Auto nuove ed usate » Dall’iscrizione al PRA fino alla vendita passando per le garanzie dell’acquirente: manuale per il consumatore

Auto nuove ed usate » Dall' iscrizione al PRA fino alla vendita passando per le garanzie dell'acquirente: manuale per il consumatore

Oggi parliamo di auto, sia usate che nuove, per tutto ciò che riguarda gli interessi del consumatore: tratteremo argomenti riguardanti la vendita di autovetture usate, nuove, iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), le garanzie accessorie per l'acquirente e, perché no, anche sulla multa ed il ricorso.

Devi acquistare un’auto nuova o usata e non conosci quali sono le procedure per il passaggio di proprietà?

Devi effettuare la vendita di un'autovettura e non sai come muoverti?

Al contrario, devi comprarne una e non sei al corrente su quali siano le garanzie necessarie?

Hai perso i documenti della macchina o vuoi effettuare il ricorso contra una multa ingiusta?

Ecco, questo articolo fa proprio al caso tuo.

Il pubblico registro automobilistico (Pra)

La categoria degli autoveicoli, che comprende autovetture, autocarri, motocicli e rimorchi, è caratterizzata dalla registrazione in un registro pubblico (il pubblico registro automobilistico, meglio noto come pra), che consente di individuarne con certezza i proprietari.

L'iscrizione al pra tutela in primo luogo il proprietario, dato che impedisce a chiunque altro di trasferire legalmente la proprietà dell'autoveicolo, pur avendone il possesso, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri beni mobili.

Chi acquista in buona fede una bicicletta, e la riceve in consegna, ne diventa proprietario a tutti gli effetti.

Ciò avviene anche se il venditore non ne era il legittimo proprietario, per esempio perché l'aveva rubato, a condizione che l'acquirente non ne fosse a conoscenza.

Per gli autoveicoli ciò non può accadere, proprio perché sono iscritti al pra, e solo chi risulta esserne intestatario può validamente venderli.

Se la vendita non è stata fatta correttamente, l'acquirente non diventa proprietario.

La possibilità di verificare con certezza la proprietà di un autoveicolo, però, non serve solo a tutelare il proprietario.

Consente anche alle forze dell'ordine di individuare il responsabile delle violazioni commesse per mezzo dell'autoveicolo o servendosi di esso, a partire dal semplice incidente stradale fino ad arrivare ai reati più gravi.

Anche sotto questo aspetto, dunque, è importante che i dati presenti nel pubblico registro siano attendibili e difficilmente falsificabili.

Il funzionamento del sistema, e la sua stessa ragione d'essere, dipende infatti dalla sua attendibilità.

Vendere un'auto usata

La vendita di un veicolo usato avviene di solito con la sottoscrizione della dichiarazione di vendita daparte del venditore, che può scegliere se fare autenticare la propria firma da un notaio oppure presso gli uffici del Comune o uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).

Il trasferimento della proprietà dell'auto avviene nel momento in cui si firma la dichiarazione di vendita, se questa ha una data certa (come avviene quando essa è autenticata dal notaio).

Per le auto immatricolate (o reimmatricolate) dopo il 1993 l'atto di vendita viene redatto direttamente sul retro del certificato di proprietà (Cdp), il documento da cui risulta l'intestatario del veicolo, rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

Per le auto più vecchie, che non hanno il Cdp, l'atto di vendita viene redatto su un documento separato.

Dal momento in cui il venditore ha firmato l'atto di vendita di fronte al notaio tutte le responsabilità connesse all'uso del veicolo passano in capo all'acquirente, anche se le pratiche per il trasferimento non sono ancora completate. In caso di future contestazioni (per esempio, se chi ha venduto riceve una multa per un infrazione commessa dall'acquirente), sarà sempre possibile richiedere al notaio un certificato che attesta la data del passaggio di proprietà, e quindi della responsabilità.

Ciò non è possibile per le autentiche fatte da soggetti diversi dal notaio.

Il venditore deve consegnare all'acquirente la carta di circolazione del veicolo e il cdp con l'atto di vendita autenticato dal notaio.

