Dichiarazione dei redditi – attività di controllo

L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni presentate è di due tipi:

  • un controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni dei redditi presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria;
  • un controllo formale effettuato sulle dichiarazioni dei redditi selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

Un’analoga attività di controllo inerenti le dichiarazioni dei redditi viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente è chiamato ad effettuare direttamente senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

I controlli (automatico e formale) sulle dichiarazioni dei redditi sono effettuati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, in conformità e nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto del contribuente, è previsto l’obbligo di partecipazione da parte del contribuente nel procedimento di controllo attraverso l’instaurarsi del contraddittorio.

Prima di procedere all'iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ovvero dai controlli sui versamenti, quindi, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la cartella esattoriale, se dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente deve essere notificata una comunicazione di irregolarità in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi. In tal caso, al contribuente è data l’opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Oltre ai controlli suddetti (automatico e formale), l’Amministrazione finanziaria procede in base al programma annuale di controllo anche ad effettuare controlli sostanziali che possono consistere in accessi, ispezioni e verifiche o ad ogni altra rilevazione prevista dalla legge per l’accertamento delle imposte e per la repressione dell'evasione.

È bene ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del quinto anno se la dichiarazione è omessa. Tuttavia per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli rticoli 7, 8 e 9 della legge (finanziaria 2003) numero 289 del 2002, e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di 2 anni.

17 Luglio 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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47 risposte a “Dichiarazione dei redditi – attività di controllo”

  1. massimo ha detto:

    Sono stato socio di una snc fino ottobre 2007, sono venuto a conoscenza che nel 2008 la società non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativamente all’anno 2007. Avrò qualche conseguenza?
    Grazie.

  2. Nikita71 ha detto:

    è legittimo il fermo amminstrativo su auto di un agente di commercio?
    si puo’ fare opposizione o ricorso eventualmente?

    grzie

  3. Lisa ha detto:

    Buongiorno,
    sono una disoccupata che percepisce l’indennità di disoccupazione INPS almeno fino a metà maggio, il mio compagno è impiegato, lui farà come sempre il 730, io come devo dichiarare i miei redditi dello scorso anno? devo fare per forza il modello unico, non avendo datore di lavoro o in qualche modo posso appoggiarmi su quello del mio compagno? non siamo ancora sposati, però siamo sullo stesso stato di famiglia essendo residenti nella stessa casa… Aspetto vostre info… grazie

  4. nuccio bennici ha detto:

    salve, volevo sapere se il fermo amministrtivo su un’automobile può essere impugnato.in sintesi è stato disposto un fermo a mio carico( da ben 2 anni il mio veicolo ne era sottoposto )ma io ero ignaro del provvedimento in quanto non ho ricevuto nessuna notifica da parte dell’ente creditore,posso fare ricorso in base a questo? e poi mi spiegate bene tutto l’iter per il fermo amministrativo?

    • cocco bill ha detto:

      Le spieghiamo tutto quello che possiamo spiegare.

      Prima però si deve recare negli uffici Equitalia ed accertare, prendendo visione della relate di notifica della cartella esattoriale, che non le è stato notificato davvero nulla.

      Una notifica corretta può essere perfezionate anche per compiuta giacenza, in temporanea irreperibilità del destinatario.

  5. diego ha detto:

    Salve,
    ho ricevuto una cartella esattoriale dall’ Equitalia riguardante una mia vendita immobiliare effettuata nel 1993 dove l’ acquirente per un incremento di valore non versò la tassa di registro.
    Ora con sentenza di cassazione (2006) l’acquirente è stato obbligato al pagamento del tributo.
    L’Equitalia ha notificato anche al sottoscritto come debitore in solido la cifra di 8.580.00 euro.
    Ora temo che se l’ acquirente non provveda al pagamento, io come debitore in solido alla scandenza della data di notifica possa ricevere un’ipoteca sul mio immobile.
    Esiste una priorità di recupero crediti da parte dell’Equitalia nei riguardi di chi ha creato il debito e il sottoscritto?

