Assegno bancario – girate e protesto

Se l'assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull'assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca.

Il mancato pagamento dell'assegno all'atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.

Soltanto per l'assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito (ai fini dell'attestazione del rifiuto de pagamento di un assegno presentato in tempo utile) da:

L’assegno protestato costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato per mancanza di fondi. Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dall'assegno e non pagata.

Il portatore del titolo potrà richiedere:

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15 Agosto 2013 · Simonetta Folliero




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3 risposte a “Assegno bancario – girate e protesto”

  1. mari ha detto:

    Se un assegno bancario non pagato per mancanza di fondi non viene protestato in tempo utile può essere comunque usato per l’emanazione di un decreto ingiuntivo?

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