Antiriciclaggio – assegni e contanti

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Antiriciclaggio - Assegni e contanti

Sono state apportate rilevanti modifiche alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, relative all'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231. In particolare, la soglia di 2.500 euro è stata abbassata a 1.000 euro.

La nuova normativa antiriciclaggio - introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 - cosiddetto "Salva Italia" -  è entrata in vigore a partire dal 1°  febbraio 2012.

Per importi pari o superiori a 1.000 euro:

  •  è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
  • gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.

I trasferimenti in contanti per importi pari o superiori a 1000 euro vanno effettuati tramite le banche, le poste e gli istituti di moneta elettronica mediante disposizioni accettate per iscritto previa consegna della somma in contanti, ovvero mediante bonifici, carte di pagamento

Inoltre, il decreto, per la parte riguardante le norme antiriciclaggio ha previsto che  dal  1° aprile 2012, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non possa essere pari o superiore a 1.000 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere stati estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere stato ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Con riferimento alla nuova soglia per l'utilizzo del contante è stata inoltre introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Irregolarità e sanzioni

Il trasferimento di contante o libretti al portatore per operazioni di importo pari o superiori ai 1.000 euro e' punibile con una sanzione amministrativa variabile dall'1 al 40% dell'importo del trasferimento, di minimo 3.000 euro. Tali sanzioni vengono irrogate dal Ministero dell'economia con applicazione della legge 689/81 (sanzioni amministrative).

Si ricorda, in proposito, che La normativa antiriciclaggio non può essere elusa tramite il frazionamento del pagamento. I limiti previsti, infatti, devono essere interpretati nel senso che occorre fare esclusivamente riferimento al "valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale ed essi si applicano anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito (Corte di cassazione sent. 15103 del 22 giugno 2010).

Se la violazione supera i 50.000 euro la sanzione applicabile varia dal 5% al 40%, sempre con minimo di 3.000 euro.

Se la violazione non supera i 250mila euro e' possibile effetuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, versando il 2% o il 10% (doppio del minimo) dell'importo del trasferimento di denaro entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Le sanzioni appena indicate  non si applicano per violazioni commesse tra il 6/12/2011 e il 31/1/2012, quando riferite a importi compresi tra i 1.000 e i 2.500 euro.

Antiriciclaggio – Libretti di risparmio al portatore

Con l'entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio, dal primo aprile 2012, chi possiede libretti al portatore, emessi da banche o dalla posta, con somme superiori a 999,99 euro incapperà in multe salate.

I libretti si distinguono tra nominali (chi li possiede non ha problemi con la nuova normativa) e al portatore. I primi sono associati a persone fisiche, i secondi invece non hanno collegamenti con l’utilizzatore e possono essere usati da chiunque ne sia in possesso. Il prelievo di contanti od il deposito va comunque effettuato presentando un documento d’identità e il codice fiscale.

E' stata inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mila euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Chi non ha effettuato l'operazione nei termini fissati dal decreto legge è soggetto ad una multa che può anche essere pari al saldo del libretto stesso.

In base alla normativa antiriciclaggio vigente, gli istituti sono tenuti a segnalare al Ministero delle Finanze eventuali trasgressori, ma soltanto dal momento in cui un cliente si presentasse allo sportello con un libretto che vanta un risparmio superiore ai 1.000 euro. In sostanza il governo non chiede un elenco preventivo degli intestatari, ma impone un controllo diretto agli operatori.

In tal modo i libretti dormienti (cioè, quelli sui quali da anni non vengono effettuate operazioni di prelievo o deposito) potranno restare tali ad oltranza, mentre saranno puniti coloro che ancora li utilizzano costantemente oltre la soglia limite.

Pagamento stipendi, pensioni e compensi - Bollo sui conti correnti

In ossequio alle nuove norme antiriciclaggio, è dunque pari a mille euro anche la soglia massima dei pagamenti per cassa e l'importo massimo degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante.

Oltre tale limite gli emolumenti debbono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante.

Al fine di incentivare l'accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) è stata introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela.

Per i conti correnti bancari/postali e i rendiconti dei libretti di risparmio, la tassa continuerà a essere di 34,20 euro l'anno se il cliente è una persona privata. L'imposta di bollo è invece del tutto cancellata se il valore medio di giacenza «risultante dagli estratti e dai libretti» non supera i cinquemila euro. In pratica se durante l'anno, tra entrate e uscite, la disponibilità media del conto corrente non supera questa soglia, non si paga il bollo.

