Assegno scoperto – Il preavviso di iscrizione in CAI va notificato anche al soggetto eventualmente delegato all’emissione

Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, la legge 386/1990 (articolo 9 bis) dispone che la banca comunichi al traente (il titolare del conto corrente da cui è stato emesso l'assegno) che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, senza che egli abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento tardivo, il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio CAI (Centrale Allarme Interbancaria) e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Con la comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

Secondo i giudici di legittimità (sentenza 24724/2016) sussiste l’obbligo della banca di comunicare anche all'eventuale delegato di traenza (chi ha effettivamente emesso l’assegno) il preavviso di revoca di sistema, permettendogli così di far uso della facoltà di pagamento tardivo del titolo.

Tale comunicazione costituisce presupposto necessario per l'iscrizione in CAI del soggetto delegato all'emissione di assegni, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto di sessanta giorni.

29 Gennaio 2017 · Simonetta Folliero




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6 risposte a “Assegno scoperto – Il preavviso di iscrizione in CAI va notificato anche al soggetto eventualmente delegato all’emissione”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno sono Francesco, il 30/03/2017 emettevo un assegno di euro 1700, sicuro di incassare 22000 da un condominio. Quest’ultimo non paga, il 13 aprile 2017 vengo protestato.

    Provvedo entro i 60 giorni a creare il deposito cauzionale + 10%+spese ecc, chiuso il discorso pagamento, senza iscrizione al CAI.
    Vado dallo stesso notaio che mi ha protestato, che chiede di attendere 1 anno e 1000 euro di spese per la cancellazione. Non avendo disponibilità ne tantomeno urgenza, lascio le cose come stanno fino al 02/01/2020, quando praticamente decido di pulire la mia immagine ed inizio la procedura di cancellazione, dal Tribunale di Civitavecchia, durata circa 15 gg, fino alla cancellazione presso la CCIIA di Roma. Il 20/01/2020, faccio una visura protesti con Telemaco dove risulto cancellato.

    Il 19/02/2020, nel richiedere un piccolo finanziamento a Findomestic e poi a Codifis Spa, viene fuori che non posso perché il protesto è ancora aperto, non liquidato.

    La mia domanda è la seguente, avendo pagato l’assegno quasi 3 anni fa, è possibile che esistono banche dati che infrangendo e non aggiornando i loro archivi, possano recarmi un grosso danno, per danni morali ed oggettivi, visto che rimarrà ancora questo diniego in ulteriori banche dati per altri tempi indeterminati, infrangendo oltretutto anche la legge sulla privacy?

    • Il problema è che esistono, per protesti e pignoramenti (dati pregiudizievoli provenienti da Tribunali o dal RIP – Registro informatico dei protesti), in riferimento a società ed imprese (soggetti con partita IVA, che hanno emesso l’assegno scoperto nell’ambito di transazioni commerciali), banche dati (Cerved, CRIF Imprese) che forniscono informazioni settoriali e possono mantenere i dati per 10 anni dal verificarsi dall’evento pregiudizievole (nella fattispecie la data di levata del protesto).

      Se ha ottenuto la riabilitazione in Tribunale, ha il diritto di chiedere ed ottenere l’annotazione del decreto giudiziale nelle banche dati di informazione commerciale dove risulta censito.

  2. Anonimo ha detto:

    Buona sera.
    Mia moglie ha ottenuto un anno fa un prestito cambializzato che abbiamo pagato sempre con regolarità. La settimana prossima, mia moglie dovrà subire un intervento al ginocchio che di fatto la renderà immobile per un paio di mesi.
    Potrò recarmi in banca io per pagare le cambiali in scadenza o è necessaria sempre e comunque la sua presenza?

    • Deve prima esibire una delega sottoscritta dalla signora che identifica il soggetto indicato a pagare la cambiale in scadenza a luglio, accompagnata in allegato dalla copia fronte/retro di un documento di identità della signora.

  3. Anonimo ha detto:

    Sono correntista di bpb….
    Ho una cdc nexi….
    Il mese scorso sono andato in rosso con l addebito della carta .al 31ero ancora fuori circa 200 euro..
    Pensavo di usare la stessa carta al primo del mese per rientrare invece allo sportello mi ha catturato la carta dicendo che c era un errore ..
    Chiamo in banca e mi dice che la carta è bloccata. .ad oggi ancora non ho ricevuto nulla di cartaceo che attesti il blocco o la revoca della stessa carta
    Preciso che non sono più in rosso sul conto.
    Ora voglio sapere cosa mi succede?
    Non ho più un buon rapporto con la filiale come faccio a sapere se il direttore non mi prende in giro?se pago l addebito di questo mese senza problemi ho diritto allo sblocco della carta?
    È vero che un correntista anche pagando profumatamente gli interessi non può assolutamente andare in rosso?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La banca può decidere unilateralmente quando revocare la carta ad un cliente, se ritiene scorretto l’utilizzo che egli ne fa, ad esempio superando l’affidamento massimo accordato: e non ci sono ragioni che tengano, anche pagando l’addebito del mese corrente.

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