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Il vademecum sull'assegno familiare

Nell'articolo che segue parleremo di sostegno al reddito e, più precisamente, dell'assegno familiare. Vedremo chi può accedere all'agevolazione, come si costituisce il nucleo familiare e come presentare la domanda. Buona lettura.

L'assegno familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

I beneficiari dell'assegno familiare

L’assegno familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Più dettagliatamente, hanno diritto a tale forma di sostentamento economico le seguenti categorie:

  1. i lavoratori dipendenti (italiani, dell'Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero, ed ai titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; i lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati, previa autorizzazione) occupati a tempo pieno o parziale, soci di cooperative che lavorano alle dipendenze della stessa, detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria o titolari di prestazioni previdenziali. Per essere considerati dipendenti è necessario che almeno il 70 % del reddito complessivo sia costituito da reddito da lavoro dipendente o assimilati, diversamente l'assegno familiare non spetta.
  2. i lavoratori dipendenti agricoli
  3. i lavoratori domestici
  4. i lavoratori iscritti alla gestione separata
  5. i titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals)
  6. i titolari di prestazioni previdenziali
  7. i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto
  8. Come si calcola la prestazione per l'assegno familiare

    La prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

    L’importo dell'assegno familiare è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. (circolare Inps numero 84 del 23/05/2013)

    Come si compone il nucleo familiare

    L'assegno spetta per il nucleo familiare che può essere composto da:

    • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
    • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
    • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
    • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
    • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
    • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
    • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

    Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

    Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione.

    Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

    La domanda per l'assegno familiare

    La domanda per l'assegno familiare deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

    • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno familiare per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
    • all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
      • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
      • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
      • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

    Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

    Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

    Autorizzazione per l'assegno familiare

    Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:

    • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
    • nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
    • per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
    • nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

    In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:

    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
    • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
    • Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

    In seguito l’Inps rilascia all'utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.

    Se l’erogazione degli ANF è effettuata dall’Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l’utente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell’autorizzazione ANF.

    Casi in cui è prevista l’autorizzazione:

    • per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
    • per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
    • per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
    • per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
    • per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
    • per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege numero 18 del 1980 o ex articoli 2 e 17 ex lege numero 118 del 1971 o di frequenza ex legge numero 289 del 1990);
    • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
    • per minori in accasamento eterofamiliare;
    • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
    • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
    • nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

    La decorrenza dell'assegno familiare

    Il diritto all'assegno familiare decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni familiari, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio)Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

    Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

    Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.

    I redditi del nucleo familiare per la concessione dell'assegno familiare

    I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno familiare sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

    Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

    Pertanto, se la richiesta di assegno familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

    Non devono essere dichiarati tra i redditi:

    • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
    • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
    • le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
    • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
    • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
    • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
    • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
    • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
    • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

    Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

    Il pagamento dell'assegno familiare

    L'assegno familiare viene pagato:

    • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
    • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

    Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

    Pagamento dell'assegno familiare al coniuge avente diritto

    Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell'assegno familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

    L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell'assegno familiare continua ad avvenire con riferimento all'avente diritto.

    La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.

    Assegno familiare in caso di separazione

    Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti.

    In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell'assegno familiare viene concessa al genitore convivente con i figli.

    Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'assegno familiare.

    Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio,privo di autonomo diritto, invece può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

3 Agosto 2014 · Andrea Ricciardi


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