Termini per obbligo di versamento in conto corrente delle pensioni oltre i mille euro

Dal primo luglio 2012 (legge 26 aprile 2012, numero 44) vige lo stop al pagamento contante delle pensioni oltre i mille euro. Ai fini dell'individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).

Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall'Inps devono indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.

E' stata ancora prevista una fase transitoria di tre mesi a partire dal primo luglio 2012. Ma dal primo ottobre 2012, in assenza di un conto corrente intestato al pensionato, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tratterrà le somme dovute. L’importo verrà versato solo dopo la comunicazione del codice IBAN del conto corrente, bancario o postale, all'INPS.

Conseguenze e precauzioni da adottare per i debitori che percepiscono pensioni oltre i mille euro

L'obbligo di versamento della pensione in conto corrente potrà avere spiacevoli conseguenze nel caso in cui il pensionato risultasse anche debitore sottoposto ad esecuzione.

La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza numero 17178 del 9 ottobre 2012 ha deciso che non sussiste alcuna preclusione o limitazione in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità delle retribuzioni percepite, ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell'articolo 1834 codice civile. Così come già stabilito in precedenti sentenze (cfr. Cass. numero 3518 del 12 giugno 1985).

In pratica, qualora il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v’è dubbio che le somme da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto: il denaro è bene fungibile per eccellenza, secondo i giudici di piazza Cavour.

Ora, è facile intuire che la sentenza possa estendersi, per analogia, anche ai pensionati debitori. Così, al povero debitore, costretto dal decreto "salva Italia" a doversi servire del conto corrente, l’unica via di uscita resta quella di prelevare il denaro "fungibile"” ancora caldo di bonifico e depositarlo, prima che si raffreddi, su un conto corrente intestato ad altri soggetti (meglio se non debitori soggetti anch'essi ad azione esecutiva).

In questo modo potrà sottrarsi, forse, all'azione esecutiva del creditore scaltro che avrà deciso di procedere al pignoramento del conto corrente invece di "accontentarsi" del quinto mensile della pensione.

Criteri di valutazione del rischio di riciclaggio - i rapporti continuativi e le operazioni occasionali

La tipologia del rapporto continuativo o dell'operazione

Rileva la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l'operazione per fini illeciti (es. operazioni per cassa; bonifici, specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti). Su altro piano, la tipologia dei rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l'attività e gli interessi economici del cliente.

Le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell'operazione

In via esemplificativa, rilevano modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto che non richiedono la presenza fisica del cliente o non consentono la sua identificazione diretta da parte del destinatario. Particolare attenzione va rivolta nei confronti di rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni. Assume inoltre rilievo l'operatività realizzata in contanti e/o con risorse provenienti da o destinate verso l'estero - specie se la movimentazione avviene con modalità o mezzi di pagamento inusuali - o caratterizzata da un'ingiustificata complessità.

L'ammontare

Richiedono attenta valutazione i rapporti connessi all'offerta di servizi di private banking per la gestione personalizzata di un ingente patrimonio del cliente, nonché, più in generale, le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente, e le operazioni che possano essere ricondotte a un'ipotesi di frazionamento volto a eludere gli obblighi antiriciclaggio.

La frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo

Frequenza e durata vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto.

La ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente

La valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili (rilevano, ad esempio, il fabbisogno di servizi finanziari e la capacità reddituale e patrimoniale). Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore economico, di area geografica.

L’area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione

Vale quanto indicato con riferimento ai clienti.

L'effettuazione dell'operazione in contanti

Quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro).

Profili del cliente da sottoporre a verifica e controllo

L'articolo 20 del decreto antiriciclaggio individua i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto in essere ed all'operazione effettuata. Di seguito i criteri di valutazione che devono essere adottati, dalle banche e dagli operatori finanziari, in relazione a ciascuno dei fattori indicati.

La natura giuridica e le caratteristiche del cliente

Rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente (quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi del codice di procedura penale) o di precedenti segnalazioni inoltrate alla UIF; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari).

In caso di cliente-persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. Vi rientrano i casi delle persone politicamente esposte (PEPs) e di quelle residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché dei soggetti che rivestono funzioni apicali nella pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici.

Nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.

