Arbitro bancario finanziario » Ecco chi può “multare” le banche

Arbitro bancario finanziario - Chi è

Operativo dall'ottobre 2009, l’Arbitro Bancario Finanziario (o, come più semplicemente viene chiamato nel mondo bancario, l’“ABF”) è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le banche (o gli altri intermediari finanziari, principalmente: le società finanziarie che erogano prestiti al pubblico, Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta) e la clientela.

Nasce con la legge di riforma del risparmio (n.

262/2005) che, tra l’altro, introduce nella legge bancaria (n. 385/1993) l’articolo 128 bis, che impone appunto alle banche di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, al fine di assicurare una loro rapida ed economica soluzione e un’effettiva ed imparziale tutela della clientela.

Questa disposizione della legge bancaria è poi integrata dalle regole di dettaglio del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (che fissano le modalità di svolgimento del procedimento avanti l’ABF) e da quelle della Banca d'Italia (che indicano, invece, chi sono i componenti dell'ABF e quali le attività di supporto e organizzativo svolte dalla Banca d'Italia).

Arbitro bancario finanziario » La natura dell'ABF

Va subito detto che l’Arbitro Bancario Finanziario non è un giudice che può pronunciare una sentenza o un provvedimento obbligatorio che fa stato tra le parti (il cliente e la banca), dotati quindi dei mezzi pubblici di esecuzione (né un “lodo” arbitrale, ovvero una decisione emanata da un collegio di arbitri costituito dalle parti in lite tra loro, secondo le norme del codice di procedura civile), i quali consentono alla parte vittoriosa di compiere atti di esecuzione sul patrimonio della parte soccombente, qualora questa non adempia alla decisione assunta dal giudice.

L’ABF è invece un organismo indipendente e imparziale, stragiudiziale, al quale può rivolgersi solo il cliente (dopo aver tentato di risolvere la propria contestazione tramite un reclamo alla banca), abilitato dalla legge ad emettere una valutazione decisionale tra il cliente ricorrente e la banca resistente, secondo i principi del diritto. Per queste sue caratteristiche, l’Arbitro Bancario Finanziario fa parte di quell’insieme di organismi o meccanismi di amichevole composizione delle liti tra privati, alternativi al ricorso al giudice ordinario, conosciuti dai tecnici della materia con l’acronimo di lingua inglese - viste le esperienze maturate nei paesi e dagli ordinamenti anglosassoni - ADR (Alternative Dispute Resolution).

Questo sua “debolezza” nel sistema giuridico italiano (rispetto ai giudici ordinari e alle sentenze che questi possono emettere) non deve però trarre in inganno, né, di conseguenza, sminuire l’essenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

L’ABF infatti, proprio secondo i commentatori e gli studiosi della materia, e anche per il mondo degli operatori bancari, è un rapido rimedio preventivo rispetto alla vera e propria lite in giudizio (che quasi sempre non segue nemmeno) per le contestazioni in materia bancaria e finanziaria, capace di evitare alle parti le spese, gli incombenti e i tempi della causa ordinaria. E ciò sulla base di un anticipato parere, secondo diritto, reso da esperti indipendenti, sulla contestazione in essere, alle quali le banche, per disposizione di legge, e per volontà e con il forte supporto della Banca d'Italia (cui spetta appunto vigilare sul corretto agire delle banche e degli intermediari finanziari), devono conformarsi.

E’ quindi, per tale ragione, una via per addivenire al regolamento di una contestazione banca-cliente, alternativa alla causa in tribunale.

Vale solo la pena di precisare che l’Arbitro Bancario Finanziario non è l’unico ADR conosciuto dal legislatore italiano (dei quali invero non si occupano queste righe) ma certamente uno dei più importanti, a dispetto della sua breve esperienza, formatasi, è il caso proprio di dirlo, contestualmente alle ultime novità nel diritto bancario (quelle di radice europea, come la riforma dei servizi di pagamento e del credito al consumo, o quelle più tipicamente italiane, come le remunerazioni sugli affidamenti e gli sconfinamenti in conto corrente, e il diritto delle banche alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), in assenza quindi di precedenti giurisprudenziali.

Arbitro bancario finanziario » Competenza e presupposti

L’ABF è competente a pronunciarsi sulle liti che riguardano solo operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio: conti correnti, assegni, mutui, altri prestiti personali, quali quelli per l'acquisto di beni o servizi, e i servizi di pagamento, e quindi per bonifici, carte di credito e carte di pagamento/bancomat), con esclusione pertanto delle controversie che hanno ad oggetto i cosìdetti servizi di investimento, ovvero, in poche parole, quelli relativi all'acquisto o sottoscrizione di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, polizze assicurative di natura finanziaria, etc. (disciplinati dalla legge numero 58/1998, che, a sua volta, prevede uno specifico e diverso ADR).

