Assegno per il nucleo familiare » Requisiti ed aggiornamenti

Assegno familiare » Requisiti ed aggiornamenti

L’assegno familiare è un contributo versato dall'INPS ai lavoratori dipendenti o ai pensionati, quando il reddito complessivo delle famiglia non supera determinati limiti stabiliti dalla legge.

Vediamo come accedere a questo beneficio e quali sono i limiti reddituali.

La domanda dell'assegno familiare

Innanzitutto, la domanda per ottenere l'assegno deve essere presentata:

  • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP.

    In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.

  • all'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali attraverso uno dei seguenti canali:
    1. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
    2. Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    3. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Da notare bene che qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

La decorrenza e la variazione dell'assegno familiare

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni familiari, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa

L'autorizzazione al pagamento dell'assegno familiare

L’autorizzazione va richiesta, attraverso la modalità di presentazione telematica utilizzando uno dei seguenti canali (quando l’ANF è erogato dal datore di lavoro):

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

Oppure, in alternativa, tramite presentazione della necessaria documentazione indicata nei modelli di domanda (nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS), nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:

  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege numero 18 del 1980 o ex articoli 2 e 17 ex lege numero 118 del 1871 o di frequenza ex lege numero 289 del 1990);
  • familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • minori in accasamento eterofamiliare;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Il pagamento dell'assegno familiare

L'assegno familiare viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall'INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

A decorrere dall'1/1/05 il coniuge dell'avente diritto alla corresponsione dell'assegno familiare può chiedere l’erogazione della predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all'ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Redditi del nucleo familiare

Il reddito del nucleo familiare, rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno, è costituito dalla somma dei redditi del lavoratore e dei componenti della famiglia assoggettati all'Irpef, conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno della richiesta, ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, con riferimento al periodo che va dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, il richiedente dovrà dichiarare i redditi del nucleo familiare dell'anno 2012

Sono compresi tra i redditi rilevanti per aver diritto all'assegno familiare:

  • tutti i redditi percepiti sia in Italia che all'estero derivanti da lavoro dipendente, da pensione, da prestazioni temporanee, compresi gli arretrati a tassazione separata, le borse di studio, gli assegni di ricerca, i redditi da contratti di collaborazione a progetto o co.co.pro, l'assegno di mantenimento del coniuge;
  • i redditi di qualsiasi natura, derivanti ad esempio da lavoro autonomo, da fabbricati e da terreni;
  • i redditi esenti da imposta (ad es. pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio gli interessi su titoli o su depositi bancari e postali), se di importo superiore a euro 1.032,91.

L’importo da erogare viene stabilito sulla base della fascia di reddito a cui appartiene il contribuente, al numero dei componenti della famiglia e a specifiche tabelle (ve ne sono circa 15) legate alle varie tipologie di nucleo familiare (ad esempio, la tabella 21A si riferisce al caso in cui al nucleo appartengano i soli coniugi).

Sono esclusi dal calcolo del reddito:

  • il trattamento di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
  • le pensioni di guerra e quelle tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento e di trasferta;
  • l'assegno di mantenimento dei figli.

L’assegno familiare non spetta quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

5 Marzo 2014 · Gennaro Andele


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