Assume altresì rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità. Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.

Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso.

Le attività svolte e gli interessi economici

Rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio e che, per questo, impongono specifiche cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante).

Rileva inoltre l'operatività in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili).

Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo

Vengono presi in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

Area geografica di interesse del cliente o della controparte

Rilevano la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale del destinatario; assume rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. A tal fine, gli intermediari possono avvalersi di fonti pubbliche quali le relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, quelle della Direzione Nazionale Antimafia, quelle del Ministero dell'Interno sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia e sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata.

Particolare attenzione va posta quando l'area di interesse è all'estero; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal) ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio.

Quando scattano le attività di verifica e controllo

Le attività di verifica e controllo di cui alle precedenti sezioni devono essere effettuate nei casi di seguito indicati.

  1. quando si instaura un rapporto continuativo;
  2. quando venga eseguita un’operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni frazionate. Rientrano in tale fattispecie i casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento o le Poste Italiane SpA agiscano da tramite o siano comunque parte nei trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, laddove l'importo complessivo sia pari o superiore a 15.000 euro. Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo testo unico osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro;
  3. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile: a tal fine, i destinatari delle presenti istruzioni si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 41 del decreto antiriciclaggio, emanati con provvedimento della Banca d'Italia su proposta della UIF, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF;
  4. quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela (ad esempio, nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato; in caso di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

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22 Aprile 2013 · Lilla De Angelis


Commenti e domande

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32 risposte a “Antiriciclaggio – assegni e contanti”

  1. Carla Benvenuto ha detto:

    Azzerare o quasi l’uso dei contanti: solo così si può risolvere in gran parte il problema dell’evasione fiscale in Italia. Ne è convinta Milena Gabanelli, la curatrice di Report, che in un articolo sul Corriere della Sera lancia la sua proposta: postazioni pos obbligatorie in tutte le attività commerciali in modo da accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito. Ai virtuosi che utilizzano i sistemi telematici, lo stato applicherebbe una tassa del 33% contemporaneamente restituita sotto forma di sgravio fiscale per i primi 150 euro al mese a testa. “Sono 50 euro che ogni cittadino, ogni mese, ha in più se è stato così bravo da pagare tutto in modo tracciabile”.

    La Gabanelli parte dall’analisi della situazione fiscale italiana, intollerabile per i cittadini onesti e per lo stato: pressione fiscale che arriva fino al 70% da un lato ed evasione annua di 154 miliardi di euro. Continuando così, muoiono i contribuenti e l’Erario continua ad affondare. Cosa fare? Secondo la tosta Milena bisogna procedere a una rivoluzione culturale: limitare l’uso eccessivo del contante. I controlli di Equitalia da soli non bastano, perché gli studi di settore da soli non dicono tutta la verità. Bisogna, insomma, colpire le attività commerciali che puntano sul “nero”, con riciclaggio, false fatturazioni eccetera.

    A chi oppone i troppi costi per nella gestione dei dati informatici per banche, imprese e famiglia, la Gabanelli ribatte: “Non costerebbe un euro in più in burocrazia, semplicemente in bit da archiviare. Il problema vero sarebbe quello delle commissioni da pagare alle banche per i pagamenti telematici. “Il governo ha il potere (e il dovere) – attacca la giornalista – di imporre alle banche di ridurre il costo dell’utilizzo di mezzi tracciabili, fino a renderlo equivalente a quello del contante”. Aumentare le transazioni e diminuire le commissioni: ma il governo (specialmente quello di Monti e Passera, ex Banca Intesa) avrà mai la forza di fare la voce grossa con gli istituti di credito?

    Con il pagamento “obbligatorio” con bancomat e carte, spiega la Gabanelli, lo stato incasserebbe subito, entro il primo anno, almeno 100 di quei 150 miliardi di euro di sommerso, soldi da reinvestire in fondi per abbassare l’Irpef, eliminare l’Irap, saldare i debiti con le imprese. Ma al di là della rivoluzione copernicana, difficile da attuare in pochi mesi in un paese così avvezzo ad usare spiccioli e carta per le spese correnti (e in cui 15% delle famiglie non ha un conto corrente), non è che la Gabanelli sottovaluti il peso del lavoro nero e dei doppi e tripli lavori pagati sottobanco? In quei casi, non c’è bancomat o carta di credito che tenga.

