Finalmente anche gli animali da compagnia del debitore e quelli impiegati a fini terapeutici diventano beni impignorabili

Con il collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2016, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, gli animali di affezione sono divenuti beni impignorabili essendo stati inseriti nell'elenco dei beni mobili assolutamente impignorabili.

In dettaglio, l'articolo 514 del codice di procedura civile è stato integrato con i commi 6 bis e 6 ter. Il comma 6 bis include fra i beni impignorabili gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.

Il comma 6 ter ricomprende, fra i beni assolutamente non pignorabili gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Pertanto, dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, il testo dell'articolo 514 del codice di procedura civile risulta essere il seguente:

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

7 Gennaio 2016 · Rosaria Proietti




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!