2 (N. di giorni) il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

      • nella colonna 3 (Percentuale) la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto indicare ‘100’ perché la detrazione spetta per intero.

      Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

      La detrazione d’imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti. In particolare:

      • se il caso è quello individuato dal codice ‘1’ la detrazione spettante è:
      – di euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
      – di euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

      • se il caso è quello individuato dal codice ‘2’ la detrazione spettante è:
      – di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
      – di euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

      • se il caso è quello individuato dal codice ‘3’ la detrazione spettante è:
      – di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

      Tale detrazione d’imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2009 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l’anno in corso anche per il 2010 e il 2011.

      Non mi risulta sia possibile detrarre o dedurre le spese di registrazione del contratto.

  31. Brunella ha detto:

    Cortesemente se potete aiutarmi e darmi una risposta. Vorrei sapere se per la compilazione del Capital Gain quadro SO va inserito, e quindi se va fatta la CERTIFICAZIONE per una “CESSIONE di PATTO DI FAMIGLIA”.

    • cocco bill ha detto:

      Ciao Brunella. Questo, se non si fosse capito, è un blog per debitori che non mettono insieme il pranzo con la cena. Non sappiamo assolutamente cosa sia un “capital gain” e l’unico “patto di famiglia” che abbiamo sottoscritto è quello di non procedere come il conte Ugolino quando lo stomaco chiama, non ci vediamo più dalla fame e non abbiamo i soldi per comprare un “kinder fiesta”.

  32. Marcello ha detto:

    Mia figlia ha una casa con residenza nella stessa, con diritto di proprietà e il marito ha il diritto di abitazione.
    Chi deve compilare il riquadro B del modello 730?

    Faccio altresi presente che nel foglio visura nei diritti e oneri riporta:
    moglie – proprietà superficiaria 1/1 in regime di separazione dei beni
    coniuge – abitazione su proprietà superficiaria

    Resto in attesa di ricevere una sua gentile risposta.

    Distinti saluti
    Cascioli Marcello

  33. umberto ha detto:

    grazie finalmente trovo una buona spiegazione, come difendermi, dall’ici.
    Cordiali saluti.
    umberto grandi

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