Antifalsificazione dell’Euro

Dal 1° gennaio 2002, la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati che partecipano all'Unione monetaria immettono in circolazione banconote e monete metalliche denominate in Euro: conseguentemente, le istituzioni comunitarie, nell’ottica di coniugare le convergenze esistenti, nell’ambito del Trattato sull’Unione europea, tra il “primo pilastro” ed il “terzo pilastro” della costruzione monetaria dopo Maastricht, hanno predisposto adeguati strumenti giuridici che si occupano sia degli aspetti di carattere amministrativo, cioè delle attività preordinate alla rilevazione, al controllo, all'analisi ed allo scambio delle informazioni sulle falsificazioni, sia di quelli rilevanti sotto un profilo penale e processuale.

In particolare, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Regolamento numero 1338/2001, con il quale sono state definite talune misure necessarie per la circolazione delle banconote e delle monete in Euro al fine di garantirne la protezione contro le attività di falsificazione, nonché sanciti obblighi in capo agli Stati membri che hanno adottato la nuova divisa europea ed agli enti creditizi dei medesimi Paesi. Un secondo Regolamento (numero 1339/2001) ha esteso gli effetti del primo a quei Paesi membri (Danimarca, Regno Unito e Svezia) che non partecipano all'Unione monetaria.

La struttura dell'intero dispositivo (che ha trovato completamento attraverso apposite convenzioni tra la Banca centrale europea e la Commissione, la Commissione ed Europol, Europol ed Interpol) è finalizzata alla creazione di un sistema integrato di informazioni, riguardanti le falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche, fra i vari Organi nazionali ed internazionali competenti, quali Banche centrali, Zecche, Forze di polizia nazionali, Banca centrale europea, Commissione europea, Europol ed Interpol.

Con specifico riferimento alla situazione italiana, sono state individuate quali Autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del citato Regolamento (CE) numero 1338/2001:

a. il Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia, le tre Forze di polizia e l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento quali Autorità designate per l’individuazione delle banconote e delle monete false;

b. la Banca d'Italia (Centro nazionale di analisi delle banconote – CNA) e l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC) quali Autorità designate per l’analisi dei dati tecnici e statistici relativi alle banconote ed alle monete false;

c. il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione III - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) è Autorità designata per la raccolta dei dati sulla falsificazione dell'euro.

L’efficacia del dispositivo comunitario dipende quindi anche dalla capacità, in ciascun Paese membro, degli Uffici centrali di raccogliere e trasmettere alla Banca centrale europea tutti i dati attinenti alla falsificazione dell'Euro.

Il dispositivo giuridico di protezione della nuova divisa europea è stato concepito per permettere di combattere adeguatamente il fenomeno della falsificazione mediante lo sviluppo di azioni il cui obiettivo ultimo sia quello di raggiungere un ottimale livello di prevenzione ed un efficace effetto di contrasto e repressione. Nel sistema comunitario, la prevenzione è legata anche al funzionamento di un apparato dai chiari connotati amministrativi, mentre il contrasto e la repressione del fenomeno restano appannaggio (come nel preesistente sistema di protezione della moneta nazionale) della collaborazione tra le Forze di polizia ai fini del coordinamento delle indagini.

L’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento si avvale di un’applicazione software flessibile e modulare, implementabile all'occorrenza con nuove e più sofisticate funzionalità, che permette di:

- supportare l’Ufficio nella raccolta e nella memorizzazione delle segnalazioni di banconote e monete sospette di falsità nonché nel monitoraggio del fenomeno della contraffazione dell'Euro;

- fornire un valido ausilio nella individuazione di tipi di falso che, per tipologia e persistenza, appaiono particolarmente insidiosi, in modo da consentire l’invio di “allarmi rapidi” alle Forze di polizia, ad Europol, alla Banca centrale europea ed alla Commissione europea/O.L.A.F.;

- assicurare un adeguato livello di sicurezza sui dati e sull’accesso all'applicazione stessa;

- pervenire ad una puntuale attività di analisi tecnica, statistica e strategica dell'illecito fenomeno.

19 Luglio 2013 · Giovanni Napoletano




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