Auto acquistata per uso professionale » Detrazione Iva e tasse

Auto acquistata per uso professionale » Detrazione Iva e tasse

Acquistare un’auto ad uso lavorativo per un professionista consente oramai un piccolo risparmio. Le norme sulla detrazione dell'IVA e la deducibilità del costo sono molto complesse. In questo articolo cercheremo di spiegare chiaramente cosa può effettivamente scaricare il professionista, senza creare false illusioni.

Le regole sulla deducibilità dell'autovettura usata a scopo professionale hanno subìto continui cambiamenti nel corso degli ultimi anni, creando un po’ di confusione tra gli addetti ai lavori.

Vediamo di fare un po' di chiarezza.

Auto acquistata per uso professionale: detrazione Iva e deduzione tasse » Deducibilità ai fini delle imposte dirette

In questi casi, l'acquisto dell'autovettura viene scaricato dai costi del professionista secondo il metodo dell'ammortamento.

L’ammortamento di un bene rappresenta la quota ideale di costo, rapportata all'anno, di un bene che manifesta la sua utilità durante diversi periodi.

E' il caso, dunque, dell'automobile che viene utilizzata per più anni.

Ciò vuol dire che, quando un professionista compra un’auto, non può dedurre, nell'anno, tutto il costo d'acquisto, ma, secondo delle tabelle ministeriali che indicano le percentuali di ammortamento, tale costo deve essere ripartito al 25% e quindi in quattro anni.

In particolare, per i veicoli utilizzati dai professionisti, le norme fiscali prevedono dal 2013 la deducibilità dell'ammortamento nel limite del 20% del costo di acquisto, con un tetto massimo, per quest'ultimo, di euro 18.075,99.

L'Articolo 164, comma, 1, lettera b), del TUIR, a riguardo, recita: nella misura del 27,5 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo numero 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella misura del 27,5 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività e' svolta da societa' semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio

Facciamo un esempio pratico.

Autovettura acquistata al costo di 20 mila euro. Il massimo costo ammesso per la deducibilità fiscale è di 18.075 euro, e dunque è come se avessimo acquistato un'auto di 18.075 euro.

Il costo ammortizzabile è del 20% del costo di acquisto (18.075 euro nel nostro caso) e dunque pari ad euro 3615 totali.

Essendo il periodo di ammortamento quadriennale, il rateo di costo fiscalmente riconosciuto per ciascuno dei quattro anni sarà di euro 903.

I 903 euro possono essere dedotti dal reddito per ciascuno dei quattro anni.

Considerando ipoteticamente un'incidenza annua del 30% per l'aliquota fiscale media applicata al professionista (tra Irpef, Irap, Addizionale Regionale e Comunale) nel periodo di ammortamento, per ciascuno dei quattro anni il professionista conseguirà un risparmio d’imposta pari ad euro 270.

La legge prevede un ulteriore vincolo. Infatti, le spese e gli altri componenti negativi del professionista sono deducibili relativamente ad un solo veicolo.

Nel caso di esercizio della professione in forma associata (società semplice o associazioni) la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Auto acquistata per uso professionale: detrazione Iva

L’acquisto di un’autovettura è soggetta all'applicazione dell'IVA nella misura attuale del 22%. Ma, se l’autovettura viene utilizzata a scopo professionale la legge fiscale riconosce al 40% il diritto alla detrazione dell'IVA pagata, attribuendo a questa percentuale la quota ideale di utilizzo del bene per fini professionali.

Invero, a proposito, l'articolo 19, comma 5, del DPR 633/72 dispone che: i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Prosegue poi, l'articolo 19-bis del DPR 633/72 che recita: La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.

Dalla normativa esaminata si evince, dunque, che il professionista che acquista l’autovettura con la propria partita IVA avrà quindi la possibilità di utilizzare anche il bene per scopi personali o familiari e di detrarre il 40% dell'IVA pagata, senza dover dare spiegazioni nel caso in cui viene fermato fuori dall'orario di lavoro o nei giorni feriali.

La detrazione dell'IVA opera però per tutti quei professionisti che emettono fattura con Iva (Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Geometri, etc.), mentre nessuna detrazione è ammessa per quei professionisti che emettono fattura senza Iva, come ad esempio i medici, gli odontoiatri e i dentisti.

In questi casi, l’Iva pagata sull'autovettura sarà un costo che potrà godere solo della deduzione prevista ai fini delle imposte dirette (viste nel paragrafo precedente) sugli ammortamenti.

Oltre alla spesa relativa all'acquisto dell'autoveicolo sarà possibile detrarre l’IVA, con la stessa percentuale del 40%, anche per le riparazioni e per i carburanti e lubrificanti.

24 Ottobre 2013 · Giorgio Valli


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