    • cocco bill ha detto:

      C’è una responsabilità solidale fra venditore ed acquirente per questo tipo di evasione. Equitalia sceglie su chi effettuare la riscossione coattiva laddove ritiene più semplice e rapido escutere il debito.

      Poi, sta al debitore escusso rivalersi sull’altro coobbligato non escusso.

  6. luigi ha detto:

    Buongiorno sono Luigi pubblico dipendente. Sono coniugato con n.2 figli a carico. Mio figlio nel giugno 2009 ha acquistato un immobile (prima casa) dalla rendita catastale di € 310,00 ceduto in affitto per un canone annuo di € 3.240,00 con pagamenti semestrali. Nel 2009 avendo mio figlio ricevuto un canone semestrale di € 1.620,00 ho chiesto per lo stesso anno la detrazione per figlio a carico. Chiedo se per il corrente anno 2010 potrò chiedere detta detrazione e se no, considerato che mio figlio percepirà i canoni a giugno e dicembre 2010, quando dovrò comunicare alla mia amministrazione la variazione? Cordialmente Luigi.

    • cocco bill ha detto:

      Lei al 1° gennaio sa già che suo figlio percepirà un reddito lordo superiore a 2840,51 euro nel corso del 2010.

      Per lei non fa alcuna differenza se comunica adesso o a giugno la circostanza (anche se avrebbe dovuto comunicarlo datore di lavoro il 2 gennaio).

      Nel primo caso, infatti, nel conguaglio di dicembre dovrà restituire le detrazioni godute fino a marzo. Nel secondo caso, dovrà restituire quelle godute fino a giugno.

      Anche se il 31 dicembre 2010 suo figlio percepisse d’uno botto 2840,52 euro, lei perderebbe comunque tutte le detrazioni per figlio a carico. E dovrebbe restituirle (ammesso che il conguaglio sia stato effettuato il 27 dicembre) nella dichiarazione 2011 – redditi 2010.

  7. Anonimo ha detto:

    In caso di morte del debitore, cosa deve fare il coniuge supersiste?
    Puo continuare a pagare secondo le proprie possibilità? Puo richiedere una nuova rateizzazione? e se questa non viene accettata da Equitalia a chi puo fare ricorso?

    • cocco bill ha detto:

      Il coniuge erede può consultare un notaio e valutare la convenienza economica di rinunciare all’eredità.

      Cosa di cui non c’è nemmeno bisogno qualora le cartelle esattoriali siano originate da sanzioni amministrative.

      Nel caso in cui non sia opportuno nè conveniente rinunciare all’eredità, il coniuge può continuare a pagare il debito dilazionato come se nulla fosse o chiedere una nuova rateizzazione.

      Qualora questa non venga accettata non c’è modo di opporsi alla decisione.

  8. mariano virginio ha detto:

    ho ricevuto una cartella serit di poche decine di euro.
    in essa è riportato solo l’ammontare del voluto + le tasse e gli interessi da calcolarsi giornalmente fino al soddisfo.
    Quindi manca il motivo o quanto meno per conto di chi è richiesto il pagamento, inoltre la cartella non è firmata dal funzionario.
    E’ semplicemente una fotocopia a cui non si può fare riferimento alcuno.
    posso fare ricorso e chiederne l’annullamento per i seguenti motivi?

    • cocco bill ha detto:

      Può fare ricorso. Ma al suo posto valuterei la convenienza economica, in costi legati al ricorso (ci sono anche se non è necessario il supporto di un commercialista) ed in tempo perso.