  2. Genny Manfredi ha detto:

    Novità per le pensioni oltre i mille euro

    La fase transitoria sarà di tre mesi a partire dal primo luglio 2012. Nel medi di luglio, agosto e settembre l’INPS deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste italiane o dalle banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’INPS una volta decorso il termine del 30 settembre 2012. In ogni caso, l’Inps assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati provvederanno all’apertura di un conto corrente o libretto. L’INPS ricorda anche che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza, anche se non ancora titolare di conto o libretto.

  3. Annapaola Ferri ha detto:

    Ora è finalmente chiaro perchè i tecnici del governo Monti hanno preteso che tutte le pensioni fossero canalizzate nei conti-correnti.

    Altro che evasione o riciclaggio, per quanto apparisse improbabile si celassero sotto le mentite spoglie di anziani con pensioni di pochi centinaia di euro al mese, pericolosi mafiosi o grandi evasori.

    Niente di tutto questo, i poveri pensionati rimanevano tali e, probabilmente, a causa della crisi, non sono riusciti a pagare il canone tv. E naturalmente entra in scena il perverso meccanismo di Equitalia e le sue cartelle esattoriali.

    Ma le pensioni si possono pignorare solo per un quinto, a volte, per decisione del giudice, anche per un decimo: di qual l’escamotage.

    L’ente di riscossione, di concerto con l’esecutivo, ha escogitato il sistema per aggirare la legge: i conti correnti si possono pignorare per intero e in tutta legalità.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il “Decreto Salva Italia”, ha imposto ai pensionati l’apertura di un conto corrente su cui versare la pensione per importi pari o superiori a mille euro.

      Ora a parte il costo che non sempre corrisponde a zero spese, vi è il pericolo di vedersi pignorare da Equitalia il conto corrente sul quale viene versata la pensione mensile.

      Infatti sebbene l’art. 545 del Codice civile prevede che stipendi e pensioni non sono pignorabili se non per un massimo di un quinto del totale e comunque facendo salvo il minimo Inps pari a 430 euro, la pignorabilità dei conti correnti non ha limiti, poiché sia le banche che gli uffici postali non sono tenuti a dichiarare la provenienza delle somme depositate.

      In questi casi poiché tale procedura è illegittima in quanto si tenta attraverso l’ obbligo imposto ai pensionati di aprire un conto corrente di aggirare le norme che limitano la pignorabilità delle stesse ad un quinto, occorre fare opposizione dimostrando che le somme pignorate, trattandosi di pensioni, sono pignorabili solo nei limiti stabiliti dalla legge.

  4. Ornella De Bellis ha detto:

    Le pensioni oltre i mille euro saranno pagate cash ancora fino a giugno. Slittato da maggio al primo luglio (decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 – G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – suppl. Ordinario n. 85) lo stop al pagamento contante delle pensioni oltre i mille euro. I pensionati avranno quindi ancora tempo per aprire un conto corrente sul quale la Pubblica Amministrazione erogherà ai prestatori d’opera somme superiori a mille euro per il riconoscimento di stipendi e pensioni a mezzo strumenti di pagamento elettronici diversi dal contante (art. 3, comma 3).

    Ai fini dell’individuazione del limite dei mille euro, non si tiene conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità (comma 4-ter).

    Inoltre, in base al comma 4-bis, soltanto coloro che percepiscono pagamenti pensionistici erogati dall’Inps devono, entro il 30 giugno 2012, indicare gli estremi del conto di pagamento per l’accredito delle somme dovute dalla P.A.

    Qualora il percettore di reddito fosse impossibilitato a raggiungere le sedi degli intermediari per motivi di salute o di restrizione della libertà personale, il soggetto delegato alla riscossione potrebbe accendere un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestati al beneficiario dei pagamenti (comma 4-quater) presentando una propria dichiarazione che attesta la sussistenza della documentazione relativa ai suddetti impedimenti, in luogo della documentazione medesima. Art. 3, comma 4-quinquies.

  5. utente ha detto:

    Anche le parrocchie si adeguano alle nuove disposizioni previste dal decreto legge Salva-Italia. La diocesi di Bolzano, infatti, ha preparato un vero e proprio vademecum sull’utilizzo del contante dopo le restrizioni previste dal decreto Monti (Dl 201/2011).

