Tracciabilità e antiriciclaggio » Disposizioni su prelievi e versamenti

Tracciabilita' del denaro: e' possibile effettuare prelievi e versamenti sul conto corrente bancario, anche se di importi pari o superiori a tremila euro, secondo la normativa antiriciclaggio vigente? Facciamo chiarezza all'interno dell'articolo.

Una delle domande più frequenti che ci si pone e quella sulla possibilità del prelievo dal conto corrente di una somma superiore pari o superiore a tremila euro.

In questo senso, è bene chiarire che non vi è alcun divieto di legge a prelevare, dal proprio conto corrente, somme pari o superiori a tremila euro.

Dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla tracciabilità (legge di stabilità 2016), che impongono l’obbligo di utilizzare assegni non trasferibili, carte di credito, bonifici bancari ecc., per tutti i trasferimenti di denaro pari o superiori a tremila euro, si è diffusa la convinzione che il medesimo tetto riguardi anche i prelievi dal conto in banca.

Ma non è così. Si tratta di un convincimento errato. Le disposizioni vietano esclusivamente il trasferimento di denaro in contanti tra soggetti diversi per importi a partire da tremila euro.

I trasferimenti, dunque, devono essere necessariamente fatti con sistemi tracciabili come la carta di credito, gli assegni non trasferibili, ecc.

Questo vale a prescindere dalla causa del trasferimento.

Al contrario, per quanto riguarda le operazioni allo sportello della banca o delle Poste, come i prelievi o i versamenti, esse non sono soggette a questa normativa.

Pertanto, il correntista può prelevare somme anche di svariate migliaia di euro, senza incorrere in responsabilità, salva comunque la disciplina in materia di antiriciclaggio.

Per quanto riguarda il versamento, la musica non cambia.

Anche in questo caso, infatti, il versamento di somme in contanti presso la propria banca non è soggetto ad alcun limite di importo.

Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il beneficiario dell'operazione sia una società.

Al massimo, in questi casi, la banca è tenuta a segnalare all'Unione Informazione Finanziaria (UIF) eventuali operazioni che possano sembrare sospette.

La segnalazione non è obbligatoria per legge, ma è rimessa alla valutazione dell'istituto di credito.

Se comunque si vuole evitare che questo tipo di avviso venga diramato, è opportuno giustificare le operazioni di versamento e prelievo di contanti, indicando le relative causali, anche per una propria futura memoria.

Veniamo ora al frazionamento del pagamento, espediente che può essere necessario in ben precise circostanze.

Quando si è debitori di un importo pari superiore a tremila euro, infatti, è possibile aggirare l’obbligo della tracciabilità del pagamento effettuando tanti versamenti in contanti di acconti rateali singolarmente inferiori a tremila euro euro, ma complessivamente pari o superiori a tale importo.

La possibilità di frazionamento, però, è subordinata ad alcune condizioni:

  1. il frazionamento deve essere previsto dalla natura stessa dell'operazione;
  2. il frazionamento deve derivare da un preventivo accordo tra le parti;
  3. per ogni singolo pagamento, deve essere conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento.

Solo in questi casi, non si commette alcuna violazione alla normativa sulla tracciabilità in quanto è ammesso che, nella prassi commerciale, il pagamento di determinati importi venga rateizzato.

In parole povere, qualora si vogliano evitare guai con il fisco, è necessaria l’esistenza di un atto o un documento scritto dal quale si desuma che acquirente e venditore si siano accordati sin dall'inizio in relazione alla possibilità di effettuare un pagamento dilazionato in più rate.

19 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi




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