      Ma magari, essendo lei un pensionato può togliersi lo sfizio …

  9. paola ha detto:

    Buongiorno, volevo avere un vostro parere su quanto vi sottopongo.
    Abbiamo eseguito una fornitura e posa in opera di materiale ad un cliente privato, il quale aveva preventivamente consegnato la dichiarazione per l’applicazione dell’iva agevolata completa del numero di concessione. A lavori ultimati vi è stato una contestazione a suon di raccomandate, per altro risolta con un non nulla. Alla fine di tutto ciò il cliente mi motiva il cambio di intestazione della fattura a fronte di quanto accaduto!!!. Mi viene inviata la nuova dichiarazione, ma mancante dei dati relativi alla concessione o Dia. Noi come azienda ci dobbiamo ritenere a posto solo con la dichiarazione o dobbiamo pretendere obbligatoriamente anche copia o numero di detta concessione? Rimango in attesa di chiarimenti e cordialmente saluto.

    • cocco bill ha detto:

      IVA al 10% – L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

      Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

      L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

      Si tratta di:

        – ascensori e montacarichi;
        – infissi esterni e interni;
        – caldaie;
        – video citofoni;
        – apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
        – sanitari e rubinetteria da bagni;
        – impianti di sicurezza.

      Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

      ESEMPIO: costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

        a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
        b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

      Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

      Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.

      Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:

        – ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
        – ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
        – alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
        – alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

      In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

      Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

      L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

      Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.

      Si tratta, in particolare:

        A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di

        – restauro
        – risanamento conservativo
        – ristrutturazione

      B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

      L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

      L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

  10. luigi ha detto:

    a ottobre sono andato ad uno sportello dell’equitalia per controllare la mia posizione, dal momento che tempo fa mi hanno notificato una cartella di una multa che non sapevo di avere.
    Con mia sorpresa ho scoperto di avere molte cartelle notificate a mia completa insaputa, con la legge 140.Ieri 7/03/2010 ho sentito il tg che parlava di un ricorso vinto propio per via che le notifiche fatte da una ditta privata non sono regolari.Come avviene qui, dove addirittura nemmeno passano e applicano automaticamente la 140.
    Per non pagare assurde more mi devo rivolgere al giudice di pace come ha fatto quello che ha vinto il ricorso? e in che termini?

    • cocco bill ha detto:

      Ipotizzo, visto che lei non lo specifica, che tutte le posizioni debitorie rilevate presso l’agente della riscossione siano imputabili a multe per violazione del codice stradale.

      Prima di parlare di ricorso è necessario capire perchè lei non ha avuto notizia sia delle cartelle che dei verbali.

      Dunque deve innanzitutto chiedere ad Equitalia le relate di notifica delle cartelle esattoriali a lei riferite.

      Poi, deve annotare i codici dei verbali di multa riportati nelle cartelle e recarsi, con questi identificativi, all’ufficio contravvenzioni del comune, o dei comuni dove sono state elevate le contravvenzioni.

      E ancora esigere copia delle relate di notifica di ciascuna multa.

      A questo punto deve verificare se le notifiche (delle cartelle e delle multe) siano state effettuate correttamente. Anche per compiuta giacenza.

      Potrà farlo accedendo a questa sezione (per le notifiche delle cartelle esattoriali) o in questa (per quanto riguarda le multe).

      Dopodichè, con le informazioni acquisite e le verifiche effettuate, potremo parlare della fattibilità di eventuali ricorsi.

  11. Stefania ha detto:

    Ciao ho bisogno di un aiuto!!!
    i miei genitori sono entrambi disabili e invalidi al 100%, mio padre è ricoverato in una RSA a pagamento a ns carico. Mia madre vive in affitto in un appartamento dello ex IACP. Domanda:
    1)il reddito di mio padre interamente devoluto per il pagamento della retta può essere decurtato dal reddito del nucleo familiare, in modo da avere una riduzione del canone d’affitto?
    2)esiste qualche legge per la riduzione dei canoni d’affitto per le persone invalide?

    • cocco bill ha detto:

      Se l’affitto IACP è rapportato alla dichiarazione sostitutiva unica (ISE/ISEE) la risposta è affermativa.

      Perché, se ospitato stabilmente presso una RSA suo padre non fa parte del nucleo familiare.

  12. Adriana ha detto:

    Salve,
    vorrei sapere a cosa si riferisce la voce ‘Add. Regionale Agg.’ sulla busta paga. Tale voce, che è comparsa a partire da Gennaio 2010, si aggiunge a quella già presente ‘Add. Regionale Comp.’. Di cosa si tratta?

