Assicurazione RCA e terzo danneggiato – Il risarcimento è dovuto anche se il premio non è stato pagato ma il termine di tolleranza non è scaduto

In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, giacché quello che rileva per esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

Il contrassegno ed il certificato di assicurazione, infatti, operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta "comunicazione"; per l'effetto, il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento danni all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto.

Pertanto, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza, anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.

Nei rapporti fra assicuratore ad assicurato, invece, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge, l'assicuratore ha diritto di rivalersi contro l'assicurato di quanto dovuto al danneggiato.

Questo è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nelle sentenze numero 293/15 e 3378/15.

16 Gennaio 2015 · Eleonora Figliolia


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