    Si tratta di una dettagliata lettera di istruzioni ai propri parroci. Nel testo viene chiarito che qualsiasi offerta in contanti ricevuta dai fedeli eccedente la fatidica quota di 999,99 euro dovrà essere versata dal sacerdote sul conto corrente della parrocchia. La “circolare” del vescovo chiarisce anche che oltre la soglia del 1.000 euro il fedele dovrà operare tramite bonifico bancario, una opzione questa che, si sottolinea «dovrebbe comunque essere preferita nel segno della trasparenza anche per importi più piccoli».

    Ecco di seguito il vademecum della diocesi di Bolzano

    Pagamento in contanti – nuove norme

    Il decreto legge n. 201 del Governo italiano, convertito il 06.12.2011 dal Parlamento nella Legge n. 214/22.12.2011, dà nuove norme per il pagamento in contanti.

    La Legge pone il limite di 1.000,00 euro, a partire dal 06.12.2011, per il pagamento in contanti e i libretti di risparmio al portatore. Ciò comporta che ogni pagamento in contanti che supera l’importo di 999,99 euro è irregolare e può essere punito. Così pure tutti i libretti di risparmio non nominali ma al portatore devono essere notificati dalle banche al Ministero delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.

    Gli effetti della Legge sono questi:

    • a) non è più permesso versare a chiunque un importo di 1.000,00 euro o più in contanti o in libretti di risparmio bancari o postali o al portatore;
    • b) sugli assegni e vaglia postali con importo di 1.000,00 euro o più deve essere riportato il nome o l’intestazione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”;
    • c) i libretti di risparmio al portatore bancari o postali con un saldo di 1.000,00 euro o più devono essere estinti o ridotti a un importo inferiore a 1.000,00 euro;
    • d) pagamenti di fatture, tasse, scontrini per un importo complessivo di 1.000,00 euro o più dovranno obbligatoriamente essere effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito, bancomat o assegno (non trasferibile).

    In caso di non osservanza di queste norme la Legge prevede sanzioni dall’1% fino al 40% dell’importo e comunque almeno di 3.000,00 euro.

    In base a una circolare del Ministero delle Finanze del 16.01.2012 queste norme non riguardano le operazioni effettuate dalla stessa persona sul suo conto, ma solo il trasferimento di denaro fra due persone o istituzioni diverse. Ciò significa che, come in antecedenza, sono permessi:

    1. – prelievi da parte dell’intestatario dal proprio conto di importi superiori a 1.000,00 euro;
    2. – depositi di importi superiori a 1.000,00 euro effettuati dall’intestatario sul proprio conto (in questo caso la banca, se ha fondati sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, può chiedere al cliente la provenienza del denaro).

    Anche nell’amministrazione parrocchiale è obbligatorio osservare queste norme. Oltre i 1.000,00 euro non si può più operare in contanti ma tramite bonifici bancari. Questa forma del bonifico bancario dovrebbe comunque essere preferita nel segno della trasparenza anche per importi più piccoli, in modo che le ricevute bancarie e gli estratti conto servano in certo modo al controllo delle entrate e uscite nella contabilità parrocchiale. In particolare vale l’obbligo del bonifico bancario per le seguenti operazioni:

    – trasmissione alla Curia delle offerte per finalità particolari e delle intenzioni di Messe. Le Offerte alla parrocchia che superano l’importo di 999,99 euro devono essere versate sul conto bancario della parrocchia.
    – il pagamento delle fatture da parte della parrocchia deve avvenire di norma solo tramite bonifico bancario, per avere in questo modo la relativa quietanza. I pagamenti in contanti non possono superare l’importo di 999,99 euro e il pagamento deve essere quietanzato dal beneficiario sulla fattura con firma, data ed eventuale timbro.

    – Rimborsi di spese a persone devono avvenire su presentazione di un documento scritto (es. spese di viaggio, scontrini) e la ricevuta del rimborso, se avviene in contanti e non supera l’importo di 999,99 euro, deve essere firmata dal beneficiario. Anche in questo caso il rimborso dovrebbe avvenire preferibilmente tramite bonifico bancario.

    – Il limite dei contanti è fissato in 999,99 euro e vale per ogni pagamento (es. acquisto di francobolli, acquisti vari, retribuzioni, rimborsi, ecc.).

