Assegno per il nucleo familiare (ANF) » Cos’è a chi spetta e quando è dovuto: il quadro completo

Assegno per il nucleo familiare (ANF) » Cos'è a chi spetta e quando è dovuto: il quadro completo

Oggi parliamo di assegni familiari, o meglio dell'assegno per il nucleo familiare (ANF): vediamo, nel dettaglio, cosa è, a chi spetta e, soprattutto, chi può beneficiarne.

L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

La misura della prestazione è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. (circ. Inps n.84 del 23/05/2013)

Che cos'è l'assegno per il nucleo familiare e quando è dovuto: principi generali

Vediamo, in linea piuttosto generale, che cos'è l'assegno per il nucleo familiare, quando e, soprattutto, a chi è dovuto.

Gli assegni per il nucleo familiare, o ANF, sono un’integrazione del reddito del nucleo familiare corrisposta dall’Inps a chi abbia un reddito al di sotto di limiti fissati ogni anno per legge.

L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti (anche part time) e ai pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.

Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge (purché non legalmente ed effettivamente separato e quale che sia il suo reddito) e dai familiari fiscalmente a carico; ai fini dell’assegno non conta il nucleo familiare anagrafico, come risulta dallo stato di famiglia, ma quello fiscale, come indicato nella dichiarazione dei redditi.

L’assegno viene rilasciato anche in caso di coppia di fatto con figli secondo quanto prevede la circolare 48/1992 dell’Inps chiarendo che il convivente non viene considerato tra i componenti del nucleo familiare e che il suo reddito non fa cumulo rispetto al reddito del genitore richiedente.

In sostanza il genitore richiedente, risulta genitore single con figli. Gli assegni per i figli vengono corrisposti fino ai 18 anni che salgono a 21 nel caso i figli siano apprendisti o studenti di scuola media inferiore e a 26 anni nel caso in cui siano iscritti all’università e nel limite del corso legale di laurea. Per figli inabili al lavoro gli assegni vengono corrisposti senza limiti di età.

L’assegno viene corrisposto a chi abbia un reddito almeno per il 70% dovuto a lavoro dipendente o a pensione a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti. L’assegno viene corrisposto dal datore di lavoro, per conto dell’Inps ai lavoratori dipendenti in attività o direttamente dall’INPS nel caso in cui sia destinato a: addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata o che abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

La domanda va presentata ogni anno e deve essere indirizzata al proprio datore di lavoro, se si svolge attività lavorativa dipendente o all’INPS nel caso in cui a presentarla sia: addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario (la domanda può essere inoltrata via web, contact center o patronati).

Qualsiasi variazione del reddito o della composizione del nucleo familiare (ad esempio la nascita di un figlio), durante il periodo di richiesta dell’assegno, deve essere comunicata entro 30 giorni al datore di lavoro o all’INPS.

Gli assegni arretrati vanno richiesti al datore di lavoro entro 5 anni, dopo i quali si prescrivono. Possono essere richiesti all’Inps solo nel caso di impossibilità accertata di pagamento da parte dell’azienda in cui si lavora o si lavorava.

Composizione del nucleo familiare necessaria a beneficiare dell'assegno

Scopriamo qual è la composizione del nucleo familiare necessaria a beneficiare dell'assegno.

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione: sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro:
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

La domanda per poter ottenere l'accesso all'assegno per il nucleo familiare

A chi deve essere presentata la domanda per poter ottenere l'accesso all'assegno per il nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
  2. all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
    • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Come ottenere l'autorizzazione per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare

Ecco come fare per ottenere l'autorizzazione per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:

  • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  • nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
    nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

In seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.

Se l’erogazione degli ANF è effettuata dall’Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l’utente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell’autorizzazione ANF.

Casi in cui è prevista l’autorizzazione:

  • per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
  • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • per minori in accasamento eterofamiliare;
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

Decorrenza e variazione del diritto al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare

Ecco quali sono i termini di decorrenza e variazione del diritto al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare.

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.

Redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno

Vi illustriamo quali sono i redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno.

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

Il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare al beneficiario

Come avviene il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare al beneficiario.

L'assegno viene pagato:

  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Pagamento al coniuge dell'avente diritto

Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.

Pagamento in caso di coniugi separati o divorziati

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Pagamento al genitore convivente con figli nati fuori dal matrimonio

Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente.

Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016 -30 giugno 2017

Pubblicati dall’Inps i nuovi importi e i nuovi limiti di reddito relativi agli assegni al nucleo familiare che saranno in vigore dal prossimo 1 luglio 2016.

Con la circolare numero 92 del 2016 (nota: il documento da scaricare è in Excel) l’Inps ha stabilito quali saranno i limiti di reddito cui fare riferimento per la determinazione dell’importo degli Anf per il periodo compreso tra i 1 luglio 2016 e il 31 giugno 2017.

Il limite reddituale per poter accedere agli Anf resta invariato a 14.383,37 euro per nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, rispetto al 2015.

La legge 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero.

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

8 Giugno 2016 · Gennaro Andele


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