Assegni ed altri strumenti di pagamento: nuove regole a decorrere dal 1 luglio 2008

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Assegni ed altri strumenti di pagamento: nuove regole a decorrere dal 1 luglio 2008

A partire dal 1° luglio 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio  per milioni di cittadini sono entrate in gioco nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.

Sono cambiate tante cose: l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.

L’obiettivo di questi cambiamenti è stato quello di rafforzare l’efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. E più in generale, quello di garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento ostacolando attività illecite e prassi irregolari.

In questa prospettiva, le nuove regole contribuiscono ad aumentare la tutela dei cittadini garantendo loro una maggiore protezione rispetto a possibili fenomeni criminosi e rendendo più sicure le operazioni di pagamento.

Per tali motivi è fondamentale conoscere nel dettaglio cosa è cambiato e come adeguarsi alle nuove disposizioni (per chi ancora non lo avesse fatto) anche per non incorrere nelle sanzioni previste per chi non si attiene ad esse.

Le novità più rilevanti sugli assegni

A partire dal 1° luglio 2008 non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 12 mila e 500 euro senza la clausola “Non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Le stesse regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.

Perchè questi cambiamenti sugli assegni?

La presenza della clausola “Non trasferibile” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ci consente di godere di maggiore sicurezza.

Grazie a questi due semplici accorgimenti possiamo evitare che, in caso di smarrimento o furto, l'assegno possa circolare senza controllo ed essere incassato da persone diverse da quelle a cui lo abbiamo destinato.

La nuova normativa antiriciclaggio vuole infatti tutelare chi utilizza correttamente questi strumenti di pagamento e – tenendo traccia di tutte le operazioni – contribuire a contrastare utilizzi impropri per finalità illecite o criminose.

Ci saranno novità nel rilascio dei libretti di assegni?

Sì: tutti i nuovi libretti ricevuti dopo il 1° luglio 2008 sono già muniti della clausola “Non trasferibile” e potranno essere unicamente presentati in banca per l’incasso dal beneficiario.

Sarà possibile richiedere assegni senza la clausola "Non trasferibile"?

Sì: è sufficiente fare una richiesta scritta alla banca.

Gli assegni senza tale clausola, detti anche assegni in forma libera, potranno essere utilizzati per importi inferiori a 12 mila e 500 euro. Per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere sempre inserita da colui che emette l'assegno.

Attenzione però, la richiesta di assegni in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

Cosa dobbiamo fare dopo il 1° luglio 2008 per gli assegni già in nostro possesso?

Possiamo continuare ad utilizzarli fino al loro esaurimento. Per importi pari o superiori a 12 mila e 500 euro tuttavia, oltre:

  • alla data e il luogo di emissione;
  • all'importo (in cifre e in lettere);
  • e alla nostra firma;

dobbiamo ricordarci di inserire anche la clausola “Non trasferibile”, indicando sempre correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Quali sono, a partire dal 1° luglio 2008, le novità sulla girata degli assegni?

Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera (senza la clausola “Non trasferibile”) e per importi inferiori a 12 mila e 500 euro.

Cosa succede agli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (es. me medesimo)?

Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (compresi quelli che riportano le diciture “a me medesimo”, “m.m.”, “a me stesso”, etc.) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. Vengono dunque considerati non trasferibili e non possono più circolare: in altre parole può incassarli solo l’emittente, senza la possibilità di girarli ad altri.

Le nuove regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari?

Sì: oltre all'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, essi devono recare anche la clausola “Non trasferibile”.

Per importi inferiori a 12 mila e 500 euro si può richiederne l’emissione senza la clausola di non trasferibilità.

Attenzione però, ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

E se le nuove regole sugli assegni non venissero rispettate?

L’utilizzo scorretto degli assegni (nel caso ad esempio ci dimenticassimo di apporre la clausola “Non trasferibile” per importi pari o superiori a 12 mila e 500 euro) può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell'importo trasferito.

È bene dunque fare molta attenzione.

Quali sono le novità per i libretti al portatore?

A partire dal 1°luglio 2008 non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore (ossia quelli pagabili direttamente alla persona che li presenta per l’incasso) per un importo pari o superiore a 12 mila e 500 euro.

Cosa bisogna fare per cedere i libretti al portatore?

Dal 1° luglio 2008 se cediamo i nostri libretti - ad esempio ad un familiare – entro 30 giorni dal trasferimento, dobbiamo comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cediamo e la data in cui abbiamo effettuato la cessione.

Cosa succede se queste nuove regole non vengono rispettate?

A partire dal 1° luglio 2008, qualora il saldo del libretto sia pari o superiore a 12 mila e 500 euro può essere applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 20% al 40% del saldo stesso.

Inoltre, nel caso  in cui ci dimenticassimo di comunicare i dati della persona a cui li abbiamo ceduti e la data della cessione potremmo andare incontro ad una sanzione pecuniaria che può variare dal 10% al 20% del saldo del libretto.

Cosa cambia per il trasferimento di contante, libretti di deposito e titoli al portatore?

A partire dal 1° luglio 2008 resta a 12 mila e 500 euro il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante.

Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12 mila e 500 euro.

Tale trasferimento può tuttavia avvenire tramite banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. Nel caso il trasferimento di contante avvenga tramite soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi (i cosiddetti "money transfer") sono previsti limiti più stringenti: il limite massimo è, di regola, di 2.000 euro.

