Assegni scoperti, protesto, segnalazione in CAI, pagamento tardivo, riabilitazione – Tips and tricks

A proposito di assegni scoperti, protesto di un assegno privo di copertura, iscrizione in Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), pagamento tardivo e riabilitazione dal protesto, non tutti sanno che:

  • L'assegno bancario o postale deve essere presentato al pagamento in tempo utile, ovvero nel termine di otto giorni, decorrenti dalla data indicata sul modulo, se e' pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; nel termine di quindici giorni se pagabile in comune diverso da quello in cui è stato emesso; nel termine di trenta giorni se e' pagabile in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; nel termine di sessanta giorni se e' pagabile in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso ed appartenente ad un diverso continente (articolo 32 regio decreto 1736/1933 da qui in avanti legge assegno).

  • Il momento di presentazione dell'assegno da parte del beneficiario (o portatore nel caso di assegno trasferibile) allo sportello della banca negoziatrice (la banca a cui viene conferita delega all'incasso con la girata) non coincide necessariamente con il momento della presentazione dell'assegno al pagamento, quest'ultimo individuato allorquando venga perfezionata la procedura interbancaria di compensazione (stanza di compensazione per assegni superiori ai 5 mila euro) o telematica diretta (check truncation) fra la banca negoziatrice e la banca trattaria presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente da cui devono essere prelevati i fondi per il pagamento dell'assegno.
  • Il rifiuto del pagamento di un assegno presentato al pagamento in tempo utile può essere constatato con un atto notarile (protesto) oppure con una dichiarazione della banca riportata sull'assegno con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione o, ancora, con una dichiarazione della stanza di compensazione della Banca d’Italia (constatazione equivalente). Il protesto (o la constatazione equivalente) deve essere effettuato prima che sia spirato il termine di presentazione (articoli 45 e 46 legge assegno), mentre la dichiarazione della banca riportata sull'assegno con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione può essere rilasciata anche una volta decorsi i termini di presentazione.
  • Chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato al pagamento in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal prefetto del luogo di pagamento (articolo 2 legge 386/1990). Analoga sorte per chi emette un assegno bancario o postale senza autorizzazione: tra le ipotesi di assenza di autorizzazione rientra il caso del conto chiuso prima dell'emissione dell'assegno o dell'emissione di un assegno dopo la revoca di sistema (si veda più avanti per il significato di revoca di sistema).
  • La sanzione amministrativa non si applica se chi ha emesso l'assegno (traente), entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento tardivo dell'assegno, gravato dagli interessi legali, da una penale del 10% (del valore nominale - indicato anche come valore facciale) e dalle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del beneficiario con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto (articolo 8 legge 386/1990).
  • Nell'ipotesi di emissione di assegno senza provvista è possibile evitare la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni, l'iscrizione in Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) e l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa solo effettuando tempestivamente il cosiddetto pagamento tardivo che comprenda, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi, una penale prevista del 10% (articolo 3 legge assegno) e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente; e fornendo alla banca trattaria (la banca presso cui è aperto il conto corrente su cui è tratto l'assegno) la prova dell’avvenuta sanatoria, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 8 della legge 386/1990 (quietanza del portatore con firma autenticata o pagamento a mezzo di deposito vincolato). La mancata osservanza dell’intera procedura di pagamento tardivo e quindi anche la mancata produzione della quietanza nei perentori termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) non consente di evitare l’iscrizione non essendovi al riguardo alcuna discrezionalità da parte della banca.
  • In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di di provvista, la banca iscrive il nominativo del traente nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) se, entro il termine di sessanta giorni, non viene fornita prova dell'avvenuto pagamento tardivo dell'assegno. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni emessi dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (articolo 9 legge 386/1990).
  • Secondo l'articolo 45 legge assegno, il beneficiario dell'assegno mantiene i suoi diritti nei confronti di chi lo ha emesso, sebbene il titolo non sia stato presentato al pagamento in tempo utile o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (che sono invece necessari se il beneficiario intende agire nei confronti dei giranti). L'azione (di regresso) del beneficiario contro il traente (e contro gli eventuali giranti) si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (articolo 75 legge assegno). In pratica, con il titolo che riporta l'attestazione della banca circa il mancato pagamento dell'assegno, il beneficiario può notificare al traente, naturalmente entro sei mesi dalla scadenza dei termini di presentazione, un atto di precetto tramite ufficiale giudiziario. Riassumendo, l'assegno non pagato per mancanza di copertura e portato all'incasso anche dopo la scadenza dei termini di presentazione (ma prima della prescrizione semestrale dell'azione di regresso) costituisce sempre un titolo esecutivo nei confronti di chi ha emesso l'assegno. Il beneficiario creditore può, sulla base della sola attestazione di mancato pagamento prodotta dalla banca o dall'ufficio postale, notificare a colui che ha emesso l'assegno un atto di precetto e procedere al pignoramento dei beni di cui egli (il debitore traente) dispone (immobili, stipendi o pensioni, conti correnti).
  • Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti (RIP). La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione (articolo 17 legge 108/1996).
  • Il superamento del termine di presentazione ha effetto in ordine alla facolta' di colui che lo ha emesso di impartire alla banca o all'ufficio postale, con effetto vincolante, l’ordine di non pagare l’assegno (articolo 35 legge assegno). La norma ha la funzione di consentire a chi emette l’assegno, una volta scaduto il termine di presentazione, di riacquistare la libertà di disporre dell’importo indicato nel modulo. Tanto e' vero che se, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell’assegno ed in conseguenza di un preciso ordine di revoca del pagamento impartito dal traente, la banca (o l’ufficio postale) paga comunque l’assegno presentato all’incasso, il traente può eccepire la responsabilita' del trattario (la banca o Poste italiane) per non avergli consentito la piena libertà di disporre della provvista giacente sul conto corrente (Cassazione sentenza numero 23077/13).
  • Secondo altra sentenza della Corte di cassazione (15266/2014), che a nostro modestissimo avviso sembra assumere i connotati di un infortunio giuridico, ma che citiamo per completezza, anche l'assegno presentato al pagamento una volta che siano spirati i termini di presentazione (dunque fuori tempo utile) può essere legittimamente protestato, se la copertura in conto corrente è insufficiente, qualora chi ha emesso l'assegno non abbia avuto cura di revocarne il pagamento. Infatti, l'articolo 46 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (più noto come legge assegno) recante disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare, dispone che Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione. Se la presentazione e' fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo..
  • A parere del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) la potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può essere ritenuta minore di quella del protesto (pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilita' maggiore, estesa all’intera collettività) e, pertanto, l’omissione della levata del protesto da parte della banca o dell’ufficio postale, in caso di mancata copertura dell’assegno e in assenza di giranti, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, non può essere ritenuta lesiva degli interessi del beneficiario e come tale illegittima. Insomma, la banca (o l’ufficio postale) può rinunciare al protesto quando l’assegno risultato scoperto e' non trasferibile oppure e' trasferibile ma non ci sono giranti atteso che l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale.

2 Settembre 2016 · Lilla De Angelis


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