A questo punto l'acquirente deve fare aggiornare la carta di circolazione a proprio nome presso un ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri (l'ex ufficio della Motorizzazione), e fare registrare l'atto di vendita al pubblico registro automobilistico (pra), pagando l'Imposta provinciale di trascrizione (ipt).

La responsabilità di queste operazioni grava sull'acquirente: se non lo esegue entro 60 giorni dall'atto di vendita rischia una multa di 774,69 euro, oltre alle penali per il ritardo nel pagamento dell'ipt.

Data la complessità degli adempimenti, può essere opportuno rivolgersi a uno sportello dell'automobile club d'Italia (Aci) oppure a un'agenzia di pratiche automobilistiche, che si occupa di tutte le formalità. In questo caso il venditore deve sempre firmare l'atto di vendita, mentre l'acquirente deve solo ritirare i documenti, una volta completate tutte le pratiche.

È importante, in particolare, ricordarsi di ritirare il nuovo cdp, che deve essere richiesto al Pra entro 60 giorni dalla firma dell'atto di vendita.

Questo documento non serve per usare l'auto (non c'é l'obbligo di tenerlo a bordo) ma sarà necessario al momento della rivendita del veicolo (o della sua rottamazione).

La responsabilità per la mancata richiesta grava sempre sull'acquirente, anche quando egli affida la pratica a un'agenzia.

Con l'avvio degli sportelli telematici dell'automobilista è possibile ottenere in tempo reale l'aggiornamento della carta di circolazione e del cdp, rivolgendosi alle agenzie abilitate (collegate in via telematica con il dipartimento dei trasporti terrestri della motorizzazione civile e il pra).

Ricordiamo infine che prima di acquistare un'auto usata è opportuno verificare anche l'assenza di un fermo amministrativo sul veicolo eseguendo una visura al pra prima di formalizzare l'acquisto dell'auto.

Anche in questo è possibile farsi assistere dal notaio.

La procura a vendere l'auto

Firmando una procura a vendere il veicolo il venditore conferisce a un'altra persona il potere di firmare il successivo atto di vendita in nome e per conto del venditore.

In questo caso non si verifica alcun passaggio di proprietà, quindi il venditore resta pienamente responsabile di tutto ciò che può accadere in seguito alla circolazione del veicolo (responsabilità per incidenti, multe etc.), dato che ne rimane a tutti gli effetti proprietario.

La procura a vendere è uno strumento largamente utilizzato nella pratica, dato che consente agli operatori del settore di ritirare le auto usate e rivenderle successivamente senza bisogno di intestarsele formalmente, ma è importante ricordare che non equivale al trasferimento della proprietà, quindi presuppone la fiducia del venditore nei confronti del procuratore, che non dovrebbe far circolare il veicolo prima di avere a sua volta firmato l'atto di vendita.

Il passaggio di responsabilità dal venditore all'acquirente, infatti, si verifica solo con la firma dell'atto di vendita.

Vendita dell'auto, perché andare dal notaio?

La norma che ha reso facoltativo l'intervento del notaio nella vendita di veicoli usati è l'articolo 7 del decreto legge 248/2006. Tale norma ha creato subito alcuni problemi.

Dal 4 luglio 2006 chi vende un veicolo usato può scegliere se fare autenticare la propria firma da un notaio oppure presso gli uffici del Comune o uno Sportello Telematico dell'Automobilista (Sta).

Le nuove norme, però, sono state dettate con evidente superficialità e ignorando i termini della questione.

Si fa presto a parlare di autentica, ma se non se ne disciplina la modalità e il contenuto, e soprattutto non si prevedono le responsabilità per eventuali errori, il cittadino viene lasciato privo di ogni tutela.

Quando il notaio interviene per autenticare una firma, è obbligato a verificare l'identità e i poteri di chi si presenta a firmare (pensiamo al caso dell'amministratore che firma per una società o un altro ente, a chi interviene per delega di un'altra persona, a chi rappresenta un soggetto incapace, o anche semplicemente ai coniugi che possono essere in comunione dei beni o in regime di separazione legale), e deve controllare il contenuto del documento autenticato (e quindi in questo caso che chi firma sia il proprietario dell'auto).

