Nullità insanabile dell’atto successivo quando non preceduto dalla regolare notifica di quello presupposto

Già con la sentenza delle Sezioni Unite numero 16412/2007, è stato sancito il principio secondo il quale l’omessa o irrituale notifica dell'atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”.

Adesso, la Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 14861 depositata lo scorso 5 settembre 2012, ribadisce la nullità della cartella esattoriale quando risulti viziata la notifica dell'atto presupposto, nella fattispecie un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Per i giudici di piazza Cavour, solo l’esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata prova il perfezionamento della notifica effettuata per posta dall'Agenzia delle entrate. Pertanto, nel caso in cui il contribuente lamenti di non aver mai ricevuto un avviso di accertamento e l’Agenzia delle entrate non è in grado di esibire in giudizio la cartolina di ricevimento, l’atto impositivo, nella fattispecie la cartella di pagamento, non può ritenersi valido.

Vale forse la pena di ricordare che stiamo affrontando il caso della notifica postale diretta di un avviso di accertamento effettuato dall'Agenzia delle entrate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Modalità di notifica pienamente legittima se adottata dall'Agenzia delle Entrate. Possibilità negata, invece, dai giudizi tributari di numerose Commissioni provinciali e regionali, all'agente della riscossione (Equitalia) dopo le modifiche apportate dal legislatore all'articolo 26 del Dpr 602/73 dai decreti legislativi 46/1999 e 193/2001. Modifiche che, a parere delle Commissioni Tributarie, hanno volutamente escluso la possibilità di ricorrere alla notifica diretta da parte del concessionario, senza l’intervento dei soggetti allo scopo abilitati secondo legge.

Sgombrato il campo dai possibili e sempre incombenti equivoci, va detto che in tema di notifiche a mezzo posta, quando se ne debba accertare il perfezionamento nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non dell'effettivo recapito al destinatario (che può anche avvenire in data successiva) l'unico documento attestante la l'effettiva data di consegna è l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza - salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi dell'articolo 8 del dpr 29 maggio 1982 numero 655 in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale (Cass. nn. 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010).

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

Insomma, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente osservando che il momento in cui si deve accertare il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento nei confronti del destinatario, ovvero l’unico documento che è in grado di attestare la data di consegna è l’avviso di ricevimento della raccomandata. Pertanto, chi notifica ha l’obbligo di produrre la documentazione probatoria in giudizio, affinché questa possa produrre i suoi effetti.

12 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic




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