Assegni scoperti – non è prevista possibilità di cancellazione dalla CAI

Il pagamento detto «tardivo» (nel termine dei 60 giorni dal preavviso di revoca)  di un assegno privo di copertura  comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto o di gestione per la dichiarazione di constatazione equivalente) nonché’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell'importo dell'assegno.

L'inizio della procedura viene notificata con il cosiddetto«preavviso di revoca».  Il traente ha 60 giorni di tempo per pagare. Il preavviso di revoca è inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

Il  pagamento tardivo può essere effettuato presso lo sportello della banca su cui è tratto l'assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo non pagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto. Modulo, che ovviamente, va riconsegnato alla banca trattaria per evitare la segnalazione alla CAI.

Se il pagamento non viene effettuato entro i 60 giorni, il nominativo del soggetto viene inserito nella CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l'assegno viene coperto.

Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti. La stessa banca trattaria, scaduti i 60 giorni, intima (deve intimare) al traente la restituzione di tutti i libretti di assegni precedentemente rilasciati.

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19 Settembre 2010 · Chiara Nicolai


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