E’ possibile, più in particolare, ricorrere all'Arbirtro Bancario Finanziario per le controversie con la banca relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto da cui nascono.

Tuttavia se la richiesta del cliente ricorrente è la corresponsione di una somma di danaro (a qualunque titolo) la lite può essere “risolta” dall'ABF sino alla somma massima di 100.000 euro.

Non possono essere inoltre sottoposte all'ABF contestazioni relative a operazioni o comportamenti anteriori all'1 gennaio 2009, né, ovviamente quelle già portate avanti all'autorità giudiziaria (o ad altro collegio arbitrale).

Inoltre, il ricorso all'ABF è subordinato alla previa presentazione di un reclamo alla banca, e non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione di detto reclamo.

Si ricordi, in proposito, che tutte la banche sono obbligate per legge a costituire al proprio interno un ufficio reclami e, secondo le disposizioni della Banca d'Italia, a rispondere al cliente entro 30 giorni dal suo ricevimento del reclamo.

Se il cliente entro questo termine non riceve risposta o non è soddisfatto da quella ricevuta può proporre ricorso all'ABF.

Il cliente può inoltre chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, a condizione che il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della condotta della banca.

Può essere utile precisare che per cliente deve intendersi il soggetto, con esclusione di coloro che svolgono in via professionale attività nei settori bancario assicurativo o previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che agiscano per scopi estranei all'attività professionale, che è entrato in relazione con la banca, indipendentemente dall'effettiva conclusione e sottoscrizione di un contratto di carattere stabile, e quindi anche se vi siano state solo singole prestazioni della banca (ad esempio un’operazione singola di pagamento o la negoziazione di un assegno), o trattative fermatesi solo alla fase precontrattuale.

A quest’ultimo proposito vale forse la pena di ricordare che le banche sono soggette, per legge e per le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, agli obblighi di cosìdetta trasparenza nella relazione con la clientela (a prescindere cioè dal perfezionamento di un contratto), ossia obblighi di informazione e esibizione di documenti.

Anche per la violazione di queste regole il cliente può rivolgere domanda all'Arbitro Bancario Finanziario se ritiene di non avere ricevuto soddisfazione o ragione dal reclamo in precedenza inviato.

Arbitro bancario finanziario » Sedi e composizione dei collegi

L’Arbitro bancario finanziario è articolato su 3 sedi o Collegi, uno per il Nord (Milano), uno per il Centro (Roma) e uno per il Sud (Napoli) a seconda della regione ove ha il domicilio il cliente; più precisamente:

  • il Collegio del Nord per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto;
  • il Collegio del Centro per Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;
  • il Collegio del Sud per Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Ogni Collegio è composto da 5 membri (3 designati dalla Banca d'Italia; 1 ciascuno dalle associazione bancarie-finanziarie e dalle associazioni rappresentative dei clienti, ossia il Consiglio nazionale consumatori e utenti).

I componenti dei Collegi devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza (docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materia con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni, magistrati in quiescenza, o altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata esperienza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori).

Ciascun Collegio è dotato di una segreteria tecnica organizzata presso le sedi di Milano, Roma e Napoli della Banca d'Italia.

Inoltre, è previsto un Collegio di coordinamento, che non è un Collegio di appello, né un organo cui può rivolgersi il ricorrente, ma è unicamente competente per la trattazione di un ricorso su questioni di particolare importanza, o che abbiano dato luogo, o possano dar luogo, a orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi.
E sono questi ultimi soltanto che possono decidere di sottoporre la controversia al Collegio di coordinamento.

Arbitro bancario finanziario » Il procedimento

Il procedimento avanti all'ABF si propone con ricorso da redigersi sull’apposito modulo (scaricabile dal sito dell'Arbitro Bancario Finanziario

Va inviato direttamente per posta, via fax o posta elettronica certificata:

  • alla segreteria del Collegio competente;
  • alla Banca d'Italia (presso qualunque filiale, dove può essere anche consegnato), che poi provvederà all'inoltro.

La presentazione del ricorso va preceduta da un versamento di 20 euro come contributo spese di procedura (seguendo le indicazioni del sito), che la banca è tenuta a restituire al cliente in caso di decisione che gli dà, anche parzialmente, ragione.

Ed è lo stesso cliente che può sottoscrivere il ricorso (o il suo legale rappresentante), o l’associazione di categoria del quale il cliente faccia parte, o un suo procuratore speciale (la procura può essere contenuta anche nel ricorso).

Non vi è quindi obbligo di assistenza professionale.

Proposto il ricorso, il cliente deve inviarne copia alla banca, che entro 30 giorni dalla ricezione trasmette alla segreteria del Collegio competente le proprie controdeduzioni e la documentazione utile per la valutazione del ricorso.