Inoltre il notaio è tenuto a conservare un elenco cronologico di tutte le autentiche fatte, con i relativi estremi, è sottoposto a continui controlli e in caso di errore risponde personalmente di tutto questo.

Succede allora che, non avendo previsto nulla sulle modalità di queste "autentiche di firma" (le virgolette sono d'obbligo) fatte senza il notaio, quando si applica la nuova legge spuntano subito i problemi per il cittadino.

Anzitutto la maggior parte dei Comuni ha avvertito che gli addetti allo sportello delegati a questo compito si limitano a verificare l'identità di chi ha firmato, e nulla più. Le altre verifiche, infatti, non rientrano nei loro compiti.

E non hanno neanche torto, dato che finora i Comuni potevano autenticare solo le dichiarazioni non aventi contenuto negoziale, e quindi bastava un semplice controllo del documento d'identità.

Le altre verifiche, invece, richiedono una preparazione giuridica approfondita, che l'addetto allo sportello non ha e non è tenuto ad avere.

E anche in caso di verifica demandata alle agenzie di pratiche auto l'utente non ha alcuna garanzia di un comportamento diverso da quello degli impiegati comunali, anche perché la legge non fissa particolari requisiti, e affida questo compito a soggetti che non hanno la necessaria preparazione giuridica (si pensi alle complesse verifiche da effettuare quando è una società a vendere l'auto).

Inoltre, cosa ancora più grave, mentre il notaio è responsabile di ogni suo atto ed è sottoposto a continui controlli, la legge non ha individuato le responsabilità di chi autentica queste firme e le sanzioni per gli errori eventualmente commessi, quindi possiamo facilmente immaginare cosa può succedere.

Il cittadino, allora, è lasciato allo sbando, perché l'acquirente non ha nessuna garanzia che il passaggio di proprietà fatto in questo modo sia effettivamente valido.

Se il venditore ha voluto fare il furbo, oppure è stato un po' distratto, l'acquirente rischia di aver pagato l'auto senza esserne diventato proprietario.

I Comuni, inoltre, non sono tenuti a conservare una copia delle vendite autenticate, e neppure un semplice elenco.

Anche il venditore, allora, deve confidare nella correttezza dell'acquirente, perché se questo, dopo aver ricevuto la dichiarazione di vendita "autenticata", non la porta al Pra per la trascrizione, l'auto rimane apparentemente intestata al venditore, che sarà tenuto a pagare i bolli e le multe, per non parlare di peggio, se l'auto viene coinvolta in un reato con conseguenze penali.

Se la vendita è stata autenticata dal notaio, possiamo chiedere in qualsiasi momento una certificazione che attesta il giorno in cui è avvenuto il passaggio della proprietà, e da quel momento il venditore non ha più alcuna responsabilità sul veicolo.

E l'elenco dei problemi potrebbe continuare, parlando per esempio dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo, che non possono circolare.
Chi decide di fare a meno del notaio ottiene un piccolo risparmio, ma rinuncia a una tutela importante.

L'onorario notarile, infatti, incide minimamente sui costi complessivi da sostenere per il passaggio di proprietà di un'auto o una moto.

Senza il notaio, però, l'acquirente perde ogni garanzia circa l'effettivo acquisto del veicolo, e anche il venditore corre dei rischi.

Le garanzie per l'acquirente

Le regole introdotte in attuazione delle normative europee hanno ampliato le garanzie che spettano al consumatore che acquista un bene mobile da un'impresa (DL 2 febbraio 2002, n. 24).

Ricordiamo che per la legge è consumatore solo chi compie un acquisto per finalità personali, cioè al di fuori della sua attività professionale. Sono
escluse anche le compravendite che avvengono direttamente tra privati.

Le nuove norme, che valgono per tutti gli acquisti fatti a partire dal 23 marzo 2002, assumono un'importanza particolare per i beni di maggior valore, come le auto o le moto.