    È sempre possibile prelevare in banca anche importi più grandi in contanti e poi depositarli altrove. Ma i pagamenti in contanti dovrebbero essere ridotti al minimo, non possono superare i 999,99 euro e devono essere documentati (quietanza). A tale riguardo bisogna tener conto anche delle altre norme, soprattutto quelle di natura fiscale e quelle attinenti al diritto del lavoro.

  6. amedeo2 ha detto:

    vivo e lavoro in USA e spedisco dei soldi in italia per sostenere la mia famiglia ma questo non loposso fare tramite banca perche mi pagano in contanti e utilizzo compagnie come “monegram” facendo piccole spedizioni di 1000$ ogni mese, che problemi puo’ avere la mia famiglia in questo caso con le nuove normative antiriciclaggio? premetto questo io lavoro negli stati uniti e non sono un criminale.
    vi ringrazio se qualcuno puo darmi migliori informazioni riguardante la nuova legge antiricilaggio
    grazie

    • Il beneficiario del trasferimento fondi non ritirerà contanti, ma un assegno circolare nominativo non trasferibile che egli provvederà poi a depositare sul proprio conto corrente.

      Al limite, può, se vuole, ridurre l’importo a 999 euro, evitando così ai suoi familiari il giro delle sette chiese. In questo modo Moneygram, o chi per essa, potrà erogare l’importo in contanti al beneficiario del trasferimento fondi.

    • amedeo2 ha detto:

      puoi spiegarmi meglio cosa vuoi dire con il giro felle sette chiese? Ridurre l’importo a 999 euro? Se si riferisce alla somma di denaro spedita stiamo parlando che 1000$ sono circa 750 euro piu’ o meno che io spedisco ogni mese per sostenere i miei familiari,niente di illecito o soldi sporchi ……………..ripeto io in USA lavoro e quando ero in italia senza lavoro lo stato italiano non mi ha aiutato per niente..ripeto per niente.. ora che lavoro e mando qualche risparmio in italia per la mia famigila vuole anche farmi pagare tasse su soldi da me guadagnati onestamente e con molto sacrificio…………. come on…………………..

    • Mi scusi. Il problema non si pone, trattandosi di mille dollari. Avevo risposto nella convinzione, sbagliata, che si trattasse di mille euro.

    • amedeo2 ha detto:

      il problema non si pone grazie ai money order “moneygram” che sono di 500$ cadauno e quindi due money orders corrispondonono a1000$ equivalente a 750 euro totale…circa…. che spero e prego ogni mese la banca dove la mia famiglia ha il conto corrente non mi dara’ grattacapi per risolvere questa situazione senza avere problemi con il fisco italiano……comunque se in questi giorni i miei genitori andranno in banca per il deposito o il cambio di questi money orders le faro’ sapere in modo piu’ esplicito come sta la situazione…………

    • Tullio Solinas ha detto:

      Benissimo grazie. Ci interesserebbe molto fornire qualche informazione utile ai tanti italiani che lavorano all’estero e inviano denaro a casa.

  7. risparmiatoreatipico ha detto:

    Io, da alcuni anni, tengo in casa dei risparmi, la cifra è arrivata a circa 50.000 euro, era denaro investito con un’assicurazione. So che tenere contati in casa è un modo atipico di risparmiare ma negli ultimi anni ho acquisito una certa sfiducia verso banche e assicurazioni… attualmente avrei bisogno di questi soldi per fare un grosso acquisto ma ho letto che non posso pagare in contati cifre superiori a 1000 euro. Posso però andare in banca con questi contanti e dire “ho 50.000 euro da versare sul conto corrente”? Rischio delle sanzioni? Inoltre rischio sanzioni per il trasporto dei contati da casa alla banca?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Nessuna sanzione per il versamento di 50 mila euro in banca. L’Agenzia delle Entrate potrebbe chiamarla a giustificare l’origine della somma. Ma se lei ha conservato la documentazione relativa agli investimenti effettuati, non avrà alcun problema.

    • risparmiatoreatipico ha detto:

      Va bene, grazie mille!

  8. avilo ha detto:

    Scusate ma può la banca rifiutarsi di pagare un assegno bancario di 800 euro ed inoltre importi pure di aprire un conto corrente?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se l’assegno non è circolare, la banca deve verificare che sia coperto e che la transazione vada a buon fine. Se la banca e la filiale sono quelle indicate sull’assegno – in cui il traente (colui che ha emesso l’assegno) è titolare del conto corrente di riferimento – la banca non può rifiutarsi di pagare, se ci sono fondi. In questa evenienza, qualora l’impiegato allo sportello opponga il rifiuto, bisogna chiedere di conferire con il direttore oppure minacciare di chiamare, seduta stante, GdF, polizia o carabinieri.

