Assegno circolare girato da soggetto dichiarato fallito – La banca emittente deve pagare

La Banca A emette assegno circolare trasferibile (dunque di importo facciale minore di mille euro) all'ordine di B. L'assegno circolare viene trasferito da B a C. C presenta all'incasso l'assegno circolare giratogli da B, ma la banca A rifiuta di pagarlo perché emerge la circostanza che, al momento della richiesta di emissione dell'assegno circolare, B era già stato dichiarato fallito.

La domanda: può la banca A rifiutare il pagamento dell'assegno a C? Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 17310/09.

La dichiarazione di fallimento comporta l'inefficacia dei pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito come conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole senza alcuna rilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve. E, tale principio opera anche con riferimento alla circolazione degli assegni.

Tuttavia, l'inefficacia è relativa, nel senso che può essere fatta valere solo dal curatore fallimentare nei confronti di chiunque sia destinatario o esecutore del pagamento e per il solo fatto che il pagamento sia sopravvenuto alla dichiarazione del fallimento.

D'altra parte, l'assegno circolare è una promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, all'ordine della persona indicata come beneficiario.

La banca che emette un assegno circolare trasferibile, dunque, adempie un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente, non necessariamente coincidente con la persona che metterà all'incasso l'assegno, e assume, pertanto, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo.

La banca emittente, per questo, non può sottrarsi al pagamento di un assegno circolare, facendo valere l'inefficacia della girata dell'assegno stesso da parte del fallito. In pratica, solo il curatore fallimentare potrà far valere, nei confronti del beneficiario C, l'inefficacia della girata dell'assegno circolare per il solo fatto essa sia sopravvenuta alla dichiarazione del fallimento, esigendo da C la restituzione dell'importo facciale dell'assegno circolare incassato.

4 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!