La garanzia non copre solo i guasti ma anche la presenza di tutte le caratteristiche che si trovano normalmente in un veicolo della stessa categoria, e la conformità alle descrizioni contenute nella pubblicità o fatte direttamente dal venditore.

Il consumatore può sempre rivolgersi al venditore, che potrà poi rivalersi (entro un anno) sul produttore oppure sul soggetto da cui egli aveva a sua volta acquistato il veicolo.

Il consumatore può chiedere la riparazione del veicolo oppure, nei casi più gravi, la sua sostituzione.

Ciò deve avvenire entro un congruo termine dalla richiesta e senza creare notevoli inconvenienti al consumatore.

Quando la sostituzione risulta troppo onerosa per il venditore o addirittura oggettivamente impossibile, il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Lo stesso avviene quando la riparazione o la sostituzione non sono avvenute entro un congruo termine oppure hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

La garanzia vale per i difetti già presenti al momento della consegna e che si manifestano nei due anni successivi.

La presenza del difetto al momento della consegna è presunta, salvo prova contraria, quando questo si manifesta entro sei mesi.

L'acquirente deve rivolgersi al venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto, a meno che il venditore abbia riconosciuto la sua esistenza oppure si sia comportato in modo tale da occultarlo.

L'eventuale azione giudiziale si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna.

La garanzia prevista dalla legge può essere ampliata ma non diminuita, neppure con il consenso dell'acquirente.

Per i veicoli nuovi, dunque, la garanzia minima è di due anni. Per quelli usati può essere ridotta a un anno, ma solo con una clausola approvata per iscritto dall'acquirente.
E proprio sui veicoli usati possono nascere i maggiori problemi.

Gli esemplari più vecchi, infatti, possono riservare delle sorprese.

Anche in questo caso la garanzia minima di un anno non può essere esclusa, però può essere limitata nel contenuto.

Il venditore può escludere dalla garanzia le parti che riconosce non essere in buono stato, liberandosi così da ogni responsabilità.

In questo caso l'acquirente, essendo informato delle reali condizioni del veicolo, se decide di acquistarlo assume a proprio carico il rischio di un guasto.

Per limitare la garanzia è necessario un documento scritto, nel quale devono essere dettagliatamente elencate le parti difettose o usurate.

In mancanza di questo documento, tutte le parti del veicolo si considerano in ordine e sono coperte dalla garanzia.

Ricordiamo infine che il venditore può offrire all'acquirente una garanzia convenzionale, anche mediante una copertura assicurativa, ma per i difetti che questa non copre resta sempre applicabile la garanzia legale, quindi la riparazione rimane a carico del venditore.

Il ricorso contro la multa

A chi non è mai capitato di prendere una multa per un'infrazione al codice della strada? Di solito non resta che pagare e rassegnarsi a subire la sospensione della patente o la decurtazione dei punti, per le infrazioni che lo prevedono.

Se però riteniamo che la sanzione sia illegittima, c'è la possibilità di fare ricorso.
Una volta ricevuta la contestazione o la notificazione del verbale di accertamento della violazione, chi intende contestarlo ha sessanta giorni di tempo, e può scegliere tra due alternative.

La prima è quella di fare ricorso al Giudice di pace, presentando un ricorso su carta semplice, a cui si deve allegare una copia del provvedimento e la documentazione ritenuta opportuna per far valere le proprie ragioni.

È inoltre necessario depositare presso la cancelleria come cauzione una somma di denaro pari alla metà del massimo della sanzione prevista per l'infrazione contestata. In mancanza del deposito il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La somma depositata verrà restituita in caso di accoglimento del ricorso, e trattenuta in tutto o in parte in caso di rigetto.

Il ricorso può essere depositato direttamente dall'interessato oppure da una persona incaricata, e la Corte Costituzionale ha stabilito che è legittimo anche inviarlo per posta.
La competenza territoriale del Giudice di pace si individua in base al luogo in cui è avvenuta l'infrazione.

