Assegno – traente trattario e beneficiario

Perché l'assegno bancario  sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali:

  1. l’indicazione della data e del luogo di emissione;
  2. la somma da pagare;
  3. la firma del traente dell'assegno;
  4. la denominazione di assegno bancario.

Per riepilogare

Il traente dell'assegno è chi emette l'assegno bancario.

Il "trattario" è la banca presso la quale il traente di un assegno ha il proprio conto corrente.

Il "beneficiario" o "prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno bancario, una volta identificato dalla banca.

Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno.

Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m." l'assegno bancario può essere girato unicamente per l'incasso a una banca.

Per porre una domanda sull'assegno bancario, sulla cambiale,  su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

8 Agosto 2013 · Simonetta Folliero




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2 risposte a “Assegno – traente trattario e beneficiario”

  1. Anonimo ha detto:

    Vorrei sapere se un dipendente di una srls con solo la delega per versare o prelevare in conto corrente e e firmare assegni bancari per conto della società qualora la società paga l’assegno in ritardo sulla scadenza ma viene regolarizzato pagando la penale, il dipendente è obbligato a pagare l’eventuale sanzione emessa dal prefetto a suo carico? Oppure è tenuto solo l’amministratore delegato della società?

    • In caso di assegno privo di adeguata copertura, se la firma di traenza del soggetto delegato è stata autorizzata dal correntista (socio/amministratore della srls – delegante) l’eventuale protesto e la segnalazione obbligatoria alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) riguarderanno esclusivamente il correntista.

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