  9. melly ha detto:

    Salve, sono un apprendista in maternita percepisco uno stipendio di 800 euro circa che mi vengono pagati attraveso assegno bancario. Quasto mese la banca si e rifiutata di cambiarmi l-assegno perche superiore a cinquecento euro invitandomi pertanto ad aprire un conto corrente. ho pravato ad altre filiari ed e successa la stessa cosa. io ho avuto in passato un protesto bancario non ancora cancellato pertanto non posso aprire un conto corrente….potete darmi informazioni su come fare per poter risquotere la mia maternita…? grazie

    • Roberto Petrella ha detto:

      Può provare a chiedere una carta prepagata e ricaricabile provvista di IBAN. Non è legata ad un conto corrente e il datore di lavoro potrà pertanto effettuare i bonifici. Credo sia l’alternativa al conto giusta per le sue esigenze.

  10. Nando1985 ha detto:

    Salve, sono un privato e devo vendere la mia auto ad un privato, lui mi vorrebbe pagare la somma dell’auto 12.000 euro in contanti,per poi io depositarli in banca sul mio conto corrente.E’ possibile farlo senza avere problemi con la legge antiriciclaggio? come potrei fare? grazie mille

    • Marzia Ciunfrini ha detto:

      Si faccia pagare con un assegno circolare a suo nome. Lei avrà così assicurato la possibilità di tracciare la provenienza dei 12 mila euro. Altrimenti rischia di avere problemi per riciclaggio di denaro.

  11. fireman79 ha detto:

    Premetto di avere un conto mio personale ed uno cointestato con mio fratello su due banche diverse.

    Giovedì 24 novembre ho ritirato dal mio conto personale € 2400,00 per il pagamento di due assicurazioni RC auto ed il collaudo di una macchina.

    Ora a fine mese devo prendere dal conto cointestato 900€ per un magazzino che usiamo entrambi.

    Prendendo i soldi da due conti separati, ma intestati alla stessa persona o la stessa persona fa più operazioni, scatta lo stesso il principio della segnalazione?

    Solo a titolo di curiosità, capita lo stesso con ditte che hanno più conti?

    • Marzia Ciunfrini ha detto:

      Nel suo caso non scatta alcuna segnalazione. Così come per la ditta che dispone di due conti su banche diverse.

      Tenga tuttavia presente che, in seguito ad accertamenti fiscali, la ditta potrebbe essere soggetta a sanzioni per elusione della legge antiriciclaggio (frazionamento di prelievi in contanti al di sotto dei 2500 euro poi corrisposti al medesimo soggetto).

      Inoltre dal 6 dicembre è’ assolutamente vietato il pagamento di somme superiori a 1.000 euro con artificiosi frazionamenti.

  12. davide70 ha detto:

    Salve, con il nuovo decreto Monti che fissa il limite a 1000 euro il pagamento in contanti, posso pagare un’affitto di 1500 euro l’anno suddiviso in due rate semestrali di 750 euro, posso pagare le due rate semestrali in contanti?

    • Giorgio Valli ha detto:

      Non può frazionare il pagamento se è in ritardo con le rate. Deve emettere un assegno non trasferibile intestato al proprietario dell’appartamento concessole in locazione pari all’importo di 1500 euro. Oppure paga secondo le scadenze previste, anche in contanti o con assegni trasferibili, se l’importo è inferiore ai mille euro.

    • davide70 ha detto:

      mi spiego meglio, l’affitto lo sempre pagato come da contratto in due rate da 750 euro, non l’ho mai pagato con rata annuale.

    • Giorgio Valli ha detto:

      Se lei deve corrispondere 1500 euro ad un soggetto perchè in ritardo con i pagamenti arretrati, non importa se negli anni precedenti pagava anche 100 euro/mese, deve fare un assegno da 1500 euro non trasferibile, per stare in regola.

    • davide70 ha detto:

      Allora adesso tutti quelli che pagano l’affitto ogni mese, tre o sei mesi devono pagarlo in rata unica, mi dispiace contraddirla perchè la stessa domanda fatta in altri siti dove la norma viene spiegata in dettaglio, il pagamento frazionato è ammesso per tutti quei pagamenti che per loro natura contrattuale è rateizzato, come i canoni di affitto e gli stipendi delle badanti, a patto che la singola rata non superi il limite dei mille euro.