Se questo non corrisponde con la residenza del ricorrente bisogna eleggere un domicilio in loco per le notifiche.

Il procedimento si articola in una o più udienze e il ricorrente può anche stare in giudizio da solo, senza l'assistenza di un avvocato, ma nella maggior parte dei casi sarà opportuno affidarsi ad un professionista che sappia destreggiarsi fra le norme processuali.

Il ricorrente deve sempre essere presente alla prima udienza, per evitare che il ricorso sia subito respinto.

Al termine del procedimento viene fissata l'udienza per la discussione e viene pronunciata la sentenza.

Se il ricorso viene respinto il Giudice di pace indica la somma da pagare, che può anche essere diversa da quella originariamente richiesta, ma non può essere inferiore al minimo previsto per la violazione contestata.

In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di pace non può mai escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie, come la sospensione della patente o la decurtazione dei punti. Contro la sentenza è ammesso solo il ricorso in Cassazione, nel termine di un anno.

In alternativa è possibile fare ricorso al Prefetto.

Anche in questo caso la competenza si individua in base al luogo in cui è avvenuta l'infrazione.

Il ricorso, in carta semplice, si presenta all'ufficio che ha accertato la violazione (direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento) oppure al Prefetto (solo mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e non è previsto il deposito della cauzione, ma se l'opposizione viene respinta la sanzione viene raddoppiata.

Il Prefetto deve pronunciarsi entro 120 giorni, se ha ricevuto direttamente il ricorso, che diventano 150 giorni quando il ricorso è stato presentato all'ufficio che ha accertato la violazione.

Contro la decisione negativa del Prefetto è ancora possibile ricorrere, nei 30 giorni successivi, al Giudice di pace con le modalità che abbiamo visto.

Naturalmente, se la cifra da pagare è bassa non vale la pena di fare ricorso, a meno che non si tratti di una questione di principio.

Il discorso è diverso per le multe più "salate", e soprattutto per le infrazioni che prevedono la sospensione della patente, la decurtazione dei punti o il fermo del veicolo.

Queste ipotesi sono diventate più frequenti in seguito alla depenalizzazione dei reati "minori", tra cui rientrano molte violazioni del codice della strada, ridotte oggi a semplici illeciti amministrativi.

La scomparsa delle conseguenze penali ha comportato infatti un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, ora molto salate, e l'introduzione di sanzioni accessorie molto severe, a cui si è recentemente aggiunto il meccanismo della patente a punti.

Ma come redigere il ricorso? Ferma restando l'opportunità di affidarsi ad un professionista, che meglio si destreggia fra le norme processuali, vediamo quali sono le contestazioni più frequenti.

Un primo motivo di ricorso può essere la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'agente che lo ha redatto.

La legge infatti richiede sempre la sottoscrizione del verbalizzante, a pena di inesistenza dell'atto.

Un principio ribadito anche dalla recente giurisprudenza.

Inoltre, al presunto trasgressore deve essere notificato uno degli originali del verbale oppure una copia autentica, contenente la certificazione di conformità all'originale.

Spesso l'indicazione dell'infrazione contenuta nel verbale è assolutamente vaga e generica, in quanto viene contestata la violazione di una pluralità di norme che riguardano, il più delle volte, varie ipotesi di trasgressione.

Non essendo specificato nel verbale a quale ipotesi deve essere ricondotto il comportamento del ricorrente, questo non è messo in condizione di difendersi adeguatamente, e ciò può essere un valido motivo di ricorso.

Attenzione anche ai termini e alle forme previste dalla legge per il verbale di contestazione dell'infrazione, che se possibile deve essere immediatamente consegnato al trasgressore, e in caso contrario deve essergli notificato entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione (il termine è stato ridotto da 150 giorni a 90 giorni dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120).

Può anche accadere che nel verbale manchi l'indicazione del giudice al quale il presunto trasgressore può inoltrare il ricorso, mentre la legge richiede sempre l'indicazione dell'autorità competente.

Altri motivi di ricorso possono essere ricavati dall'esame di ogni singolo verbale di infrazione e spesso riguardano la regolarità della notifica, che avviene nelle forme previste per le notifiche a mezzo posta.