    • cocco bill ha detto:

      L’aliquota regionale base è dello 0,9 per cento, ma le Regioni hanno la facoltà di elevarla e di introdurre scaglioni di reddito differenziati. In alcuni casi, ad esempio se ci sono disavanzi sanitari, sono addirittura obbligate dalla legge ad applicare un aumento. A lavoratori dipendenti e pensionati l’addizionale viene trattenuta l’anno successivo a quello cui si riferisce, in un numero di rate non superiore ad 11. Ad esempio nel 2008 compaiono sul cedolino dello stipendio o della pensione le trattenute relative all’addizionale 2007. In questa pagina l’addizionale calcolata è quella di competenza per l’intero anno, dunque differisce da quella trattenuta da stipendi o pensioni.

      Il suo datore di lavoro distingue, con lodevole trasparenza, l’addizionale regionale di competenza (0,9%) uguale per tutte le regioni da quella aggiuntiva che invece dipende dalla regione di residenza del lavoratore.

      Quindi nulla di nuovo, solo una busta paga più leggibile ed in cui è più facile confrontare buste paga di lavoratori con identico contratto.

  13. marcello ha detto:

    un mio amico sta aspettando una cartella esattoriale di circa euro 7000 . egli ha intestato solo una macchina il cui valore si aggira a circa 1000 euro . Inoltre è proprietario di alcuni appartamenti anche se la madre è l’usufruttuaria . Cosa rischia se non può pagare il debito ? viene applicato il fermo su l’auto anche se ha un valore inferiore al debito stesso ? . possono agire sugli immobili quando questi producono reddito per un’altra persona che nella fattispecie è malata di halzaimer ma non interedetta ?
    grazie

    • cocco bill ha detto:

      Fermo amministrativo, indipendente dal valore del veicolo. Si tratta di una misura anche psicologica.

      E poi ipoteche sulle nude proprietà.

      La nuda proprietà ha un valore commerciale determinabile, così come l’usufrutto. Non sono previste deroghe nel caso in cui l’usufruttuaria presenti patologie, anche gravi.

  14. Anonimo ha detto:

    Mia madre vedova 88enne,ha ricevuto un preavviso di RISCOSSIONE COATTIVA per mancato pagamento canone TV.Quantosopra nonostante il canoe,intestato a mio padre fosse stato disdetto con varie raccomandate agli uffici competenti della AGENZIA delle ENTRATE.Grazie

    Alberto Astori

  15. Sabrina ha detto:

    Mi è stato notificato in data 16/02/2010 a mezzo racc.ta a.r. un avviso di accertarmento relativo all’anno 2004 TARSU(motivo dell’accertamento: maggiore importo dovuto), vorrei sapere se c’è prescrizione oppure i termini decorrono dalla data dei pagamenti che sono stati effettuati a rate nel 2005?
    Insomma i cinque anni decorrono dall’anno a cui si riferisce il tributo o dalla data in cui ho effettuato il pagamento cioè nel 2005?
    Grazie Sabrina

    • cocco bill ha detto:

      Per la Tarsu gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello i versamenti parziali sono stati effettuati.

      Per versamenti insufficienti effettuati nel 2005 la prescrizione interviene dopo il 31 dicembre 2010.

