Assegno bancario – scadenza dei termini di presentazione e revoca dell’ordine di pagamento

La scadenza del termine non impedisce di per sé la presentazione dell'assegno al pagamento e la riscossione dello stesso da parte del portatore.

Il traente (colui che ha emesso l'assegno), può però cautelarsi rispetto ad una tardiva presentazione disponendo alla propria banca – per iscritto – la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza dei termini di presentazione.

Così facendo il traente impedisce alla banca sia di pagare il titolo presentato in ritardo, sia di protestarlo, sia di effettuare la segnalazione al CAI, liberandola, comunque, da ogni responsabilità riguardo al mancato pagamento (e all'azione diretta comunque esplicabile contro il traente).

18 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


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