Una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che nei casi in cui la prima notifica non arrivi in mano al destinatario a causa della sua assenza, deve essere inviata una seconda raccomandata con avviso di ricevimento, spedita il giorno successivo al tentativo di notifica, per avvertire l'interessato che ha sessanta giorni di tempo per ritirare il verbale all'ufficio postale.

Ai fini del ricorso, il termine decorre dal giorno del ritiro del verbale da parte del destinatario.

Se il verbale non viene ritirato, decorre invece dall'undicesimo giorno successivo all'invio della seconda raccomandata.

La perdita dei documenti

In caso di furto o smarrimento della carta di circolazione, il proprietario del veicolo deve presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza (di solito ai Carabinieri o alla Polizia) entro 48 ore. Gli sarà così consegnato un permesso provvisorio di circolazione che è valido per 90 giorni

.

Entro questo termine il proprietario del veicolo dovrebbe ricevere per posta, al proprio indirizzo di residenza, il duplicato della carta di circolazione.

Se il duplicato non arriva entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di circolazione è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

Nel caso in cui la carta di circolazione dovesse essere distrutta, si segue lo stesso procedimento.

Se invece la carta di circolazione risulta deteriorata in modo tale da rendere illeggibili i dati su di essa riportati, il proprietario del veicolo, personalmente o tramite agenzia, deve presentare una domanda all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (quella che prima si chiamava Motorizzazione Civile) che rilascia il duplicato entro 30 giorni.

Quando il furto, smarrimento o distruzione riguarda il certificato di proprietà o il foglio complementare, occorre sempre presentare la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e poi richiedere al PRA il rilascio di un duplicato, utilizzando l'apposito modulo.

La firma sulla domanda presentata al PRA deve essere autenticata, e occorre allegare l'originale o una copia conforme della denuncia oppure una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta di avere presentato la denuncia.

Se invece il certificato di proprietà o il foglio complementare sono gravemente deteriorati, ma consentono di leggere il numero di targa, non occorre la denuncia ed è sufficiente richiedere il duplicato allegando il documento deteriorato.

Le cose sono più complicate in caso di furto o smarrimento della targa del veicolo.

Naturalmente occorre la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, sempre entro 48 ore dalla constatazione.

Nei 15 giorni successivi alla denuncia di furto o smarrimento il veicolo può circolare con una targa provvisoria, realizzata in proprio, con le stesse dimensioni e collocazione della targa originale.

Dopo 15 giorni, se la targa non viene ritrovata, il proprietario del veicolo deve richiedere (anche tramite agenzia) una nuova immatricolazione all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, presentando domanda sull'apposito modulo, con allegati l'originale o copia autenticata della denuncia, le ricevute dei versamenti richiesti e la vecchia carta di circolazione, se non è stata anch'essa rubata.

L'Ufficio rilascia subito le nuove targhe.

Il procedimento è lo stesso in caso di distruzione della targa, ma in questo caso la richiesta di nuova immatricolazione deve essere presentata immediatamente e non è consentita la circolazione con targa provvisoria.

Invece in caso di deterioramento della targa (deformata, scolorita a altro) non occorre la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e le nuove targhe vengo-no rilasciate in seguito alla sola domanda presentata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, allegando le targhe precedenti, le ricevute dei versamenti e la vecchia carta di circolazione.

In ogni caso, quando si cambiano le targhe, è necessario richiedere entro 60 giorni la nuova iscrizione al Pra, restituendo il vecchio certificato di proprietà o foglio complementare, ma non si pagano le imposte di trascrizione, dato che l'intestatario rimane lo stesso.

Autorizzazione a circolare all'estero

Per portare all'estero un'automobile (o qualsiasi altro veicolo targato) intestato a un'altra persona, occorre sempre farsi rilasciare una delega a condurre il veicolo (detta anche
"autorizzazione a circolare"), che deve essere autenticata da un notaio.

9 Febbraio 2016 · Andrea Ricciardi


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