  16. FRANCESCO ha detto:

    Salve, ho ricevuto due comunicazioni di irregolarità relativa all’anno di imposta 2006 notificatami a gennaio del 2010. Vista la palese erroneità delle pretese (per una abbiamo verificato con l’ufficio delle entrate il mancato accoppiamento dei pagamenti, risultati regolari, per l’altra risultavano strabanebte due dichiarazioni presentate nell’anno in oggetto perchè il software dell’Agenzia delle entrate non si era “accorto” che vi era stata una seconda dichirazione integrativa che annullava la prima, insomma, se non chiedessero soldi, ci sarebbe da ridere…) mi hanno assicurata che provvederanno in autotutela con lo sgravio totale. Ovviamente, dopo quasi due mesi, ancora non hanno fatto niente. Quando li chiamo mi dicono solo di comunicargli tempestivamente comunque se mi arriva la cartella.
    Ho visto che comunque avverso la comunicazione di irregolarità notificata non è possibile fare appello in CTP, ma soltanto al ricevimento della successiva cartella (guida fiscale agenzia delle entrate 2006). Ad aspettare quindi, a parte rischiare che mi arrivi la cartella con obbligo poi però di fare ricorso, non posso fare altro attualmente?
    Se mi arriva la cartella prima dello sgravio devo fare ricorso adducendo i motivi che delegittimano la pretesa tributaria visto che la comunicazione non è impugnabile o comunque posso ricorrere solo per vizi propri della cartella?
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Alle comunicazioni di irregolarità, prima dell’iscrizione a ruolo e dell’inoltro della cartella esattoriale deve seguire un avviso di liquidazione, in cui vengono appunto quantificate eventuali imposte da pagare e relative sanzioni.

      Le comunicazioni sia degli esiti del controllo automatico che del controllo formale non sono veri e propri atti impositivi, come lei ha già rilevato.

      Anzi la loro funzione è quella di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie, come già assodato..

      Una volta quantificata la pretesa tributaria, è però necessario notificare al contribuente l’avviso di liquidazione. In caso di mancato pagamento gli importi saranno iscritti a ruolo e verrà successivamente emessa cartella esattoriale.

      Ad un eventuale avviso di liquidazione lei proporrà ricorso nei termini previsti.

  17. cesarino ha detto:

    Mia moglie titolare di pensione di vecchiaia percepisce euro 3.240 annue ed esenzione totale irpef. Non è a mio carico. Ora la stessa deve sostenere cure odontoiatriche di euro 9.000. Come fare per detrarre tale spesa? A none di chi o per conto di chi deve essere intestata la fattura? E per quale importo può essere detratta dal mio mod.730? Ringrazio e porgo cordiali saluti.

  18. gino ha detto:

    ho acquistato un appartamento da circa tre anni e ho avuto modo di affittarlo tre volte con contratto transitorio di sei mesi ciascuno. Preciso di non aver registrato alcun contratto poichè riengo che l’imposta (nel mio caso del 38 percento) è troppo onerosa. Pertanto gentilmente Le chiedo cosa mi viene contestato in caso di accertamento fiscale: il mancato pagamento di tasse dalla data del possesso dell’appartamento o dalla data di effettivo ultimo affitto? La ringrazio anticipatamente

    • cocco bill ha detto:

      In una finestra temporale di cinque anni retroattiva alla data in cui l’amministrazione tributaria accerterà l’evasione, le verrà contestato il mancato pagamento del reddito di locazione non dichiarato.

  19. nicola ha detto:

    Buongiorno, mia figlia è studentessa universitaria fuori sede (oltre 100 Km.), desidero sapere se i benefici fiscali introdotti con la Legge Finanziaria 2007 e che prevedono la detraibilità del 19% (max € 500,00)sul canone di affitto annuale stabilito nei contratti stipulati ex legge 431/98, sono applicabili anche nella Legge Finanziaria 2010 ed eventualmente anche in quelle degli anni successivi (non è stato fissato un limite temporale ?). Quali adempimenti occorre svolgere e quale documentazione occorre produrre,oltre ovviamente alla copia del contratto di locazione ? Grazie per la cortese risposta.

    • cocco bill ha detto:

      Sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

      Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

      L’importo delle spese sostenute non può essere superiore a euro 2.633,00.

      La detrazione, sempre entro i predetti limiti, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

      Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nel rigo E18.

  20. Aldo ha detto:

    Salve, sono divorziato ed ho un figlio a carico (sec. sentenza di divorzio) di 31 anni senza reddito. Il mio reddito lordo per il 2009 è di 76.000 euro. Ho diritto alla detrazione fiscale per figlio a carico? grazie e cordiali saluti

    • cocco bill ha detto:

      Certamente, può indicare suo figlio a carico fiscale (anche se non convive con lei) nella misura massima percentuale stabilita dalla sentenza di divorzio.

