Autotutela e amministrazione tributaria

Se l'Amministrazione tributaria prende atto di aver commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggerlo senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela".

La competenza a effettuare la correzione è, generalmente, dello stesso ufficio che ha emanato l'atto.

Un atto illegittimo può essere annullato "d'ufficio", in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Quest'ultimo può trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l'illegittimità deriva da:

  1.  errore di persona
  2.  evidente errore logico o di calcolo
  3.  errore sul presupposto dell'imposta
  4.  doppia imposizione
  5.  mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
  6.  mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza)
  7.  sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  8.  errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

L'annullamento comporta, automaticamente, l'annullamento degli atti a esso consequenziali (per esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato implica l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituire le somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Poiché l'autotutela è per l'Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un'istanza non sospende i termini per proporre ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

autotutela

7 Aprile 2012 · Giorgio Valli




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