Dichiarazione dei redditi e detrazione interessi passivi mutuo – aspetti particolari

Dichiarazione dei redditi e interessi passivi - Cosa si può detrarre

Non è possibile portare in detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, cessione dello stipendio e comunque gli interessi derivanti da finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo. Unitamente agli interessi passivi sono detraibili le commissioni spettanti agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione, le spese notarili relative alla stipula del contratto di mutuo, le spese di istruttoria, la perizia tecnica nonché le imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’imposta per l’iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Detrazioni in dichiarazione dei redditi - Interessi passivi mutuo ed usufrutto

Beneficiari della detrazione possono essere soltanto coloro che, contemporaneamente, siano titolari del contratto di mutuo e della proprietà dell'immobile. È stato escluso (istruzioni a Unico Pf/730) che l'usufruttuario possa conseguire la detrazione, in quanto non acquista la proprietà del bene. Il beneficio fiscale, quindi, compete soltanto al nudo proprietario che potrà assumere come base di calcolo gli interessi rapportati all'intero valore dell'immobile, ancorché una parte di questo valore sia riferita al diritto reale dell'usufruttuario (circolare 20/E del 13 maggio 2011).

Dichiarazione dei redditi e interessi passivi - Come si calcola la detrazione

La detrazione si calcola applicando l'aliquota del 19% su un importo annuo (costituito da interessi passivi e oneri accessori e quote di rivalutazione) non superiore a 4.000 euro, che, in caso di più beneficiari, va proporzionalmente suddiviso in base all'intestazione del mutuo, tenendo, altresì, conto di tutti i mutui (co)intestati. Qualora il mutuo e la proprietà dell'abitazione principale siano cointestati fra coniugi, la detrazione può essere fruita per intero dal coniuge che ha fiscalmente a carico l'altro.

Dichiarazione dei redditi - Ripartizione della detrazione di mutuo cointestato in rapporto alla quota di proprietà dell'immobile

Come chiarito dalla circolare 17/E/2006, punto 7, ai fini della ripartizione della detrazione degli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto della abitazione principale, risulta ininfluente la percentuale di intestazione della proprietà di quest’ultima. Pertanto, gli interessi del mutuo cointestato saranno detraibili nella misura di ripartizione del mutuo, a nulla rilevando che la proprietà sia fra i mutuatari diversamente suddivisa. La circolare 17/E del 18 maggio 2006, ad esempio, ha specificato che, se la proprietà dell'immobile risulta intestata a più soggetti ma uno soltanto contrae il mutuo, la detrazione spetta comunque per intero a quest'ultimo. Con riferimento ai familiari si configurano tre differenti situazioni:

  1. comproprietà dell'immobile e contitolarità del contratto di mutuo, la detrazione spetta a tutti i contribuenti purché proprietari dell'immobile e mutuatari. In tal caso il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione e ciascun titolare fruisce della detrazione per la propria quota di interessi;
  2. comproprietà dell'immobile e titolarità del contratto di mutuo da parte di un solo soggetto, la detrazione spetta esclusivamente al mutuatario il quale fruirà della detrazione piena;
  3. proprietà esclusiva dell'immobile e contitolarità del contratto di mutuo, la detrazione spetta solo al proprietario limitatamente alla propria quota.

Concetto di abitazione principale per la detrazione interessi passivi - Vincoli temporali fra stipula del mutuo ed acquisto immobile

Il beneficio va fruito secondo il criterio di cassa: le rate, cioè, si detraggono solo nell'anno d'imposta in cui vengono pagate, a prescindere dalle diverse scadenze che risultano dal piano di ammortamento convenuto con il mutuante (analogo criterio vale per gli oneri accessori).

A pena della perdita del diritto alla detrazione, il mutuo va stipulato non oltre 12 mesi precedenti o successivi all'acquisto dell'unità immobiliare. Un ulteriore vincolo temporale prevede che l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto. Si considera abitazione principale (nel contesto detrazioni IRPEF e non in quello IMU) l'abitazione in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

La dimora abituale non deve necessariamente coincidere con la residenza anagrafica (in tal senso si vedano la circolare 304/1997 e la risoluzione 351/E/2008). Il contribuente può in ogni caso autocertificare, in sede di un eventuale controllo, l'abitualità della propria dimora. Anche nel caso di un ricovero permanente del contribuente in casa di riposo o centro di assistenza sanitaria si conserva il diritto a detrarre gli interessi passivi. In questa circostanza, tuttavia, l'immobile non può essere locato.

La dimora abituale non si considera variata se il contribuente si trasferisce per motivi di lavoro; egli mantiene così il diritto alla detrazione (anche qualora dovesse cedere l'abitazione in locazione: circolare 15/E/2005).

17 Gennaio 2013 · Giorgio Valli


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2 risposte a “Dichiarazione dei redditi e detrazione interessi passivi mutuo – aspetti particolari”

  1. Marzia Ciunfrini ha detto:

    Beneficiari della detrazione possono essere soltanto coloro che, contemporaneamente, siano titolari del contratto di mutuo e della proprietà dell’immobile. È stato escluso (istruzioni a Unico Pf/730) che l’usufruttuario possa conseguire la detrazione, in quanto non acquista la proprietà del bene. Il beneficio fiscale, quindi, compete soltanto al nudo proprietario che potrà assumere come base di calcolo gli interessi rapportati all’intero valore dell’immobile, ancorché una parte di questo valore sia riferita al diritto reale dell’usufruttuario (circolare 20/E del 13 maggio 2011).

  2. Piero Ciottoli ha detto:

    Per quanto riguarda la detraibilità degli interessi passivi sui mutui, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2011 ci sono diversi ostacoli legati sia ai limiti imposti dalla legge, sia alle vicende dell’immobile acquistato e del contratto di mutuo che, nel tempo, può subire modifiche anche in termini di soggetti intestatari.

    Ricordiamo che la detrazione spetta su un importo massimo di 4mila euro e non può quindi superare i 760 euro (cioè il 19% di 4mila). Questa cifra va suddivisa, in caso di contitolarità del mutuo, tra i diversi intestatari, e fa eccezione il caso del coniuge fiscalmente a carico, in quanto è previsto che il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della beneficio fiscale per entrambe le quote di interessi passivi.

    In caso di separazione anche il coniuge separato rientra tra i familiari, almeno fino a quando non arriva la sentenza di divorzio, per cui la detraibilità non subisce variazioni.

    C’è poi da considerare l’ipotesi dell’accollo del mutuo: in presenza di un immobile e di un mutuo cointestati tra due coniugi che si separano, se a seguito della separazione uno dei due diventa proprietario esclusivo dell’abitazione e si accolla le rate residue del mutuo, potrà portare in detrazione anche le rate intestate all’ex, purché annoti sull’attestazione della banca che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

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