Assegno per il nucleo familiare – prescrizione

Dalla Circolare Inps numero 110/1992, possiamo rilevare i termini di prescrizione per poter fruire di un assegno familiare.

Il diritto del lavoratore a percepire un assegno familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

Le richieste di un assegno familiare per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda.

Dunque, qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Del resto, il messaggio INPS numero 12790 del 2 maggio 2006, parla chiaro: Dal momento che il diritto all'assegno si prescrive in cinque anni, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione se la domanda è presentata dall'ex dipendente nei termini della prescrizione. Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso all'Inps si prescrive in cinque anni che, però, nel caso di periodi pregressi, decorrono dalla data in cui è stato corrisposto l'assegno ai dipendenti.

Per le controversie in materia di prestazioni dell'assegno familiare, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno.

24 Novembre 2011 · Loredana Pavolini


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8 risposte a “Assegno per il nucleo familiare – prescrizione”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho letto con attenzione la risposta di Annapaola Ferri al quesito posto da Anonimo in data 1 febbraio. Mi trovo nella stessa situazione di Anonimo e vorrei essere sicura di non fraintendere e di non sbagliare nel presentare domanda di arretrati. Mi sono sposata il 23 Giugno 2017, prima di tale data io e il padre del bambino (riconosciuto da entrambi alla nascita) non eravamo sposati e convivevamo da Maggio 2017 (quindi solo da due mesi prima del matrimonio). Per evitare intoppi burocratici che periodo di arretrati devo richiedere per indicare i redditi percepiti soltanto da me nel 2016? In tale anno il padre aveva reddito da lavoro autonomo superiore rispetto al reddito da lavoro dipendente, mentre io avevo percepito esclusivamente reddito da lavoro dipendente. Faccio presente, inoltre, di aver già percepito gli arretrati dell’assegno al nucleo familiare per il periodo luglio 2016 /giugno 2017 pagati in busta paga dal datore di lavoro. Come devo procedere? Se non ho capito male la richiesta di arretrati da fare è relativa al periodo 1 luglio 2017 /31 Maggio 2018. grazie in anticipo per la risposta sulla prassi da seguire

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per poter indicare nell’istanza solo i propri redditi percepiti nel corso del 2016, la madre dovrebbe richiedere gli arretrati 2017 dell’assegno per il nucleo familiare fino al mese precedente quello in cui i due genitori hanno cominciato a vivere, anagraficamente, insieme. Vale la data in cui è stato richiesto, per l’uno o per l’altra, il trasferimento di residenza presso la casa familiare.

  2. Anonimo ha detto:

    Ho fatto domanda non contestuale di arretrati al nucleo familiare anf/prest in ASPI in data 05/02/2020 per il periodo 22/02/2015-30/06/2015. In questo caso sono rispettati i termini della prescrizione quinquennale?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Certamente il periodo per il quale viene richiesta l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare rientra nella finestra quinquennale che termina al momento della domanda, cioè il 5 febbraio 2020.

  3. Anonimo ha detto:

    Mi accingo a richiedere gli arretrati dell’assegno al nucleo familiare per il periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2019. Il 20 giugno 2018 mi sono sposata con il padre del bambino , riconosciuto da entrambi all’atto della nascita. Prima di questa data io abitavo da sola con il bambino e non convivevo. Domanda: nella richiesta vanno indicati i redditi del 2017 ma di chi? Soltanto i miei o anche quelli del coniuge che nel 2017 non era nè marito nè convivente?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per evitare di finire nel giro vizioso degli intoppi burocratici conviene presentare la domanda per il periodo primo luglio 2018 – 31 maggio 2019: in questo modo dovrà indicare i redditi 2017 percepiti esclusivamente da lei (poi l’INPS determinerà i redditi dei primi cinque mesi del 2018, sempre percepiti solo dalla madre del bambino).

      A partire da giugno 2018, per la verifica del diritto agli assegni familiari arretrati, infatti, faranno cumulo i redditi percepiti da entrambi i genitori.

  4. Anonimo ha detto:

    Riguardo alla prescrizione quinquennale relativa alla domanda di anf arretrati, se vengono richiesti per un figlio nato il 22 Febbraio 2015 qual’è l’ultimo giorno utile per richiedere il pagamento anf spettante?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non c’è un termine utile decorrente dalla data di nascita del figlio: presa a riferimento la data di presentazione della domanda, si considerano gli ultimi 5 anni. Si ha diritto a percepire gli assegni familiari per tutto il periodo del quinquennio in cui sussistevano i requisiti di erogazione del beneficio.

      In linea di massima, limitatamente all’assegno ANF da corrispondere ad un nucleo familiare in cui sia presente un minore nato il 22 febbraio 2015, se il padre lavoratore dipendente presentasse la domanda entro il 22 gennaio del 2038, avrebbe diritto a percepire l’ANF per un solo mese, l’unico in cui il figlio risultava ancora minore e compreso nella finestra quinquennale a ritroso che parte dal quinto anno successivo al compimento dei 18 anni del figlio.

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