Il ruolo dell’assicurazione in caso di incendio del veicolo » I possibili scenari ed i danni a terzi

Nel caso la vostra autovettura, facendo gli scongiuri, prendesse fuoco, possono essere numerosi gli scenari e varie le problematiche da affrontare sia per il proprietario che per eventuali terzi danneggiati dall'incendio. In questo articolo, quindi, cercheremo di analizzare a chi spetti, caso per caso, l’obbligo di risarcimento dei danni.

Precedenti giurisprudenziali

Secondo l'orientamento, quasi univoco, della giurisprudenza, i danni causati a terzi dall'incendio di un veicolo che sosti in area pubblica, o a essa equiparata, sono da ritenere a tutti gli effetti danni derivanti dalla circolazione del veicolo.

Infatti la normativa, chiarita dall'articolo 2 del Dpr 24 novembre 1970 numero 973, stabilisce che sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Ne consegue che l’obbligo di provvedere a risarcire gli eventuali danneggiati grava sull’assicurazione dell'auto in base alla normale polizza Rc auto che tutti i cittadini sono tenuti a stipulare.

Così, ad esempio, se l’incendio ha provocato danni a un edificio, il condominio o il proprietario dell'edificio dovrà rivolgersi all'assicurazione del proprietario dell'auto.

Il ruolo dell'assicurazione quando l'incendio è doloso

Qualora l’incendio del veicolo sia dipeso da caso fortuito, vi è un eccezione. Viene infatti considerato caso fortuito tutto ciò che non può essere ragionevolmente prevedibile: dall'azione dolosa di terzi ad un fulmine.

In queste ipotesi, se l’incendio sia dipeso da un soggetto che abbia intenzionalmente appiccato il fuoco, l’assicurazione non è più tenuta a risarcire il danno ai terzi danneggiati.

Comunque, tenuta a dimostrare l’eventuale dolo del terzo è l’assicurazione. È su di essa che grava l'onere della prova: in mancanza di tale dimostrazione, l’assicuratore è tenuto a versare il risarcimento.

Pertanto, in linea di principio generale, deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa di terzi.

Quando il mezzo è malfunzionante

Quando l’incendio è stato causato da un cattivo funzionamento del veicolo per un vizio di costruzione o per un difetto di manutenzione, invece, scatta la responsabilità del proprietario

L'articolo 2054, comma 4, del codice civile, difatti, chiarisce che è dovere del proprietario e conducente assicurarsi che il veicolo sia sempre in buone condizioni.

L'assicurazione per furto e incendio: tutele per il proprietario dell'autovettura

Le compagnie che forniscono l'assicurazione contro l’incendio tutelano il veicolo dai danni causati non solo dagli incendi ma da tutti eventi legati al fuoco.

Ne deriva che la copertura assicurativa opera anche in caso di scoppi, fulmini, anche dovute a cause interne come corto circuiti o surriscaldamento del motore.

L’assicurazione smette di risarcire, però, se l’incendio è stato determinato da cose contenute all'interno dei veicolo (è il caso ad esempio di un mozzicone lasciato acceso sui sedili dell'autovettura).

Conclusioni

In caso di danni a terzi derivanti dall'incendio di un autoveicolo, per l’atto vandalico, il dolo di terzi (che abbiano appiccato il fuoco) e il caso fortuito non risponde l’assicurazione.

Per il caso di cattivo funzionamento del veicolo o per vizio di costruzione o difetto di manutenzione, invece, risponde il proprietario.

In tutti gli altri casi dovrebbe rispondere l’assicurazione a condizione che il veicolo che sosti in area pubblica, o a essa equiparata.

Tornando al tema di tutela per il proprietario del veicolo, invece, l'assicurazione risarcisce l'automobilista in tutti i possibili scenari legati al fuoco, tranne nel caso in cui l'incendio sia stato propagato intenzionalmente o fortuitamente dal proprietario stesso.

3 Gennaio 2014 · Eleonora Figliolia


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!