Addio al parametro del tenore di vita in costanza di matrimonio » Il diritto all’assegno divorzile deve essere negato se l’ex coniuge che lo richiede è economicamente indipendente (o è in grado di diventarlo)

Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 898/1970 stabilisce che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

E' possibile, dunque, prefigurare due fasi di giudizio nettamente distinte: la prima che deve eventualmente riconoscere il diritto dell'ex coniuge richiedente a percepire l'assegno divorzile e la seconda destinata dalla determinazione quantitativa dell'assegno divorzile, che va avviata solo qualora il diritto sia stato riconosciuto.

Il carattere condizionato del diritto all'assegno di divorzio, comportando la sua negazione in presenza di mezzi adeguati dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità di procurarseli, comporta altresì che, in carenza di ragioni di solidarietà economica, l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in un arricchimento illegittimo di durata tendenzialmente indeterminata e fondato esclusivamente sulla mera preesistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto. Il discrimine tra solidarietà economica e l'illegittimo arricchimento sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o meno, delle condizioni del diritto all'assegno.

Decisiva è, pertanto, ai fini del riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno di divorzio per l'ex coniuge richiedente, l'interpretazione di cosa debba intendersi per impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive.

In passato, il parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente è stato costantemente individuato nel tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio; ciò soprattutto in ragione della ravvisata esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dall'esistenza di modelli di matrimonio tradizionali. Questa esigenza, tuttavia, si è molto attenuata nel corso degli anni: oggi il divorzio è stato assorbito dal costume sociale ed è ormai generalmente condiviso il significato di matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.

Tanto più che un'interpretazione delle norme sull'assegno divorzile che producano l'effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, potrebbe tradursi in un ostacolo, per l'ex coniuge richiedente, alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile, insomma, non deve essere tanto finalizzato al riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, quanto al raggiungimento della indipendenza economica per chi l'assegno divorzile richiede.

Insomma, nella fase di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio. Potremmo dire che più che alle condizioni del soggetto pagante (l'ex coniuge chiamato all'obbligazione), bisogna prestare attenzione alle (eventuali) necessità del soggetto creditore (l'ex coniuge che richiede l'assegno divorzile).

Pertanto, allo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto, sembra oggi necessario responsabilizzare il coniuge che pretende l'assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita. Se è accertato che il coniuge che pretende l'assegno è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

Va aggiunto, peraltro, che le disposizioni normative in favore dei figli maggiorenni stabiliscono che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico: ora, se il parametro della indipendenza economica può condizionare negativamente il diritto del figlio maggiorenne, che pur conserva il grado di parentela, a percepire l'assegno periodico dovuto dai genitori, a maggior ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione negativa per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile a favore del soggetto che viene a trovarsi, addirittura, in una situazione giuridica connotata dalla perdita definitiva dello status di coniuge. In più di una occasione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non tutelabile, perché contrastante con il principio di autoresponsabilità legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, il prolungamento del diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne che, ingiustificatamente rifiuta di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo.

Il principio di autoresponsabilità, sancito in relazione al diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno di mantenimento corrisposto dai propri genitori, deve valere certamente per l'istituto del divorzio, in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi delle relative conseguenze anche economiche.

I principali indici per accertare la sussistenza, o meno, dell'indipendenza economica dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio possono essere individuati nel possesso di redditi di qualsiasi specie; nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, nelle capacità e nelle possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.

Quelli sopra riportati sono i principi giuridici, in tema di diritto e quantificazione dell'assegno divorzile, così come emergono dalla lettura delle sentenza 11504/2017 della Corte di cassazione.

17 Maggio 2017 · Patrizio Oliva


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