Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia" Modello "DATORE DI LAVORO"

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.

A questo riguardo, ci sono due alternative:

MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D’IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185)

(Modello "SOSTITUTO")

IL BONUS STRAORDINARIO

L’articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 ha previsto l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (articolo 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell’anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

a) redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (articolo 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis),
d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:

d) redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti
a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:

e) redditi fondiari di cui all'articolo 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

MISURA DEL BENEFICIO

Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:

Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133).

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato qualora il beneficio economico è richiesto ai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR del 29 settembre 1973 numero 600, presso cui il richiedente presta attività di lavoro dipendente o assimilato ovvero è titolare di trattamento pensionistico o di altro trattamento. Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o mediante gli intermediari abilitati (articolo 3, comma 3, del DPR 27 luglio 1998,n. 322 e successive modificazioni).
La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da  indirizzare all'Agenzia delle Entrate. Se il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2007, la domanda va presentata utilizzando l’apposito “Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.

Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere effettuata utilizzando l’apposito “Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Il sostituto d’imposta e l’ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di farzo 2009 e aprile 2009 qualora il beneficio sia stato richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007, ovvero rispettivamente nei mesi di maggio 2009 e giugno 2009 se riferiti al periodo d’imposta 2008.

RESTITUZIONE DELLE SOMME

I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato
con il modello F24 entro i medesimi termini.

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il modello può essere stampato in bianco e nero.

DATI DEL RICHIEDENTE

Vanno indicati il codice fiscale, il cognome, il nome e gli altri dati relativi al sesso, alla data e al luogo di nascita.

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Il richiedente è tenuto ad indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere all'erogazione
del beneficio economico, inserendo il cognome e il nome ovvero la denominazione
e il codice fiscale del sostituto d’imposta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta:

Possesso dei requisiti

Per poter richiedere il beneficio economico devono sussistere, nell’anno 2008, i requisiti previsti dal comma 1, dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185. A tal fine, il richiedente attesta di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell’anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:

Composizione del nucleo familiare
Indicare i dati relativi al nucleo familiare. In particolare, per ciascun familiare, compilare un
distinto rigo, indicando:

Per il dichiarante è richiesta solo l’indicazione del reddito complessivo.
Nel rigo “Totale redditi riferiti al nucleo familiare” deve essere indicata la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare.
Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto, nell’anno preso a riferimento per l’attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Qualora il numero dei familiari componenti il nucleo familiare sia superiore ai righi disponibili, va utilizzato un altro modulo del modello, compilando unicamente la presente sezione avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del modello. In tal caso il “totale redditi riferiti al nucleo familiare” deve essere indicato nel primo foglio utilizzato (Mod. N. 1).

Reddito complessivo familiare

Barrare la casella corrispondente alla condizione nella quale il richiedente si trova in base al nucleo familiare ed al reddito complessivo. Per verificare il beneficio spettante si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alla “Misura del beneficio”.
ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro.

Indicazione del periodo d’imposta

Barrare la casella corrispondente al periodo d’imposta a cui fanno riferimento i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare.

DATA E FIRMA

Inserire la data di presentazione della richiesta e la firma del richiedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità.
Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato DPR numero 445 del 2000.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l’istanza.

L’intermediario deve riportare:

12 Gennaio 2009 · Antonio Scognamiglio




Commenti e domande

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2 risposte a “Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia" Modello "DATORE DI LAVORO"”

  1. giuseppe ha detto:

    Buongiorno, l’anno scorso avevamo gia chiesto il bonus famigliare per mio figlio portatore di handicap,
    solo volevo capire se il bonus si rinnova anche quest’anno 2010 ?
    oppure solo una volta !!
    grazie.
    Giuseppe

  2. Giuseppe ha detto:

    Sono una persona disabile dalla piccola età e riconosciuta dalla legge 104/92 in situazione di gravità permanente.
    Sono sposato senza figli, mia moglie non lavora per accudirmi e non ci sono altri redditi all’infuori della pensione.
    Volevo sapere se spettano a noi i 1000 euro di bonus e poi avendo presentato la domanda a fine gennaio, cosa succede, devo ripresentare la richiesta ?

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