Legittimo il protesto per assegno rubato o smarrito

Protesto per assegno smarrito o rubato con firma non conforme presentato all'incasso

Sono stata protestata per irregolarità dell'assegno - assegno denunciato e smarrito o rubato - da me appunto precedentemente denunciato rubato. L'assegno è stato presentato all'incasso con firma diversa dalla mia, non è stato pagato malgrado all'epoca vi fossero i fondi sul mio conto ma io risulto cattivo pagatore pur con la dicitura sopra indicata e le banche si rifiutano di farmi credito.

Ho infine provveduto a richiedere la cancellazione del protesto al giudice, senza riuscire ad ottenere alcun aiuto dalla mia banca che ritiene di aver proceduto correttamente e perciò non mi ha fornito l'attestato di illeggittimità della levata che facilmente avrebbe consentito la cancellazione del protesto a mio nome.

Per l'anomalia della situazione ho trovato molta incompetenza dovunque vagando da un ufficio all'altro per 6 mesi circa e sono entrata in depressione per lo stress subito. Vorrei chiedere alla banca un risarcimento per il danno morale e psicologico recatomi, magari tramite l'arbitro bancario finanziario di cui sono venuta a conoscenza solo adesso.

Ne avrei diritto?

Il protesto di assegno rubato o comunque sottratto è un atto pienamente legittimo

Spiace deluderla, ma Il protesto di assegno bancario rubato o comunque sottratto è pertanto atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare. D'altro lato il ricorrente, comunicando alla banca la propria denunzia di sottrazione, non lasciava alla banca altra possibilità di condotta, posto che in presenza di tale denunzia la banca non avrebbe potuto onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso.

Si deve aggiungere che se può essere credibile che in molti ambienti non si distingue tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali "assegno denunciato smarrito o rubato" oppure "assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen" ovvero per motivi che segnalano incidenti afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che spartire con la reputazione di buon pagatore, tuttavia si deve considerare che i meccanismi del diritto cartolare non possono essere disattesi solo perché si sospetta che qualcuno non li conosca o non li capisca.

Non si tratta, come potrà intuire dal corsivo, di mie affermazioni. Il passo riportato è un estratto della Decisione 208 del 28 gennaio 2011 assunta dal collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Qui, il documento nella versione integrale.

Ma, Il protesto di assegno bancario rubato o comunque sottratto è pertanto atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare. D'altro lato il ricorrente, comunicando alla banca la propria denunzia di sottrazione, non lasciava alla banca altra possibilità di condotta, posto che in presenza di tale denunzia la banca non avrebbe potuto onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso.

Si deve aggiungere che se può essere credibile che in molti ambienti non si distingue tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali "assegno denunciato smarrito o rubato" oppure "assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen" ovvero per motivi che segnalano incidenti afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che spartire con la reputazione di buon pagatore, tuttavia si deve considerare che i meccanismi del diritto cartolare non possono essere disattesi solo perché si sospetta che qualcuno non li conosca o non li capisca.

Non si tratta, come potrà intuire dal corsivo, di mie affermazioni. Il passo riportato è un estratto della Decisione 208 del 28 gennaio 2011 assunta dal collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Qui, il documento nella versione integrale.

15 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


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