Assegno scoperto – In assenza di giranti il protesto è legittimo ma l’omessa levata non comporta il risarcimento danni per il beneficiario

Il protesto dell'assegno quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti

Il protesto, quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti, risponde all'esigenza di rilevare il rifiuto del pagamento del titolo, con l'efficacia dell'atto pubblico, onde dare a tali soggetti "certezza" circa l'effettivo verificarsi del presupposto sostanziale della loro responsabilità.

Questa finalità non è tuttavia esclusiva: la pubblicazione nel registro informatico dei protesti, ad esempio, è un obbligo la cui previsione normativa nulla ha a che vedere con la tutela dell'interesse degli obbligati in via di regresso ad acquisire certezza circa il mancato pagamento del titolo e che appare invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo.

Ed è quindi indubbio che la levata del protesto di un assegno scoperto, anche in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, sia da ritenersi non solo pienamente legittima, ma anche doverosa per la banca trattaria, tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo il disagio e il costo di doversi attivare per recuperare il suo credito.

Assegno scoperto - In assenza di giranti il protesto è legittimo ma l'omessa levata non comporta il risarcimento danni per il beneficiario

In caso di mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista ed in assenza di giranti obbligati in via di regresso, tuttavia, deve escludersi che la mancata levata del protesto, da parte della banca, possa essere qualificata come illegittima e tale da giustificare un risarcimento danni per il beneficiario dell'assegno, quando essa abbia provveduto alla segnalazione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI).

Infatti, a differenza della pubblicazione nel registro informatico dei protesti (RIP), che ha come unica finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che - aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi, nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Tali misure comportano il temporaneo allontanamento del debitore inadempiente dal sistema bancario e, dunque, l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano della reputazione creditizia.

La potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l'iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all'intera collettività. E deve pertanto escludersi che l'omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell'assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede.

Ciò è ancor più evidente quando l'avvio della procedura per la segnalazione sia determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista. In questo caso, infatti, la segnalazione è preceduta da un preavviso di revoca diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l'iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

Si tratta di un beneficio che si è inteso accordare al debitore, in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione. Ma non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore.

Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 2567/13.

14 Settembre 2014 · Simonetta Folliero


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