      La fonte è il CAF di Sassari.

      Grazie.

    • Roberto Petrella ha detto:

      Internet è bello anche per questo. Ciascuno si sceglie la risposta che più gli piace o conviene.

      Il CAF di Sassari scrive ovviamente il giusto. Ma, questo è il punto: una volta saltato il pagamento rateale, l’arretrato va pagato per intero e non è frazionabile secondo le modalità che erano contrattualmente previste se si fossero rispettate le scadenze.

      Certo, i canoni mensili arretrati potrebbero essere rimborsati anch’essi a rate, se questo è l’accordo per il rientro dall’esposizione debitoria.

      Quello che è certo, e mi sembrava fosse questo il senso della domanda, se devo pagare 1500 euro non è conforme al disposto dalla legge, emettere un assegno trasferibile da 750 euro oggi e l’altro (sempre trasferibile) domani o dopodomani.

      E, sia chiaro, stiamo discutendo di quisquiglie, su cui, mi sembra, abbiamo perso troppo tempo entrambi.

  13. dolce luigi ha detto:

    buon giorno, Può mio figlio spostare dal suo conto corrente al mio tutti i suoi risparmi ( superiori a €40000) senza che io abbia controlli od accertamenti o spese di “altro reddito?” considerando che lui vive e risiede in famiglia?

    • cocco bill ha detto:

      Ciao Luigi. Meglio se tuo figlio li preleva un pò alla volta dal suo conto e li versi tu cash sul tuo conto, senza effettuare bonifici diretti. Per approfondire le problematiche del pignoramento del conto corrente ti suggerisco di inserire le tue ventuali successive domande in questo forum.

  14. rodolfo bargagli ha detto:

    Non è la prima volta che i libretti di risparmio bancari e postali al portatore finiscono nel mirino delle norme antiriciclaggio. La manovra varata ieri stabilisce che vengano «estinti» entro giugno 2011, probabilmente o chiudendoli o trasformandoli in libretti nominativi.

    Una prima stretta era arrivata con il decreto 231/2007 con cui il governo Prodi aveva recepito le misure in materia previste dalle direttive europee. Allora si era introdotto il tetto massimo di 5mila euro di deposito, proprio per limitare l’utilizzo di questa forma alternativa del contante che garantisce una non tracciabilità dei movimenti di denaro.

    Il libretto al portatore, a differenza di quello nominativo, non deve essere intestato a chi vi dispone movimentazioni: al portatore viene chiesto soltanto di presentarsi allo sportello bancario con un documento d’identità valido.

    Dopo nemmeno un anno, però, la regole del gioco sono cambiate e con il decreto legge 112/2008 la soglia massima è stata elevata a 12.500 euro.

    Ma l’innalzamento del limite non è stato sufficiente a ridare ossigeno all’utilizzo di quello strumento: sia l’Abi sia le Poste – seppure ieri sera non fossero in grado di fornire numeri – sostengono che la diffusione del libretto al portatore ormai sia molto ridotta proprio perché l’operatività di questa sorta di alternativa al conto corrente è piuttosto limitata.

    Bisogna comunque distinguere bene tra libretto nominativo e libretto al portatore, per quanto entrambi ricadano nella categoria dei libretti di risparmio. È solo il libretto al portatore ad essere destinato all’estinzione.

    Il libretto di risparmio nominativo, invece, soprattutto quello postale, era e rimane uno dei prodotti di risparmio preferito dalle famiglie italiane. A bilancio 2009 di Poste spa risultano attivi 25,5 milioni di libretti: un numero sicuramente enorme, anche se si tratta di un dato aggregato in cui rientrano i libretti nominativi, di cui fanno parte anche quelli giudiziari usati per confische e pignoramenti, e quelli al portatore.

    I libretti nominativi, che possono essere intestati anche a più persone ma solo da queste possono essere usati, non hanno costi di gestione, sono esenti da imposta di bollo (seppure hanno una tassazione al 27%) e possono essere intestati anche a minori. Per questo era in voga l’uso di intestare un libretto di risparmio a un neonato su cui versare fondi per la futura istruzione. Mentre è uno strumento usato dalle persone anziane per l’accredito della pensione perché è meno oneroso rispetto ai conti correnti.

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