Assegno con firma falsa? » L’istituto di credito deve risarcire cliente

Assegno con firma falsa? » L'istituto di credito deve risarcire cliente

La banca deve risarcire il proprio cliente nel caso in cui abbia pagato a vista un assegno, ad un truffatore, con la firma del correntista perfettamente contraffatta.

Ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, infatti, è compito del giudice chiamato in causa indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell'«accorto banchiere», attraverso una valutazione delle competenze che non possono essere «cristallizzate nel tempo» ma, al contrario, devono basarsi sulla «condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto», prescindendo dal possesso di particolari apparecchiature specialistiche.

Questo, riassunto in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 6513/14.

La banca è tenuta a risarcire il correntista se ha pagato un assegno con la firma del proprio cliente falsificata

La banca è tenuta al risarcimento danni anche se la contraffazione della firma nell'assegno è molto precisa. L'istituto di credito, infatti, deve tenere una diligenza professionale pari alla qualità del servizio fornito.

L'impiegato della banca non deve essere un grafologo, ma è comunque tenuto a non pagare gli assegni con la firma falsa anche se quest’ultima è stata falsificata con abilità.

Diversamente, la banca deve il risarcimento danni al cliente titolare del conto corrente depauperato.

Ciò è quanto si evince dalla pronuncia sopra citata.

Pertanto, nel caso di assegno rubato o smarrito, la cui denuncia da parte del titolare avviene solo dopo che un truffatore lo abbia raccolto, compilato e incassato, la banca rischia di pagare il risarcimento al proprio cliente anche se in sede penale si accerta che la contraffazione della sottoscrizione è tutt'altro che superficiale.

A parere degli Ermellini, infatti, la legge impone all'istituto di credito una diligenza professionale proporzionale alla qualità del servizio offerto.

E non giova per l’esonero dalla responsabilità risarcitoria la considerazione che la firma incriminata presenti un tracciato assolutamente piatto.

È la banca, quindi, a dover valutare, con estrema prudenza, quali strumenti servono contro i falsari.

23 Aprile 2014 · Giovanni Napoletano


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