Assegni insoluti per mancanza fondi ma non protestati

Assegni restituiti con la dicitura insoluto ma non protestati

E' ormai consuetudine assistere alla cattiva pratica della restituzione di assegni con la dicitura "insoluto" con codice 20 (mancanza fondi) ma senza protesto perché non trasferibili, anche se questi sono negoziati e restituiti ampiamente nei termini.

Mi rendo conto che il protesto tutela l'azione di regresso che, nel caso di un'unica girata, non esiste, però la pubblicazione dell'evento non dovrebbe essere garantita, oltre ad essere un obbligo di legge (Legge numero 77 del 12 febbraio 1955), e non dovrebbe fungere da deterrente affinchè il titolo vada a buon fine? In sostanza, non pago un assegno, non vengo protestato, vengo iscritto in CAI per sei mesi dopo di cio' apro un nuovo conto corrente in altro istituto e continuo nella mia condotta?

Vi chiedo può una banca in modo del tutto arbitrario decidere se protestare un assegno o meno anche se questo è presentato in tempo utile? Si puo’ considerare inadempiente qualora non lo faccia e se posso agire legalmente contro la banca per il mancato protesto?

La giurisprudenza ritiene che se non deve essere esercitata azione di regresso verso i giratari sia sufficiente la sola segnalazione in CAI

E’ indubitabile che l’articolo 45 della legge sugli assegni bancari,richieda la formalità del protesto al solo fine di legittimare le azioni di regresso contro gli ulteriori giratari.

La norma in questione in effetti sancisce espressamente che il beneficiario mantiene i suoi diritti contro il traente anche qualora il protesto non sia stato levato.

Tale conclusione trova del resto conforto nella giurisprudenza in materia (cfr. ad es. Cass. 4.5.1978, numero 2090) secondo la quale la mancata levata del protesto dell'assegno non importa decadenza dall'azione di regresso contro il traente, nei cui confronti il portatore dell'assegno mantiene integri - a norma del secondo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736 -  i suoi diritti.

Ora, se l'assegno è, ad esempio, di importo superiore a 999 euro (e quindi non trasferibile) ciò esclude a priori la circolabilità del titolo al di fuori dell'ambito soggettivo costituito dai titolari del rapporto causale.

Dovrebbe pertanto concludersi che la mancata levata del protesto - non essendo di per sé tale da pregiudicare l’esercizio dell'azione cartolare da parte del benificiario contro il traente insolvente - non determini alcun danno al beneficiario. E che quindi, per un assegno di importo superiore a 999 euro il protesto sia inutile, dal momento che resta impregiudicata l'azione di regresso verso il traente.

E' questa la linea difensiva adottata dalle banche quando per motivazioni spesso riconducibili a rapporti poco trasparenti con il traente, non procedono a levare, come dovrebbero, il protesto dell'assegno privo dei fondi necessari.  Incorrendo in comportamenti senz'altro illegittimi, oltre che semplicemente inadempienti ed omissivi.

La funzione del protesto, infatti, non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso, che ormai, come dicevamo, con l'introduzione della non trasferibilità di assegni con importo superiore a 999 euro è peraltro garantita.

Il protesto serve a far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo" (così in particolare, Cass. 10.3.2000, numero 2742). Tale funzione è stata coerentemente riaffermata anche dall'Arbitro Bancario Finanziario, il quale pone giustamente l’accento sull’efficacia coercitiva del protesto connessa al regime di pubblicità che è ad esso proprio.

arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

18 Ottobre 2012 · Genny Manfredi




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2 risposte a “Assegni insoluti per mancanza fondi ma non protestati”

  1. Anonimo ha detto:

    Assegno non pagato , restituito al proprietario, e non protestato. Possibile richiedere la nullità delle sanzioni amministrative del prefetto?

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