Assegno in bianco o postdatato – Nullo il patto a garanzia del debito ma sussiste comunque la promessa di pagamento

L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 1736/1933. Pertanto, in relazione a un tale assegno, può essere revocato il decreto ingiuntivo basato su una transazione garantita dall'assegno postdatato.

Tuttavia, l'assegno postdatato integra una promessa di pagamento che dispensa colui a favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale da cui origina il credito vantato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10710/16.

31 Maggio 2016 · Patrizio Oliva




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