L’istruttoria del ricorso è curata dalla segreteria del Collegio che si pronuncia sullo stesso entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della banca. Alle parti può essere chiesto di fornire ulteriori elementi informativi o documenti, a integrazione di quelli forniti col ricorso o con le controdeduzioni.

Le regole di funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario fissano in 105 giorni il termine ordinario (salvo le sospensioni per esigenze istruttorie e quelli di pausa estiva o invernale) per arrivare alla pronuncia del Collegio.

Questa è assunta sulla base della sola documentazione raccolta nell’ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali la banca aderisca,

Arbitro bancario finanziario » Accoglimento del ricorso

Nel caso di accoglimento del ricorso del cliente è fissato dal Collegio un termine (non superiore a 30 giorni) entro il quale la banca deve adempiere alla pronuncia.

In ipotesi di mancato adempimento della banca alle indicazioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, la relativa notizia è pubblicata sul sito internet dell'ABF e, a spese della banca, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.

Allo stesso modo si procede nei casi in cui la mancata cooperazione della banca abbia impedito di pervenire alla decisione del ricorso.

La decisione del ricorso completa di motivazione è comunicata alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia.

Arbitro bancario finanziario » Esiti delle pronunce

Nei primi due anni di attività, stando proprio alle relazioni annuali dell'ABF, i Collegi hanno svolto un cospicuo e significativo ruolo.

Nel solo anno 2011 sono giunti in ABF 3.578 ricorsi (5% in più rispetto al periodo 2009 - 2010), dei quali il 67,3% contro banche e il 13,4% contro Poste Italiane S.p.A., e sono stata adottate 2.760 decisioni (dall'avvio dell'attività, nell’ottobre 2009, al 31 dicembre 2011 sono stati presentati 6.987 ricorsi).

Dei 2.760 ricorsi giunti a decisione nel 2011, il 62% ha avuto esito favorevole al cliente, attraverso una pronuncia che gli ha dato, in tutto o in parte, ragione, o comunque una conclusione soddisfacente per i suoi interessi.

Più esattamente, la percentuale comprende un numero consistente di casi, il 40%, che si sono conclusi con una pronuncia di accoglimento, in tutto o in parte, delle ragioni del cliente, e un numero significativo di casi (il 22 %) in cui i Collegi hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti, ovvero della piena soddisfazione del cliente.

Nel restante 38% dei casi i Collegi hanno invece respinto i ricorsi perché hanno ritenuto gli stessi infondati o non adeguatamente provate le ragioni del cliente o, ancora, in via residuale, per motivi legati al mancato rispetto delle regole procedurali.

Le banche si sono attenute a quanto stabilito dall'Arbitro Bancario Finanziario nelle 1.109 pronunce favorevoli ai clienti (invero solo due casi hanno registrato un mancato adempimento, e si è trattato di società finanziarie non più iscritte negli albi previsti dalla normativa bancaria-finanziaria).

Arbitro bancario finanziario » Principali casi affrontati

I principali casi affrontati toccano le seguenti materie:

    - conti correnti (ivi inclusi servizio di home banking): le informazioni che la banca deve fornire prima della sottoscrizione del contratto e durante il rapporto; la corretta gestione degli ordini di pagamento dati dal cliente; i comportamenti della banca in caso di decesso del titolare il conto; l’indebito uso delle credenziali della clientela per accedere alle piattaforme on-line;

  1. carte di credito e di debito: gli utilizzi non autorizzati;
  2. pagamento di assegni;
  3. mutui e altri finanziamenti (tra cui quelli che rientrano nel “credito ai consumatori”, dilazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio): i comportamenti della banca nella fase delle trattative, nell’esecuzione del rapporto e nella sua estinzione;
  4. segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia (ovvero gli archivi centralizzati che danno informazioni sull’esposizione debitoria complessiva delle persone fisiche e giuridiche verso il sistema bancario e finanziario): il mancato invio al cliente del preavviso di segnalazione, gli errori di identificazione del cliente da segnalare, le errate indicazione di clienti per disguidi informatici della banca.

Arbitro bancario finanziario » Conclusioni

Concludendo, se si vuole condividere l’opinione degli esperti della materia, pare che il procedimento avanti l’Arbitro bancario finanziario, pur non potendosi concludere con una sentenza vincolante e idonea a formare giudicato tra le parti, sia qualificabile come una sorta di procedura snella destrutturata e non formalizzata (se non tramite una serie di regole essenziali), in cui le parti, per iniziativa di quella debole (cioè il cliente), cercano di conoscere anticipatamente il probabile esito della lite e le rispettive possibilità di successo,e per tale ragione si affidano alla valutazione rapida di un collegio di esperti autonomi e indipendenti.

3 Giugno 2013 · Gennaro Andele


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