Assegno di mantenimento dopo separazione personale » le spese straordinarie non vanno previste a forfait

Le spese straordinarie sostenute dall'ex coniuge affidatario dei figli per il loro mantenimento non possono essere liquidate a forfait e neppure inserite nell'assegno di mantenimento.

Le spese straordinarie, ovvero le spese mediche, scolastiche e tutte quelle che non rientrano nella normale vita quotidiana non possono essere calcolate anticipatamente e inserite nell'assegno di mantenimento. Questo perché l’ex coniuge, il quale corrisponde già l'assegno, deve partecipare anche a tutte le spese necessarie per il mantenimento dei figli.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 18869/14.

Nel chiarire la questione, la Suprema Corte ha tenuto a puntualizzare, innanzitutto, la nozione di spese straordinarie, stabilendo che devono essere ricomprese quelle che, per rilevanza, imprevedibilità, e imponderabilità sono escluse dall'ordinario regime di vita dei figli.

Pertanto, a parere degli Ermellini, la loro inclusione a forfait nell'ammontare dell'assegno può essere in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento: inoltre, i figli potrebbero avere un danno, rischiando di essere privati, nel caso non lo permettessero le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento, di cure necessari o di altri indispensabili apporti.

Da notare, comunque, che il nostro ordinamento giuridico non prevede un’elencazione precisa delle spese straordinarie né una disciplina specifica nelle norme relative alla fissazione dell’assegno di mantenimento.

Ciò nonostante, i giudici lasciano sempre fuori dall'assegno di mantenimento le spese straordinarie e ciò, come detto, per via del loro carattere imprevedibile e imponderabile.

Concludendo, da ciò che si evince dalla pronuncia in esame, l’ex coniuge è tenuto a rimborsare i costi sostenuti dall’altro genitore per l’acquisto dei libri, del materiale didattico, le spese mediche, i viaggi scolastici, anche se corrisponde già l'assegno di mantenimento. Le spese straordinarie, dunque, non possono essere quantificabili in precedenza ed incluse nell'assetno.

9 Settembre 2014 · Chiara Nicolai




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