Assegno di mantenimento o divorzile – Cessa il diritto se il beneficiario forma una nuova famiglia di fatto

Per giurisprudenza ormai consolidata l'espressione "famiglia di fatto" non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità dì ogni componente, e dì educazione e istruzione dei figli.

Ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio) la mera convivenza si trasforma in una vera e propria "famiglia di fatto".

A quel punto, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibìlità di un assegno di mantenimento, il cui diritto cessa automaticamente.

E' anche vero che, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto ed in assenza di una normativa specifica, il nostro ordinamento non prevede garanzia alcuna per l'ex familiare di fatto, salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi. Ma ciò non può comportare un obbligo per il coniuge precedentemente obbligato di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto, stabile e duratura, tra il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, o divorzile, e un altro partner.

Peraltro, una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale/libera e consapevole/da parte del coniuge beneficiario dell'assegno, eventualmente potenziata dalla nascita di figli dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto anche la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).

Così hanno ragionato i giudici di legittimità redigendo la sentenza numero 6855/15.

18 Maggio 2015 · Ornella De Bellis




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