Assegni intestati insoluti per il pagamento ad una ditta

Assegni di cui risultavo beneficiario

Prima ero un commerciante di prodotti e arredamenti, a metà del 2009 ho venduto al cliente C dei pezzi d’arredamento che ho acquistato dal fornitore F e Il cliente mi ha pagato con assegni a me intestati che io ho girato alla ditta F.

La ditta F. ha incassato tutti gli assegni meno l’ultimo del 30-09-2010 che è tornato insoluto, non pagato e protestato.

Il cliente C. ha cessato l’attività e risulta irreperibile.

Ora la ditta F.

tramite un legale, mi richiede il pagamento del valore dell'assegno dicendo che io sono tenuto al pagamento del valore essendo girante dell'assegno e non avendo pattuito nessun accollo liberatorio.

A questo punto cosa devo fare sia con la ditta F. che con il cliente C.?

Premesso che l'assegno è in mani alla ditta F. e che è passato molto tempo dal protesto.

Assegni protestati - cosa fare con cliente e fornitore?

Il beneficiario/portatore (la ditta F) puo’ agire contro il traente (il cliente C), i giranti (lei) ed i loro eventuali avallanti (individualmente o congiuntamente senza dover per forza osservare l’ordine nel quale si sono obbligati), nel caso in cui l'assegno non venga pagato, tramite un’ azione di regresso.

Tale azione, essendo l'assegno un titolo esecutivo, è tipicamente quella esecutiva che inizia con l’atto di precetto (un’intimazione formale a pagare) per finire col pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore.

Se il portatore/beneficiario agisce direttamente contro il traente - tipicamente nel caso di assegno senza girate - non sono necessarie particolari formalita’ e non è necessario ne’ che l'assegno sia stato presentato tempestivamente ne’ che venga levato il protesto o sia stata emessa la dichiarazione della banca detta “constatazione equivalente”.

L’azione di regresso fatto contro gli altri obbligati (i giranti e i loro avallanti) è invece condizionata sia alla presentazione dell'assegno entro i termini sia alla levata del protesto o all'emissione di una dichiarazione della banca detta “constatazione equivalente”.

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1. l’ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2. gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Nel caso di assegni protestati, il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. E, mi sembra che nel caso specifico la possibilità di agire in regresso sia abbondantemente prescritta.

Tuttavia, trascorso il termine utile per agire in regresso, è sempre possibile - per la ditta F. - l’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.

Per concludere, lei ha girato l'assegno, ed in qualche modo se ne è fatto garante. Il cliente C è irreperibile. Ma, se decide di adire le vie legali, la ditta F. può richiedere decreto ingiuntivo nei riguardi di entrambi.

7 Novembre 2012 · Lilla De Angelis


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