Assegno scoperto – La banca può pagarlo concedendo un fido e imputando a copertura i successivi ratei di pensione o stipendio accreditati

Può accadere che la banca provveda al pagamento di un assegno parzialmente privo di fondi e che successivamente, per assicurarsi l'immediato rientro dall'esposizione debitoria così formatasi, la banca incameri i ratei del trattamento pensionistico o dello stipendio del traente, unici suoi redditi percepiti e mensilmente accreditati sul proprio conto corrente.

La domanda che ci si pone è questa: può il cliente lamentarsi delle gravi difficoltà finanziarie e della situazione di indigenza conseguenti all'indisponibilità del reddito stipendiale o previdenziale, sostenendo che la banca avrebbe invece dovuto avviare le normali procedure di protesto dell'assegno e di segnalazione al CAI?

Le istruzioni di vigilanza per le banche non escludono univocamente la possibilità che si possa procedere al pagamento nonostante l'incapienza del traente: Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell'ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne.

Gli assegni privi di copertura non vanno tenuti in sospeso. Le banche, ricorrendone i presupposti, inviano tali assegni al protesto senza indugio. I titoli che vengono onorati sono immediatamente addebitati nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilità deve rappresentare esattamente nella natura e nell'entità l'effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo altresì possibili i controlli aziendali, anche al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi.

E dunque, è da ritenersi che la banca, in una circostanza come quella appena ipotizzata, non solo non abbia tenuto alcun comportamento illecito, ma può riconoscersi addirittura un'utile gestione di affari del cliente.

Così ha argomentato l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 1536 del 15 maggio 2012, respingendo il ricorso di un cliente che, emesso un assegno scoperto pagato comunque dalla banca, si era visto poi imputare a copertura del debito i successivi ratei di pensione accreditati sul proprio conto corrente.

1 Aprile 2014 · Lilla De Angelis




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