Protesto illegittimo – Assegno rubato con firma di traenza recante generalità diverse da quella del correntista

Protesto illegittimo - Assegno rubato con firma di traenza recante generalità diverse da quella del correntista

Il caso è quello, un po' particolare, di un carnet di assegni rubato al correntista e regolarmente denunciato. Successivamente uno di questi assegni veniva presentato all'incasso con firma di traenza non solo diversa da quella depositata dal correntista (specimen), ma addirittura recante generalità diverse da quelle del correntista.

In pratica, non era stata falsificata la firma del correntista, ma era stata apposta chiaramente una firma (firma di traenza) di persona diversa (e non esistente).

Il traente ed il correntista, dunque, risultavano essere soggetti diversi.

Ora, funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte della banca al fine di conservare l' esercizio dell'azione di regresso esperita dal beneficiario contro il girante, il traente (che nel caso neppure esiste) e gli altri obbligati.

Il protesto deve essere levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno apponendo la firma sul modulo. Anche se si tratta di un soggetto non esistente

Quando la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, non vi è alcuna ragione di elevare il protesto a nome del correntista. Il protesto deve essere levato a nome di colui che risulta aver emesso l'assegno apponendo la firma sul modulo. Anche se si tratta di un soggetto non esistente.

Peraltro, la diligenza esigibile dalla banca per il carattere professionale del servizio di cassa che si obbliga a svolgere per conto del cliente per effetto del contratto di conto corrente con convenzione di assegno, la obbliga a tutelarne sia il patrimonio, sia la riservatezza, avuto riguardo anche alla relazione di particolare affidamento che si ingenera tra banca e correntista.

Pertanto, se all'esito dell'esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositata presso la banca dal correntista, l' istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell' assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l' obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno.

Diversamente il comportamento della banca costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria (protesto per assegno rubato) con conseguente responsabilità, anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 16617/10.

22 Settembre 2014 · Lilla De Angelis


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