Aste giudiziarie nel processo esecutivo di recupero crediti

Processo esecutivo di recupero crediti - le aste giudiziarie

Le Aste Giudiziarie sono l'atto del processo esecutivo, disposto dal Giudice dell'Esecuzione su richiesta del creditore procedente, allo scopo di alienare forzosamente i diritti del debitore,  sui propri beni mobili ed immobili, al soggetto che risulta esser il maggior offerente.

Il ricavato della vendita sarà ripartito a favore del creditore procedente e degli intervenuti nel rispetto delle cause di prelazione, al fine di soddisfare il loro diritto di credito rimasto inadempiuto.

Il processo esecutivo inizia con l'atto di pignoramento che ha l'effetto di porre  i beni pignorati ad un vincolo di indisponibilità finalizzato alla liquidazione e alla soddisfazione del creditore.

La perfezione del pignoramento si verifica solo nel momento della notifica  al debitore e della trascrizione ai R.R.I.I.  Da questo momento decorrono, dunque, sia il termine dilatorio che quello perentorio per proporre istanza di vendita.

Il pignoramento immobiliare viene iscritto alla Cancelleria Civile sezione esecuzioni limmobiliari e da questo momento viene ad esistenza il fascicolo dell 'esecuzione.

Aste giudiziarie nel processo esecutivo di recupero crediti » Istanza di vendita e documentazione ipocatastale

Non prima di dieci giorni dalla notifica del pignoramento e dalla sua trascrizione, e non oltre i novanta, può essere proposta l'istanza di vendita.

Entro 120 giorni dal deposito del ricorso per istanza di vendita il creditore deve depositare la documentazione ipocatastale. Il fascicolo una volta completo deve essere trasmesso dalla Cancelleria al Giudice che entro 30 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale fissa la comparizione fuori udienza del perito estimatore per conferirgli l'incarico e fissa l'udienza, non oltre i 120 giorni, per la comparizione delle parti ai fini della pronunzia dei provvedimenti di cui all'articolo 569 codice di procedura civile (ordinanza di vendita, fissazione del giorno e le modalità di vendita e/o di delega delle operazioni di vendita).

Esistono due tipi di modalità con cui si può svolgere la vendita forzata dei beni su cui gravano debiti insoluti: vendita senza incanto e vendita con incanto.

Aste giudiziarie nel processo esecutivo di recupero crediti » Vendita senza incanto

Nella vendita senza incanto ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dei beni pignorati personalmente o a mezzo di procuratore legale.

I partecipanti dovranno presentare le offerte d'acquisto in busta chiusa presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari o in caso di delega presso l'ufficio del professionista delegato entro le ore 12 del giorno lavorativo anteriore alla vendita (l'orario ultimo di presentazione dell'offerta deve essere sempre verificato nell'ordinanza di vendita e/o avviso di vendita).

Sulla busta non dovrà essere apposta alcuna indicazione da parte dell'offerente. L'offerta è segreta ed irrevocabile e dovrà contenere:

  • il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta) il quale dovrà presentarsi all'udienza fissata per la vendita;
  • se l'offerente è coniugato, ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere comunicati anche i dati corrispondenti del coniuge;
  • se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
  • se l'offerente agisce quale legale rappresentante di un altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
  • i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;  l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita, a pena di esclusione;
  • l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

Al momento del deposito dell'offerta sull'esterno della busta saranno annotati a cura del cancelliere o del professionista delegato:

  • il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito (che può essere anche persona diversa dall'offerente);
  • il nome del Giudice  o in caso di delega, il nome del professionista delegato, e la data di vendita.

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione

All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato:

  • alla procedura esecutiva di cui al  numero di Registro Generale Esecuzioni (RGE),  se la vendita si terrà innanzi al giudice;
  • al professionista delegato(Notaio, Avvocato, Commercialista) nel caso di vendita delegata;

per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto (l'importo degli assegni deve essere sempre verificato nell'ordinanza e/o avviso di vendita).

Luogo di presentazione delle domande

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente la vendita (l'orario ultimo di presentazione dell'offerta deve essere sempre verificato nell'ordinanza di vendita e/o avviso di vendita):

  • presso la cancelleria dell'ufficio Esecuzioni Immobiliari nell'ipotesi in cui l'asta si celebri innanzi al Giudice;
  • presso l'ufficio del professionista delegato nel caso in cui la vendita sia stata delegata

Condizioni della vendita senza incanto

L'offerta presentata è irrevocabile, pertanto di essa si terrà conto anche in caso  di mancata presentazione alla gara dell'offerente. In caso di presenza di più offerte valide si procederà alla gara sulla base della offerta più alta.

Il bene verrà aggiudicato definitivamente a chi avrà effettuato il rilancio più alto; in caso di gara l'entità del rilancio dovrà essere conforme a quanto espressamente indicato in ordinanza.

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicati in ordinanza. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà quanto versato  ai sensi degli articoli 587 e 574 codice di procedura civile.

Mutuo ipotecario

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo mediante mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.

Aste giudiziarie nel processo esecutivo di recupero crediti » Vendita con incanto

Nella vendita con incanto ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto  dei beni pignorati personalmente o a mezzo di procuratore legale. I partecipanti dovranno presentare istanza, in carta da bollo, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari entro le ore 12 del giorno lavorativo antecedente la vendita nell'ipotesi in cui l'asta si tenga innanzi al Giudice o presso l'ufficio del professionista delegato nel caso in cui la vendita sia stata delegata (l'orario ultimo di presentazione dell'offerta deve essere sempre verificato nell'ordinanza di vendita e/o avviso di vendita).

Assieme all'istanza, per la cauzione, dovrà essere depositato un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva con l'indicazione del relativo numero di ruolo (verificare l'importo degli assegni consultando l'ordinanza di vendita e/o avvso di vendita), assegno da versarsi congiuntamente all'istanza di partecipazione.

Anche se la domanda è stata presentata, è possibile non partecipare all'incanto, ma verrà trattenuto 1/10 della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580 codice di procedura civile.

Affinché possa avere luogo l'aggiudicazione è necessario che  venga effettuata almeno un 'offerta in aumento rispetto al prezzo base o successivamente ribassato, e ciascuna offerta in aumento all'incanto dovrà essere pari all'importo indicato espressamente in ordinanza.

L'aggiudicazione è provvisoria e diventa definitiva trascorsi 10 giorni dall'incanto. Infatti nei 10 giorni successivi all'incanto chiunque può formulare un'offerta di acquisto  che dovrà però superare di almeno un quinto il valore raggiunto nell'incanto.  In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva (70 giorni dall'incanto).

Per fare una domanda agli esperti vai al forum

Per approfondimenti, accedi alle sezioni tematiche del blog

1 Settembre 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!