      Se la sua ex moglie è d’accordo, e se il suo reddito lordo è superiore a quello della sua ex moglie, può indicare suo figlio come fiscalmente a carico nella percentuale del 100%.

  21. Luigina ha detto:

    Salve le ho gia fatto alcune domande in merito a questo argomento ma non sono riuscita a mettere a fuoco la situazione.
    Volevo allora proporre un esempio per capire meglio.
    Devo sostituire un portone vecchio con uno nuovo di un garage di pertinenza all abitazione e il venditore mi ha comunicato che sulla realizzazione del portone l IVA è al 20% mentre la posa è al 10%…è corretto ?
    Mi hanno inoltre detto che per la realizzazione di una tettoia in legno,l IVA è del 20% in quanto si tratta di nuova costruzione e non di restauro…è corretto ?
    La ringrazio anticipatamente cordiali saluti

    • cocco bill ha detto:

      Devo sostituire un portone vecchio con uno nuovo di un garage di pertinenza all abitazione e il venditore mi ha comunicato che sulla realizzazione del portone l IVA è al 20% mentre la posa è al 10%…è corretto ?

      Sono parzialmente d’accordo.

      L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, portoni, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

      L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

      Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

      Esempio

      Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:

      a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;

      b) costo dei beni significativi (ad esempio portone) 6.000 euro.

      Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica anche su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).

      Solo sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

      Mi hanno inoltre detto che per la realizzazione di una tettoia in legno,l IVA è del 20% in quanto si tratta di nuova costruzione e non di restauro…è corretto ?

      Sono completamente d’accordo.

  22. Antonio ha detto:

    Nel´90 mi si notificava avviso mora presunto debito irpef rif.to 1985. Uff. Distr.Imp.Dir.competente,stesso anno,provvedeva pero´(a mezzo annotazione a mano sullo stesso avviso)sgravio intero carico iscr. a ruolo.Nel 2006 stesso Ente ritorno´in argomento richiedendone,unitamente presunti altri debiti,cui suo tempo ho potuto dimostrarne l´infondatezza,la riscossione.Da accert.ti praticati x addivenire data 1^notifca atto argomento risulto´(loro sistema inf.co)notificato 19/3/1996,ovvero presumibilmente festivo nonche´ad 11 anni dal´85 anno rif.to presunto debito irpef.Vivo estero e non ho grosse possibi-lita´seguire sviluppi quanto sopra(di cui comunque vecchio indirizzo non ho piu´avuto comunicazioni di sorta) per cui chiedo se rischio comunque anche se l´addebito e´ ampiamente prescritto e cosa eventualmente fare,ora x allo- ra, a mia tutela.Estremamente grato gradito cortese riscontro.Cordialmente Antonio

    • cocco bill ha detto:

      Una domanda complessa ma telegrafica.

      Senza ricorso in commissione tributaria provinciale nessuna prescrizione viene riconosciuta. Stop.

    • Antonio ha detto:

      Le sarei infinitamente grato mi dicesse se il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale x invocare la prescrizione in argomento puo´essere avanzato ora x allora a prescindere dallo stato di avanzamento del contenzioso ovvero anche in presenza di misure coercitive tipo Fermo Amministrativo o quant´altro?e cio´a ben ricordare perche´nel 2006
      ,allorquando richiedevo la data di 1^notifica della cartella esattoriale in questione,mi comunicavano un Preavviso di Fermo Amministrativo su auto;atto che a tutt´oggi non e´stato mai notificato alla mia persona(il sottoscritto regolarmente iscritto all´A.I.R.E. dal 2002 partecipava al personale di quell´Ente impositore la propria posizione di italiano residente all´estero riferendone altresi´l´esatto recapito.Cordialmente.Antonio.-

    • cocco bill ha detto:

      Il ricorso andava effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

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