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19 Aprile 2008 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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6 risposte a “Assegni ed altri strumenti di pagamento: nuove regole a decorrere dal 1 luglio 2008”

  1. redazione fiscaleweb ha detto:

    ATTENZIONE

    A quasi un mese dall’introduzione della “Manovra d’Estate” (Decreto Legge 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/2007 sull’antiriciclaggio c’è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti.

    Ma vediamo nel particolare cosa ha portato di nuovo questo decreto legge 112/08 in tema di assegni e contanti:

    1. Contanti
    I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto € 12.500, prima il limite era € 5.000.
    I trasferimenti per importi pari o superiori a € 12.500 possono essere comunque fatti tramite banche o Poste

    2. Assegni trasferibili
    Sono ammessi per pagamenti sotto € 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un’imposta di € 1,5 euro per ogni Assegno.
    Non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata.
    Attenzione però che chi ne beneficia è soggetto a “VERIFICA”.

    3. Assegni non trasferibili
    Sono ammessi per qualsiasi , l’unico vincolo è l’esattezza del beneficiario.

    4. Libretti al portatore
    Anche qui il limite è stato portato da € 5.000 ad € 12.500 euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per sistemarli.

    Quindi in linea di massima è stato alzato il precedente limite di € 5.000 a € 12.500 per assegni e contanti.

  2. Promotore mutui ha detto:

    ATTENZIONE

    Dopo il 30 aprile 2008 erano entrate in vigore alcune norme antiriciclaggio (contenute nel d.leg. 231/07) che fissavano a 5000 euro il limite oltre il quale i pagamenti dovevano essere completamente tracciati. Con il d.leg. 112/08 (detto anche “manovra d’estate”) una parte di queste norme vengono riportate alla soglia precedente.

    Torna quindi da 5000 a 12.500 Euro il limite al di sotto del quale possono essere effettuati pagamenti in contanti o tramite titoli liberamente trasferibili, e il saldo massimo consentito dei libretti bancari o postali “al portatore”; e chi gira un assegno “libero” non ha più l’obbligo di inserire il proprio codice fiscale nella girata.

    Resta invece in vigore per le banche l’indicazione di emettere carnet di assegni contenenti già la calusola “non trasferibile”. Gli assegni “liberi”, emessi solo su richiesta scritta del correntista, comporteranno comunque tuttora l’applicazione dell’imposta di bollo da 1,50 per ogni modulo.

  3. Nicoletta Cottone ha detto:

    ATTENZIONE

    Di tutto un po’ nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    Strumenti di pagamento (articolo 32). Elevato da 5mila a 12.500 euro il tetto per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Gli assegni bancari e circolari al di sopra dei 12.500 euro (e non più 5mila) dovranno indicare la clausola della non trasferibilità.

    Il saldo dei libretti bancari o postali al portatori non può essere superiore a 12.500 euro (prima 5mila euro).

    Eliminata la disposizione che prevedeva che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni fossero riscossi, oltre un tetto, esclusivamente tramite assegni o bonifici bancari.

  4. karalis ha detto:

    ATTENZIONE

    D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008

    La norma impatta in modo significativo sui contenuti dell’art. 49 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che, come noto, ha recepito la terza direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio.

    In particolare, il limite di 5.000 euro imposto dal citato D.Lgs — e in vigore solo dallo scorso 30 aprile – viene riportato a 12.500 euro. La nuova soglia riguarda:

    – il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (art. 49, comma 1);

    – l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali (art. 49, comma 5);

    – la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8);

    – il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 12);

    – l’obbligo di estinguere i libretti con saldo superiore, ovvero di ridurre il loro saldo a una somma non eccedente l’importo di 12.500 entro il 30 giugno 2009 (art. 49, comma 13).

    É poi abrogato l’ultimo periodo del decimo comma dell’art. 49; di conseguenza, viene meno l’obbligo di apporre il codice fiscale del girante sulla girata, obbligo imposto in relazione agli assegni bancari o postali in forma libera e vigente anch’esso dallo scorso 30 aprile.

    La nuova norma precisa infine che per il Ministero dell’economia e delle finanze resta ferma la possibilità, prevista dall’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 231 del 2007, di modificare con proprio decreto i limiti di importo posti dall’art. 49.

  5. karalis ha detto:

    Giuseppe 3 maggio 2008 at 18:16
    Posso chiedere se il comportamento seguente è lecito?:
    un cliente deve pagare ad un commerciante un conto di 250 euro, emette un assegno di euro 350… riceve un resto di euro 100!

    Giuseppe, se il commerciante si fida del tuo assegno non dovrebbero esserci problemi legali. ;-)

    L’unico effetto indesiderato è quello che il commerciante, teoricamente, si trova ad aver percepito un incasso di 350 euro per vendita di beni (a fronte di un importo effettivo di 250 euro).
    Ma se a lui sta bene … e poi 100 euro sono una cifra irrisoria.

  6. karalis ha detto:

    Chiaro e completo. Complimenti.

    I suoi graditi complimenti li trasmettiamo all’ABI, sig. Del Bello.
    Che ha redatto la mini guida su “Assegni ed altri strumenti di pagamento”.

    Noi, invece, la ringraziamo per la cortese attenzione.

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