Attenzione alle cambiali ed agli assegni che firmi

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Non fare uso di assegni e cambiali con leggerezza. Il protesto potrebbe pregiudicarti l’accesso al credito.

L’ASSEGNO

È importante conoscere bene cosa è un assegno e come funziona per non incorrere nelle conseguenze che derivano da un utilizzo non corretto.

L’assegno bancario è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro. Rappresenta un ordine alla propria banca di pagare a terzi o a se stessi la somma indicata. In termini tecnici si parla del traente (chi firma l'assegno) che ordina al trattario (la banca) di pagare un beneficiario (il soggetto indicato sul titolo).

L’assegno bancario si trasferisce da un beneficiario ad un altro attraverso la girata, apponendo la firma sul retro del titolo. Le persone che “girano” l'assegno si assumono tutta la responsabilità della copertura dei fondi. Apponendo la clausola “non trasferibile” sull'assegno (si consiglia di ripeterla anche sul retro) si indica che lo stesso deve essere pagato solamente al beneficiario.

LA CAMBIALE

Anche la cambiale è uno strumento di pagamento, ve ne sono di due tipi:

la Cambiale Tratta, con cui chi la emette ordina ad un terzo soggetto (ad es. una banca) di pagare una data cifra di denaro in un dato giorno (ad es. “Pagate per questa cambiale il 2 maggio 2005 100 euro a Caio”);

il Vaglia Cambiario (il famoso “Pagherò”) che impegna chi lo emette a pagare una somma di denaro ad una persona (ad es. “Pagherò il 2 Maggio 2005 100 euro a Tizio”).

In caso di mancato pagamento nei tempi e nei modi dovuti, sia gli assegni che le cambiali sono soggetti a protesto.

Cosa è il protesto

Il protesto è l’accertamento del mancato pagamento o della mancata accettazione di una cambiale o di un assegno da parte di un ufficiale giudiziario o di un notaio. Il protesto viene redatto quando il titolo in questione non risulta coperto alla scadenza, ovvero quando non ci sono fondi a sufficienza per pagarne l’importo.

Come funziona il protesto

La procedura prevista, ad es. nel caso di un assegno bancario, è la seguente. Il trattario (la banca), verificata l’impossibilità di pagare l'assegno, lo consegnerà ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario che provvederà a redigere il protesto e ad iscriverlo sui registri del Tribunale Civile e della Camera di Commercio. Quest’ultima provvederà entro 10 giorni alla pubblicazione del protestonel Registro Informatico.

A questo punto il titolo di credito verrà riconsegnato alla banca che lo invierà nuovamente al creditore (al quale verranno addebitate tutte le spese relative al protesto) chepotrà procedere al recupero delle somme tramite azione legale.

Emettere un assegno senza la copertura dei fondi comporta inoltre una sanzione amministrativa che potrà essere evitata pagando l'assegno entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Chi emette l'assegno non coperto viene inoltre inserito nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, tenuto presso la Banca d'Italia, e gli è vietato di emettere altri assegni per isuccessivi 6 mesi.

Come annullare il protesto

Attraverso la Camera di Commercio (legge numero 235 del 18/08/2000) è possibile ottenere la cancellazione di un protesto e la propria riabilitazione, quindi la possibilità di tornare ad accedere al credito pubblico e privato, nei seguenti casi.

Pagamento entro dodici mesi dalla data del protesto

In questo caso la cancellazione del protesto potrà avvenire in modo completo, presentando al Presidente della Camera di Commercio una “Domanda di Cancellazione Protesti”. In caso di rifiuto, il debitore potrà presentare reclamo presso la Corte d’Appello entro 10 giorni. Il pagamento del debito deve comunque comprendere, oltre alla somma iniziale, anche gli interessi del creditore e le spese per il protesto, per il precetto e l’eventuale processo relativo promosso dal creditore.

Levata di protesto illegittima o erronea

Nel caso in cui il protesto sia stato levato erroneamente o illegittimamente (ad esempio nel caso di omonimia) il soggetto protestato dovrà depositare un’istanza al Presidente della Camera di Commercio per ottenere la cancellazione del protesto dal Registro Informatico.

Riabilitazione con provvedimento del presidente del tribunale

Se il pagamento non viene effettuato entro 12 mesi dalla data del protesto, sarà necessario presentare un’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente, a condizione che il debitore non abbia subito un ulteriore protesto nel corso dell'anno.

L’istanza di riabilitazione va presentata al Presidente del Tribunale Civile che può decretare la riabilitazione del debitore protestato.

Una volta riabilitato, il protestato potrà richiedere la cancellazione definitiva dagli elenchi al Presidente della Camera di Commercio.

Se quest’ultima istanza non dovesse essere accolta entro 20 giorni, il protestato potrà fare ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza.

Cancellazione automatica dopo cinque anni

Le Camere di Commercio conservano il nominativo del soggetto protestato all'interno del Registro Informatico per 5 anni, al termine dei quali esso viene automaticamente cancellato a meno che non sia stato levato a suo nome un altro protesto.

In breve, ricordati di:

  • non rilasciare assegni o cambiali se non sei sicuro che gli stessi potranno essere pagati alla loroscadenza;
  • quando “giri” un assegno o una cambiale ricorda che ti assumi tutte le responsabilità del pagamento del titolo firmato;
  • non emettere altri assegni per evitare di essere protestato. È meglio ottenere la cancellazione di un singolo protesto piuttosto che inseguire il pagamento di molti assegni a scadenza successiva.

Per fare una domanda su assegni, su cambiali, sul protesto di assegni e cambiali, sulle cause di sovraindebitamento, sul come uscire da una situazione di sovraindebitamento, sui debiti in generale, sull'usura e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

8 Novembre 2007 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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Una risposta a “Attenzione alle cambiali ed agli assegni che firmi”

  1. karalis ha detto:

    Di 10 Cambiali icon scadenza fine mese dal mese di Gennaio ad Ottobre non e’ mai arrivata alla Banca la cambiale con scadenza 30 Maggio, cosa accade se la cambiale non arriva
    P.S. le altre fino a Settembre sono tutte arrivate
    Grazie
    Anna Maria Giorgi

    Commento di Anna Maria Giorgi | Giovedì, 25 Settembre 2008

    Nel caso di riscossione alla scadenza, il beneficiario deve presentare la cambiale nel giorno di scadenza o al massimo entro i due feriali successivi.

    Nel caso in cui ciò non avvenga, puoi depositare la somma (deposito cautelativo) presso la tua banca o presso una filiale della Banca d’Italia, con spese a carico del portatore della cambiale.

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