Assegno post datato

Ho ricevuto un assegno bancario datato 10/01/2010. so che questa persona che ha emesso l'assegno è deceduta il 20122009, non so se il conto è stato chiuso.

Nel caso in cui l'assegno non è coperto al 10 gennaio 2010 dopo 10 gioni va in protesto e poi che succede e sopratutto quanto devo pagare per riuscire ad ottenere questa cifra?
La data di emissione dell'assegno dev’essere quella effettiva. Esso, infatti, è un mezzo di pagamento e NON uno strumento di credito come la cambiale.

La legge vieta espressamente l’emissione di assegni bancari postdatati e prevede, qualora venga indicata una data posteriore a quella di effettiva emissione, l’applicabilita’ del bollo delle cambiali (12 per mille) e delle sanzioni previste dal dpr 642/1972, articolo 25 (da 20 a 50 volte l’imposta non corrisposta).

Le sanzioni sono comminate dall'Ufficio del Registro (presso l’Agenzia delle Entrate) a carico di chi ha emesso l'assegno e dietro segnalazione della banca che riceve il titolo prima della scadenza, stante l’obbligo a suo carico di pagarlo nel caso vi sia la copertura (l'assegno, pur se postdatato, conserva la sua validita’ di mezzo di pagamento).

Nel caso in cui l'assegno risulti invece scoperto, la regolarizzazione (ovvero il pagamento del bollo e delle sanzioni) è necessaria per poter dare al titolo efficacia esecutiva e per poterlo protestare.

Alla regolarizzazione puo’ procedere lo stesso portatore/beneficiario, recandosi presso l’Agenzia delle entrate. Con le successive azioni esecutive questi potra’ poi rivalersi sul debitore.

L’unica postdatazione tollerata dalla legge (e quindi teoricamente dalle banche, pur se si rilevano differenze interpretative) è quella di massimo quattro giorni giustificata dal periodo necessario per far pervenire il titolo in tempo utile per l’incasso, e quindi legata alla distanza fisica tra chi emette l'assegno e chi lo deve ricevere.

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28 Novembre 2010 · Simone di Saintjust




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