Vendi auto a prezzo maggiorato dopo aver manomesso contachilometri? » E’ truffa

Si commette il reato di truffa se si vende l'auto a prezzo maggiorato dopo aver manomesso contachilometri

Rischia una condanna per truffa chi vende un’auto a un prezzo superiore facendo risultare il chilometraggio più basso.

Questo importante principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione penale, la quale, con la pronuncia 38085 del 17.09.13, ha sancito che: E' responsabile del reato di truffa, ai sensi dell'ex articolo 640 del c.p., chi vende un’automobile a un prezzo più alto rispetto a quello reale, dopo aver manomesso il chilometraggio facendolo risultare più basse le distanze realmente percorse, inducendo così in errore l’acquirente e procurandosi un indebito profitto.

A parere dei giudici della Suprema Corte, l’acquirente può chiedere al giudice la risoluzione del contratto (ossia lo scioglimento) e, di conseguenza, pretendere la restituzione del prezzo versato.

Oltre a ciò, se riesce a dimostrare di aver subito anche ulteriori danni, egli può chiedere anche il conseguente risarcimento.

Vendi auto a prezzo maggiorato dopo aver manomesso contachilometri? » La vicenda

La corte di legittimità rigetta il ricorso di un imputato, accusato del reato di truffa (ex articolo 640 del codice penale) ai danni di un acquirente.

Mentre il tribunale di Cosenza assolveva il ricorrente, la corte d’appello di Catanzaro lo condannava a scontare quattro mesi di reclusione e a pagare 200 euro di multa, oltre al rimborso delle spese processuali.

L’imputato ricorre a quel punto in Cassazione fornendo una prova da cui, secondo lui, emergeva la sua buona fede.

Il ricorrente aveva personalmente proposto all'acquirente di andare insieme a ritirare la vettura, circostanza che la corte territoriale non ha considerato.

Prova che viene smontata dal giudice di secondo grado, in quanto il chilometraggio, dopo l'acquisto, era risultato il doppio di quello riportato sul contachilometri.

L’acquirente era perciò stato indotto ad acquistare l’auto a un prezzo più alto perché vittima del raggiro del truffatore.

Non depone a favore del ricorrente anche il fatto di non aver mai rivelato all'acquirente il nome del precedente proprietario, impedendo così al cliente di verificare le condizioni della vettura.

Tutte motivazioni corrette per la Cassazione.

30 Settembre 2013 · Giovanni Napoletano


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