Assegno non incassato su conto sicuramente privo di fondi

Assegno bancario che a distanza di sei mesi non ho ancora versato

In data 25/03/2011 mi è stato emesso un assegno bancario per il pagamento di una parte di un immobile (tant’è che l'assegno è richiamato nel rogito).

L’assegno completo di ogni sua parte, non è stato da me incassato, in quanto chi me lo ha emesso (un amico) mi ha chiesto di attendere dato che era in difficoltà economica.

A distanza di quasi 6 mesi non l’ho ancora versato, ma purtroppo chi l’ha emesso non ha rispettato la promessa.

Ora non so se mi conviene porlo all'incasso, anche perchè non è più protestabile e di sicuro o non ci sono fondi oppure il traente avrà già dato l’ordine di non pagarlo.

Oppure mi conviene andare da un legale e far fare un precetto. Posso ancora farlo il precetto anche se l'assegno bancario non è stato presentato in tempo utile, non è stato mai versato e non è neppure protestato?

I sei mesi di prescrizione per agire sono intesi che dopo questi 6 mesi, non posso più fare nulla oppure dovrò far fare un decreto ingiuntivo e mi è precluso solo il precetto?

Ho diritto agli interessi? E se si da quale data dato che non ho incassato l'assegno. Attendo un consiglio.

L'assegno non pagato può costituire titolo esecutivo ma deve essere presentato allo sportello nei termini previsti dalla legge

Legga l'articolo "Protesto di un assegno, cosa puo’ fare il creditore per recuperare il credito ed opzioni concesse al debitore per limitare i danni" dove troverà (quasi) tutte le indicazioni a lei necessarie.

Utilizzando l'assegno come titolo esecutivo e quindi fruendo delle specifiche procedure di riscossione coattiva previste dalla legge per i titoli esecutivi, l'azione di regresso verso il traente può essere effettuata - anche senza protesto - entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno.

Scaduto tale termine è invece necessario, per poter eseguire pignoramento dei beni mobili ed immobili, ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice (in pratica un nuovo titolo esecutivo).

Il protesto dell'assegno, invece, consente di esercitare l'azione di regresso contro gli eventuali giranti e non è il suo caso.

Dunque, fino al 25 settembre 2011 assistito da un avvocato, può ancora far valere l'esecutività dell'assegno avvalendosi di un precetto.

Agli interessi avrà diritto a partire dalla data di presentazione dell'assegno, cosa che non ha ancora fatto.

Per il resto il suo avvocato, quando ne avrà uno, le fornirà ogni ulteriore dettaglio.

8 Novembre 2012 · Lilla De Angelis


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